[Fun.News 2374] Corte Costituzionale conferma poteri Antitrust di intervento motivato su atti EELL, tra cui i regolamenti

Con l art. 35, co. 1, del d.l. 5 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, con L. 22/12/2011, n. 214, il legislatore ha aggiunto un art. 21 bis alla l. 10 ottobre 1990, n. 287. Con tale intervento non si è limitato ad ampliare la competenza dell AGCM consentendole di fare osservazioni a provvedimenti in corso di formazione o di sospenderne l efficacia per un certo periodo di tempo, ma il legislatore ha pure attribuito all AGCM la possibilità di contestare provvedimenti adottati da qualunque pubblica amministrazione, che all Autorità stessa appaiano contrari a norme dettate a garanzia della concorrenza, impugnandoli di fronte al TAR.

’21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza).
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.’.

Immediate furono le proteste del mondo delle Autonomie e in particolare la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità. In questi giorni la Suprema Corte si è espressa negativamente sul ricorso, dichiarandolo INAMMISSIBILE con sentenza 20/2013 del 11 febbraio 2013 [vedi testo].

Le motivazioni addotte dalla Regione Veneto si basavano sulla violazione degli articoli 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, sesto comma e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e del principio di leale collaborazione.
La Regione rilevava che il citato art. 35 conferisce all Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di intervenire con un parere motivato, entro sessanta giorni, su tutti gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica, statale, regionale o locale, che ritenga emanati in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. La disposizione impugnata, prevede, poi, che, se la pubblica amministrazione non si conforma entro i sessanta giorni successivi, l Autorità può presentare, per il tramite dell Avvocatura dello Stato, ricorso giurisdizionale entro i successivi trenta giorni.
In questo modo sosteneva la Regione Veneto si finirebbe col sottoporre gli atti regolamentari ed amministrativi regionali ad un nuovo e generalizzato controllo di legittimità, su iniziativa di un autorità statale, per certi aspetti analogo al controllo che era previsto dal previgente art. 125, primo comma, Cost., norma poi abrogata con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Suprema Corte ha chiarito che detta disposizione ha un perimetro ben individuato (quello, per l appunto, della concorrenza), compreso in una materia appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), concernente anche la potestà regolamentare, ai sensi dell art. 117, sesto comma, primo periodo, Cost.

La norma infatti prevede un potere di iniziativa finalizzato a contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato (art. 21, comma 1, della legge citata) e, comunque, certamente non generalizzato, perché operante soltanto in ordine agli atti amministrativi ‘che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato’. Esso si esterna in una prima fase a carattere consultivo (parere motivato nel quale sono indicati gli specifici profili delle violazioni riscontrate), e in una seconda (eventuale) fase di impugnativa in sede giurisdizionale, qualora la pubblica amministrazione non si conformi al parere stesso.

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