Con DM ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 (il cui testo è riportato in calce) il combustibile solido secondario (CSS) ora non più qualificato rifiuto (ai sensi Dm 14 febbraio 2013, n. 22) entra tra i combustibili utilizzabili ai sensi del Dlgs 152/2006 (allegato X, Parte V) negli impianti che producono emissioni in atmosfera soggetti al Titolo I, Parte V, dello stesso Codice ambientale.
Decreto 20 marzo 2013 (in Gu 2 aprile 2013 n. 77)
Modifica dell’allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (Css)Articolo 1
1. Al paragrafo 1 della Parte I sezione 1 dell’allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo il punto 9 è inserito il seguente punto:
“10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi precedenti, è consentito, alle condizioni previste nella Parte II, sezione 7, l’utilizzo del combustibile solido secondario (Css) di cui all’articolo 183, comma 1, lettera cc), meglio individuato nella predetta Parte II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter, ha cessato di essere un rifiuto (Css-Combustibile).”
2. Alla Parte II dell’allegato X della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo la sezione 6, è inserita la seguente:
“Sezione 7
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del Css-Combustibile Parte I, sezione 1, paragrafo 10
La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del Css-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013″.
Articolo 2
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2013