La Regione Veneto ha presentato ricorso in Corte costituzionale, tra gli altri, sull’art. 25, c. 1°, lett. a), del d.l., n. 1/2012, conv. in l n. 27/12, che inserisce nel d.l. n. 138/11 il comma 2 dell’art. 3-bis, inerente a “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei S.P.L
Per farla breve la Regione Veneto eccepisce circa il comma 2 del nuovo art. 3-bis che dispone che ‘In sede di affidamento del servizio (NdR pubblico locale) mediante procedura ad evidenza pubblica, l adozione di strumenti di tutela dell occupazione costituisce elemento di valutazione dell offerta’, si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con l art. 3 Cost., quanto al profilo della ragionevolezza, e con l art. 117 Cost., poiché prevedendo l adozione del solo strumento di tutela dell occupazione quale elemento di valutazione dell offerta, e, non prendendo, irragionevolmente, in considerazione ‘nessun ulteriore requisito dei candidati aspiranti pur utile alla buona gestione del servizio a livello locale’ concretizzerebbe un intervento ingiustificato e non proporzionato rispetto alla tutela della concorrenza.
Inoltre, tale disposizione violerebbe anche l art. 118 Cost., in quanto essa determinerebbe ‘una compressione dell autonomia regionale nell esercizio delle funzioni amministrative [&] sotto il profilo di gestire liberamente l affidamento e il servizio magari tenendo in conto, alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, delle specificità territoriali proprie’.
E’ recente il pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 46 del 20 marzo 2013), con la quale, tra l’altro, dichiara: non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, quale convertito dalla legge n. 27 del 2012, nella parte in cui introduce l art. 3-bis, commi 2, 3, 4 e 5, nel decreto-legge n. 138 del 2011, promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, commi primo, secondo, lettera e), terzo, e sesto, 118, 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, Cost. e al principio di leale collaborazione,