Sulla G.U. n. 14 del 17 gennaio u.s. sono state pubblicate due leggi relative ad intese, aventi effetti in ambito funerario, stipulate con le rappresentanze di alcune confessioni religiose.
Le leggi emanate, in vigore dal 1° febbraio 2013, sono le seguenti:
L. 31/12/2012, n. 245 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
L. 31/12/2012, n. 246 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.
I provvedimenti di cui sopra presentano una norma, con due testi sostanzialmente analoghi, rubricata “Trattamento delle salme e dei cimiteri”. Nella L. 245/2012 (Intesa con UBI) si tratta dell’art. 9, mentre nella L. 246/2012 (Intesa con UII) dell’art. 10; ne segue il testo:
“1. Agli appartenenti all’UBI [n.d.r. o, UII, nella seconda legge] è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.”
Il comma 1 prevede l’assicurazione del rispetto delle singole tradizioni per quanto riguarda il trattamento delle salme: la formulazione è tale da lasciar intendere una coerenza tra “tradizioni proprie” e “norme vigenti”. La questione risulta meno scontata se si prendono in considerazione particolari pratiche funerarie, come ad es. il ricorso alla cremazione di persone professanti la fede buddhista per le quali venga richiesta la cremazione “a cielo aperto” (cioè non utilizzando gli impianti tecnologici a ciò funzionali, ma ricorrendo alla cremazione su cataste lignee, nel rispetto appunto delle tradizioni).
Il comma 2 si pronuncia sulla possibilità prevedere aree riservate nei cimiteri, senza però far sorgere in capo ai Comuni obblighi giuridici a provvedere (sia in termini di modificazioni dei piani regolatori cimiteriali, sia di concessione delle aree così destinate). In questa maniera ogni valutazione viene rimessa alla sede locale ed alle previsioni del singoli piani regolatori cimiteriali.