Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 17 settembre 2012, n. 4933,[clicca su Scarica per leggerla] si è espresso sulla natura di servizio pubblico del servizio di gestione delle attivitaý connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e della camera mortuaria e sull’illegittimitaý del divieto di partecipazione a carico delle imprese di onoranze funebri nel caso di affidamento all’esterno mediante appalto.
Questa sentenza mette a soqquadro l’intero settore funebre italiano.
La vicenda: un ospedale ha deciso di esternalizzare il servizio di gestione della camera mortuaria. Il bando vieta la partecipazione alla gara ad imprese di pompe funebri, sulla base di direttive della Regione (Lazio, nel caso specifico).
Una impresa funebre, che intende partecipare, fa ricorso al TAR e perde in primo grado.
Fa ricorso al Consiglio di Stato e vince.
Motivo: non essendovi un divieto di legge in materia vale la libertà di impresa e la tutela della concorrenza prevista sia a livello comunitario che statale.
In altre parole non si può escludere una categoria economica dal partecipare a gare se non vi è una legge in materia.
A nulla vale l’intenzione dell’ospedale di escludere dalla gestione del servizio mortuario le imprese funebri per non alterare il mercato a valle dei funerali. Così facendo si altera il mercato a monte per l’appalto dei servizi mortuari.
Il Consiglio di Stato afferma che se avesse vinto una impresa funebre che nello svolgimento del servizio altera la concorrenza funebre, ad essa – dopo averlo provato – si applicano le norme civilistiche (se non ha violato norme penali perché altrimenti si applicano anche quelle) sulla tutela della concorrenza fra imprese funebri e con richiesta di risarcimento del danno di impresa funebre soccombente rispetto ad impresa funebre opprimente.
La sentenza può mettere in discussione, oltre al caso specifico, anche le stesse norme regionali già vigenti in materia in quanto sembrerebbe affermare che per escludere categorie economiche dalla gestione di un qualsivoglia servizio occorre la titolarità per farlo (Stato e non Regione) e la strumentazione normativa adeguata (legge e non atto amministrativo o regolamentare).
Il risultato e’ che gli orientamenti e le segnalazioni dell’Antitrust valgono come tali e per essere operativi abbisognano di leggi (statali in materia di concorrenza).
A questo punto, se la giurisprudenza si consolidasse in tale maniera, si rischia il Far West, con l’assalto delle imprese funebri più spregiudicate alla gestione dei servizi mortuari ospedalieri, anche per un tozzo di pane (tanto il companatico lo recuperano dai funerali che acquisiscono per la presenza in camera mortuaria).
Unico modo per tentare di evitare il peggioramento di una situazione già al limite della decenza, dovuta a pratiche deleterie di cosiddetta ‘caccia al morto’ in ospedale, e’ la definizione rapida di una legge statale in materia.
Visto però che siamo già a fine legislatura e con il discutibile articolato esistente nei progetti di legge giacenti in Parlamento, si dovrà passare per forza di cose alla prossima legislatura.