È legittimo il provvedimento con cui la giunta municipale, revocando la precedente deliberazione recante la dichiarazione di pubblico interesse di un progetto presentato da un terzo nominato promotore, ha deciso di gestire direttamente il servizio delle lampade votive all’interno del cimitero comunale.
È quindi consentita la gestione di un servizio in economia con amministrazione diretta o cottimo fiduciario. La disciplina normativa, infatti, se da un lato cerca di evitare che funzionari e dipendenti pubblici si improvvisino imprenditori, dall altro consente alle amministrazioni pubbliche la gestione in economia (diretta o con cottimo fiduciario) a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione (cfr.art. 6 bis D.Lgs. 165/2001) e, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi del l’articolo 125 D.Lgs. 163/2006 (cfr. art. 34 co. 26 D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221).
Dal quadro normativo emerge la netta preferenza del legislatore per l esternalizzazione dei servizi pubblici, ma, tuttavia, non può non riconoscersi anche una – seppur limitata -possibilità, per l ente pubblico, di gestione in economia dei servizi di illuminazione elettrica votiva detti servizi. Infatti, è possibile osservare che se tutta la normativa in materia è finalizzata alla regolamentazione della concorrenza, essa non ha alcuna incidenza in ipotesi in cui l ente pubblico decida, a monte e nei limiti in cui detta discrezionalità è riconosciuta dall ordinamento, di gestire da sé medesimo il servizio pubblico. Né può in radice escludersi detta possibilità in capo all amministrazione, posto che il principio della concorrenza, a cui è ispirata la disciplina testè citata, non può prevalere sui principi di efficienza ed economicità e buon andamento dell’attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili soluzioni interne all’amministrazione interessata e dunque non competitive.
Le disposizioni normative sopra richiamate, in definitiva, non contengono un espresso divieto alla gestione in economia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, né un divieto di tal genere sembra implicitamente desumibile dalle medesime norme. Così recente sentenza del TAR Lazio Latina sez. I 28/2/2013 n. 207