[Fun.News 2333] Proroga al 30 giugno 2013 per valutazione dei rischi con procedure standardizzate

Con l’approvazione della Legge di stabilità 2013 (vedasi anche [Fun.News 2332]) arriva la proroga al 30 giugno 2013 delle disposizioni previste dall’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) ovvero l’obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recentemente approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Si noti che il comunicato del Ministero del Lavoro con il recepimento ufficiale delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012 e che le Procedure Standardizzate sono state recepite con decreto interministeriale del 30 novembre 2012 il cui testo è reperibile cliccando qui.

Le procedura attualmente prevista si articola in 4 step:

  1. descrizione sintetica dell’azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l’identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
  2. individuazione dei pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l’assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
  3. effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. Occorre compilare il Modulo 3;
  4. si indicano le misure concernenti la definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità. Per far questo sono da compilare le colonne da 6 ad 8 del Modulo 3.

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