[Fun.News 2372] Ricorso Stato su norma Regione Toscana: può avere effetti anche su formazione funeraria

Con ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla GU del 6 marzo 2013, lo Stato chiede alla Corte Costituzionale di esprimersi su diverse norme regionali toscane impugnate. In particolare si specifica che il ricorso è contro Regione Toscana, per la declaratoria di incostituzionalita’ della legge Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 pubblicata sul B.U.R. n. 67 del 7 dicembre 2012.
Si rammenta che con la legge indicata in epigrafe la Regione Toscana ha dettato disposizioni tese all’attuazione del principio di semplificazione dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri ritiene che talune disposizioni presentino profili di incostituzionalita’. E per una di queste, sotto richiamata (NdR), vi possono essere seri riflessi per le norme regionali (esistenti o in fieri) in materia di formazione per gli operatori funebri (e in taluni casi cimiteriali). Di seguito si riporta l’estratto del ricorso per la parte di interesse:

1) Gli articoli 1, 2 e 3 apportano modifiche alla previdente normativa in materia di esercizio dell’attivita’ di tassidermia e imbalsamazione. In particolare, con l’articolo l viene modificato l’articolo 2 della 1.r. n.3/1995 (‘Norme sull’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione’), mentre con gli articoli 2 e 3 vengono abrogati gli articoli 3 e 4 della citata legge regionale n. 3/1995, che prevedevano, ai sensi della legge n. 157/1992 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), che l’accesso all’attivita’ di tassidermia fosse soggetto ad una apposita autorizzazione regionale attraverso una specifica abilitazione rilasciata dalla regione, a seguito di superamento di un esame presso una commissione regionale nonche’ di una dichiarazione di inizio di attivita’. Con le disposizioni censurate la Regione, oltre a prevedere la SCIA in luogo della preesistente DIA, abroga le disposizioni relative all’abilitazione tramite esame, ai sensi dell’abrogato articolo 3 della 1.r. n. 3/95, e prevede, in sostituzione, l’obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale obbligatoria, i cui contenuti sono da definirsi a cura della regione sulla base delle proprie disposizioni in materia di formazione professionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale. Tale previsione contrasta con il costante orientamento di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, (cfr. sentt. Nn. 300/2010; 57/2007; 424/2006; 153/2006) secondo il quale‘la potesta’ legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e’ riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta’ regionale. Tale principio al di la’ della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale.’ Le disposizioni in esame, pertanto, per le argomentazioni sopra esposte, violano i principi fondamentali in materia di professioni di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.