Il Consiglio di Stato con sentenza 11 febbraio 2013, n. 762, rigettando le doglianze di una impresa che aveva impugnato la delibera di affidamento “in house” da parte della Provincia di Bolzano a una società pubblica del servizio rifiuti e depurazione acque, ha detto che è venuto meno il principio della eccezionalità del modello “in house” per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Per il Consiglio di Stato con l’abrogazione dell’articolo 23-bis del Dl 112/2008 e la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 4 del Dl 138/2011 che aveva riproposto sostanzialmente la disciplina abrogata dal referendum (sentenza 199/2012) è venuto meno il principio della “eccezionalità” dell’affidamento “in house” dei servizi locali di rilevanza economica, principio presente in Italia ma senza riscontro effettivo con la disciplina Ue.
La scelta dell’Ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l’opzione tra modello “in house” e ricorso al mercato, è una scelta discrezionale da svolgersi con valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione. Se vengono rispettati questi parametri e quelli dell’affidamento “in house” (“controllo analogo” e società 100% pubblica) non vi saranno più problemi per le in house.
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