[Fun.News 2261] Nuova Legge regionale Abruzzo in materia funeraria e di polizia mortuaria

Si segnala che il 29 agosto 2012, sul B.U.R. Abruzzo n. 46, è stata pubblicata la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria“.
Il testo integrale del provvedimento, formato da 42 articoli, è già disponibile tra le Norme Regionali – Abruzzo del sito www.euroact.net (solo per gli utenti paganti).

E’ attesa agiorni la emanazione di specifica circolare SEFIT a commento della norma.
Circa i contenuti di massima del provvedimento si rimanda alla [Fun.News 2253], di cui si riportano taluni stralci.

Alla Regione sono affidate funzioni di indirizzo e coordinamento di specifiche attività che sono state trasferite ai Comuni. Considerata la delicatezza dei compiti che vengono trasferiti ai Comuni e alle responsabilità connesse, la tutela della salute pubblica è garantita comunque attraverso la previsione della specifica formazione della quale è destinatario il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla legge. Infatti, queste figure professionali dovranno garantire la regolarità delle operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione.

Una delle novità introdotte dalla legge è che l’osservazione della salma può essere svolta a certe condizioni presso l’abitazione, presso la struttura obitoriale o presso la casa funeraria. La salma, con le necessarie precauzioni finalizzate a non impedire l’eventuale ripresa della vita, può essere trasportata da un luogo di osservazione all’altro senza particolari limitazioni salvo i casi in cui non sia possibile per motivi di tutela della salute pubblica. La novità della legge consiste nel fatto che viene del tutto e definitivamente svincolato il personale sanitario della ASL da attività che non richiedono discrezionalità tecnico-professionale, ma possono essere più utilmente svolte dal personale, opportunamente formato, delle imprese funebri.

Ciò si evince soprattutto nelle operazioni di inumazione,tumulazione, esumazione e estumulazione cimiteriali introducendo un elemento di semplificazione, infatti non viene previsto l’obbligo di presenza della Asl alle operazioni di esumazione ed estumulazione. Solo nel caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall’Autorità giudiziaria è previsto che il personale sanitario della Asl possa assistere alle operazioni su espressa richiesta della stessa Autorità. Nel caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune è prevista la possibilità da parte dello stesso Ente di richiedere l’intervento del personale della Asl solo in caso di necessità. Questa scelta, sollecitata da più parti, è supportata dal fatto che non vi è evidenza scientifica di rischi per la salute pubblica legati a queste operazioni: il rischio specifico per i lavoratori va invece inquadrato nella responsabilità del datore di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.81/2008.

Importante è anche la previsione della figura del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico sanitari nelle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie autorizzate dal Comune, il quale dovrà essere destinatario di specifica formazione alla quale dovrà provvedere lo stesso Comune.

Di rilevante interesse è altresì la Sezione della legge dedicata alla cremazione, pratica funeraria un tempo poco seguita che ora trova sempre maggiori adesioni da parte della popolazione ed è perciò oggetto di crescente attenzione da parte delle amministrazioni comunali. E’ prevista la istituzione del registro per la cremazione, presso ogni Comune, sul quale annotare la manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, sulla base dei principi stabiliti dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.

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