Diversi lettori potranno essere interessati al Decreto del 19 dicembre 2012 (pubblicato sulla GU n. 60 del 12 marzo 2013), nel quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha stabilito le norme tecniche nonché le linee guida per dare applicazione ai contratti di sponsorizzazione. Cioé di contratti per la ricerca di sponsor, volti ad attivare una sorta di partenariato pubblico-privato al fine di reperire risorse da destinare alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali , e come sappiamo molti nostri cimiteri contengono ingenti beni culturali.
Il decreto in effetti approva l’Allegato A recante le “Norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di beni culturali, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali”.
L’Allegato A, dopo la premessa, contiene i seguenti capitoli:
Cap. I – Le sponsorizzazioni dei beni culturali
Cap. II – La programmazione e le modalità di selezione del contraente
Cap. III – Linee guida attuative dell’articolo 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Cap. IV – Manifesti e cartelli pubblicitari
Cap. V – Profili fiscali (Cenni)
Richiamiamo qui, in particolare, un paio di aspetti e cioé che in base all art. 108 del TUIR le spese di pubblicità e propaganda (e conseguentemente anche le sponsorizzazioni) risultando deducibili, ai fini fiscali, totalmente nell esercizio di sostenimento del costo ovvero in quote costanti nell esercizio stesso e nei quattro successivi (conseguentemente 20% della spesa per ogni esercizio considerato). E poi, ai fini IVA, le sponsorizzazioni sono soggette ad aliquota IVA ordinaria del 21%. Cosicché lo sponsee, per tali prestazioni, dovrà emettere fattura con IVA nei confronti dello sponsor. A sua volta lo sponsor potrà detrarre l IVA addebitata in misura piena (salvo casi di limitazione al diritto alla detrazione).
Infine, a garanzia di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità delle procedure, il legislatore nel 2012 ha scelto di estendere anche alla sponsorizzazione pura avente ad oggetto beni culturali la nuova disciplina dettata dall’articolo 199-bis del Codice dei contratti. Conseguentemente anche per i contratti di questo tipo inerenti ad interventi conservativi su beni culturali l’amministrazione deve seguire la procedura in esso indicata, sempreché si tratti di contratti di valore superiore a 40.000 euro e aventi ad oggetto lavori, nonché – eventualmente – servizi e/o forniture accessori ai lavori.
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