[Fun.News 2359] Partecipazioni societarie vietate nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Nuove precisazioni

Per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, è confermata l impossibilità di costituire nuove Società nonché l obbligo di messa in liquidazione delle Società già costituite, ovvero, come nel caso di specie, l obbligo di cessione delle partecipazioni societarie, a far tempo dal 31 dicembre 2012 (*). Queste le conclusioni a cui perviene la Corte dei Conti – sez. regionale controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione 14/11/2012 n. 492. E aggiunge che per quanto attiene alla necessità di una congiunta ricorrenza delle ipotesi derogatorie al vincolo di dismissione previste dal più volte richiamato art. 14, comma 32, terzo periodo, si ritiene che le prescrizioni derogatorie previste dalla norma risultino funzionalmente e giuridicamente del tutto interconnesse e reciprocamente complementari. Una loro separata valenza ai fini derogatori non appare conseguentemente sostenibile e risulterebbe, peraltro, in contrasto con le finalità della disposizione, volta al contenimento della gestione partecipata di attività economiche.

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(*) Il termine per la dismissione delle società e/o partecipazioni vietate inizialmente fissato al 31.12.2010, e prorogato al 31.12.2011 in sede di conversione del decreto legge (legge n. 122/2010) è stato poi spostato al 31.12.2013 per effetto dell art. 2, comma 43, D.L. 225/2010 (cd. Decreto mille-proroghe) ed anticipato, solo per i Comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti, al 31.12.2012 dall art. 16, comma 32, D.L. n. 13.08.2011, n. 138 (cfr. Corte Conti. Sez. controllo Lombardia 602/2011/PAR).

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