La Corte Costituzionale, a seguito di ricorsi presentati da più regioni, con sent. n. 199/2012 del 17-20 luglio 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 4 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifiche, con L. 14 settembre 2011, n. 148.
La sentenza rimette in gioco, ancora una volta, le forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, sollevando ulteriori elementi di instabilità della normativa specifica ed è destinata a produrre effetti anche su norme successive a quella dichiarata affetta da illegittimità costituzionale.
In sostanza la Corte Costituzionale ha rilevato che il Governo (allora Berlusconi, ma poi confermato e accentuato da Monti) non poteva, come il Parlamento, disattendere il volere popolare contrario alla privatizzazione dei servizi pubblici locali (e non solo per l’acqua ma per tutti i servizi aventi rilevanza economica), espresso con un referendum. Vedi anche Effetti referendum
E inoltre che i limiti posti alle in house in Italia erano superiori a quelli stabiliti in sede europea. Si torna pertanto alla situazione post referendum e prima del decreto 138/2011: cioè gli enti locali sono liberi di decidere se e quando privatizzare i servizi pubblici locali e non vi è obbligo di cessione delle imprese pubbliche locali. Uno smacco considerevole per il "Catricalà pensiero" …. ‘
Non c’e’ vuoto normativo – precisa Adolfo Spaziani, direttore di Federutility -. Alla normativa per i servizi pubblici locali suppliscono le norme comunitarie’. L’Europa, chiarisce Spaziani, prevede tre forme di gestione: in house, miste, o l’affido a terzi. In questo modo ‘sono di volta in volta i soggetti (i Comuni NdR) che decidono quale usare’. In questo momento insomma ‘non c’e’ un impedimento a fare, ne’ uno a non fare’. L’auspicio, osserva Spaziani, e’ quello di ‘un intervento del governo senza fermarsi ancora una volta sulla normativa, che gia’ c’e’; si guardi invece agli investimenti, alla crescita e all’efficienza.
E le cose – osserva – si rimetteranno a posto’. Secondo il direttore di Federutility si dovrebbe ‘cominciare col lasciar fallire le aziende che vanno male e premiare invece quelle che vanno bene’.
Con sentenza n. 200/2012, sempre in data 17 con deposito il 20 luglio 2012, la Suprema Corte ha pure dichiarato la illegittimità del comma 3 dell’art. 3 del citato DL 138/2011, ma la portata di questa pronuncia è molto più limitata e quindi resta in pieno il principio che è consentito effettuare tutto ciò che no è espressamente vietato.
Restano i principi da recepire nei vari ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali tesi a favorire la libertà di intrapresa, ma non vi è l’automatica cessazione delle norme statali al 30 settembre 2012: occorrono provvedimenti specifici.
All’interno del sito www.euroact.net, nell’AREA NEWS, è possibile reperire i testi integrali delle due sentenze della Cassazione.