[Fun.News 2391] Piccolo è brutto!

Dal 31 marzo 2013, con l’articolo 33 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 inserito dal Dl 201/2011, i piccoli Comuni dovranno fare insieme, attraverso una “centrale unica di committenza” le procedure di gara di appalto di lavori pubblici e di prestazioni di servizi. Si tratta dei Comuni fino a 5.000 abitanti.
Ogni Comune resta responsabile in proprio delle fasi di programmazione/progettazione e di quelle di esecuzione, così come ogni Comune provvede autonomamente agli affidamenti diretti. Se alla data del 31 marzo 2013 è già stata costituita una Unione di Comuni, l’obbligo di costituire la centrale unica di committenza spetta alla Unione.

Al contempo si informa inoltre che il Ministero delle infrastrutture e trasporti Servizio Contratti Pubblici, gli Osservatori regionali dei contratti pubblici ed ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno avviato una ricognizione dello stato di attuazione dell art.33 comma 3-bis del d.lgs.163/2006 (centrali di committenza) da parte dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, nell ambito delle unioni dei comuni o convenzioni di cui agli articoli 32 e 30 del d.lgs. 267/2000.

Di seguito il testo della norma:

Art. 33 co. 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un unica centrale di committenza l acquisizione di lavori, servizi e forniture nell ambito delle unioni dei comuni, di cui all articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
(comma aggiunto dall’art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi così modificato dall’art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012)

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