[Fun.News 2380] Parametri obiettivi per individuare i Comuni strutturalmente deficitari

Si informa che il Ministro dell’interno ha approvato il Decreto 18 febbraio 2013 – Individuazione degli Enti Locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015. Il testo del decreto, particolarmente rilevante stante la situazione di crisi economico finanziaria che vive il Paese, è riportato di seguito. Il decreto stabilisce una serie di indicatori e paletti che devono essere rispettati dai Comuni e conseguentemente incide sulla loro capacità operativa, in particolare per i Comuni che gestiscono direttamente i servizi cimiteriali.

DECRETO 18 FEBBRAIO 2013
Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l articolo 242, comma 2 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall articolo 3 del decreto legge n. 174 del 2012, il quale prescrive che con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella contenente i parametri stessi;
Visto il decreto del Ministro dell interno 24 settembre 2009 recante Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009;
Viste le circolari diramate dalla Direzione centrale della finanza locale F.L. n. 4 del 3 marzo 2010, F.L. n. 9 del 7 maggio 2010 e F.L. n. 14 del 2 luglio 2010 concernenti l applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e la compilazione della tabella contenente i parametri stessi;
Ravvisata l esigenza di individuare i predetti parametri su base triennale in corrispondenza con la programmazione finanziaria triennale del sistema di bilancio degli enti locali e come, peraltro, già in precedenza previsto dal predetto decreto del Ministro dell interno 24 settembre 2009;
Considerata altresì l esigenza di confermare, in linea generale, l impianto dei parametri già previsti nel triennio precedente con talune modifiche rese necessarie sia dalle variazioni normative nel frattempo intervenute, sia per definire con maggiore dettaglio la struttura dei parametri stessi;
Considerata, pertanto, l esigenza di individuare i parametri per il triennio 2013-2015;
D E C R E T A

Art. 1

1. Sono individuati, per il triennio 2013-2015 – per province, comuni e comunità montane – i parametri obiettivi di cui agli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2

1. Il triennio per l applicazione dei parametri decorre dall anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell esercizio finanziario 2014.
Art. 3

1. Sono confermati i contenuti circa definizioni e metodologia applicativa dei parametri per la compilazione della tabella di cui al documento approvato nella Seduta del 30 luglio 2009 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fermo restando quanto consegue alle modifiche apportate ai parametri n. 2 e n. 3 dei comuni ed alla luce del maggiore dettaglio con cui vengono definiti i parametri per il triennio 2013-2015.
2. Nella metodologia applicativa del parametro relativo alla spesa di personale di province, comuni e comunità montane va, inoltre, considerato che le disposizioni di cui all articolo 76, comma 1 del decreto legge n. 112 del 2008 sono state sostituite da quelle di cui all articolo 557-bis della legge 27 dicembre 2006 n. 296 introdotto dall articolo 14, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 febbraio 2013
Il Ministro dell interno
(Cancellieri)
Il Ministro dell economia e delle finanze
(Grilli)

ALLEGATO A)
PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE

… omissisi …

ALLEGATO B)
PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all articolo 159 del tuoel;
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall 1 gennaio 2012;
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell esercizio superiore all 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

ALLEGATO C)
PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA MONTANE

… omisssis …

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