Con sentenza n. 171 del 6 febbraio 2013 (Sez. I) il TAR Veneto si è pronunciato sulla tipologia di separazione societaria necessaria in Veneto (alla luce della legge regionale ivi vigente, in particolare dell’art. 54, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modificazioni) per operare in ambito funebre, laddove si gestiscano contemporaneamente anche i servizi cimiteriali.
La vertenza riguarda una società interamente pubblica (ASM di Rovigo, tra l’altro dichiarata in house) e alcune imprese funebri locali. E’ del tutto ovvio che riguarda sia il caso di che trattasi, sia il caso inverso di imprese funebri che intendano svolgere attività di gestione cimiteriale.
Il TAR specifica che:
“6.1. Occorre rilevare che con la delibera (NdR del Comune di Rovigo) n. 15 del 2011 è stata autorizzata una separazione societaria fra ASM Rovigo spa, che gestisce i servizi cimiteriali, quale azienda bensì dotata di personalità giuridica ma interamente partecipata dal Comune e ASM Onoranze Funebri srl, cui è demandato lespletamento dei servizi funebri, quale soggetto giuridico partecipato per il 90% dalla stessa ASM Rovigo spa e per il 10% da LORANDI spa.
6.2. Ad avviso del Collegio, tale separazione societaria non ha realizzato alcuna reale diversificazione della proprietà in capo alle due entità: le compagini societarie sono invero sostanzialmente identiche, tenuto conto dellapporto assolutamente marginale della nuova partecipazione privata introdotta nella neo costituita società.
6.3. Tale operazione non può pertanto ritenersi rispettosa della prescrizione contenuta nellart. 54, II comma, della LR n. 18 del 2010 (alla quale si sarebbe dovuto dare attuazione entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore), posto che la società in house ASM Rovigo spa del Comune di Rovigo a cui è riservata lattività cimiteriale continua, nella sostanza, a gestire anche lattività funebre, solo formalmente conferita ad un soggetto giuridico distinto.
L’analisi della sentenza permette di comprendere come il Giudice abbia analizzato quali funzioni realmente svolge l’impresa pubblica giungendo alla conclusione che non svolge solo gestione cimiteriale, ma ad essa sono affidate anche pubbliche funzioni, in taluni casi proprie del Sindaco (o dirigente comunale competente) o di Stato civile (in verità il TAR fa un pò di confusione in questa materia specialistica attribuendo allo Stato civle autorizzazioni alla esumazione, estumulazione e tumulazione, che invece sono proprie del comune). Ma la sostanza non cambia: uno stesso soggetto, che svolge funzioni operative di gestione cimiteriale e a cui sono state affidate dal comune (essendo la società in house) funzioni pubbliche, non può poi ritenere di non incidere in materia di libertà di concorrenza nel settore funebre, semplicemente separando il ramo di attività funebre e facendone una srl che controlla al 90%.
E alla fine il Giudice ha annullato sia la delibera comunale con cui veniva autorizzata la separazione del ramo di azienda per costituire una srl con limitata partecipazione di capitali privati, sia la parte di provvedimenti comunali che delegano intersoggettivamente dal Comune alla società in house la parte di funzioni di stato civile.
Mentre si conviene sul fatto che non si possano delegare ad altro soggetto ancorché pubblico funzioni di stato civile, non si conviene sulla attribuzione delle autorizzazione alla esumazione, estumulazione, tumulazione allo stato civile, essendo invece ben delineate quali siano queste dalal legge statale e a nulla vale il fatto che un anorma regionale integri funzioni di stato civile non avendone alcuna potestà.
Il testo della sentenza citata è rinvenibile nell’Area Sentenze-Quesiti-Circolari/RICERCA FACILE (ad es. ricercandola per Anno 2013) del sito www.euroact.net