[Fun.News 2152] Anche aziende speciali ed istituzioni toccate dal prossimo decreto sulle liberalizzazioni

La bozza di decreto legge sulle liberalizzazioni, che si prevede sia deliberato il prossimo 19 gennaio 2012 dal Consiglio dei Ministri, contienee, oltre agli articoli 18 e 19, che riguardano i servizi pubblici locali gestiti da società di capitali e da società in house da parte degli EE.LL., anche altri due articoli che incidono sulle aziende speciali e sulle istituzioni (Art. 20) e sull’obbligo dei concessionari e affidatari di servizi pubblici locali di trasmissione di informazioni ai concedenti (Art. 21).

Di seguito i testi dei due articolati, come noti. E’ del tutto ovvio, che sia questi articoli 20 e 21, come quelli 18 e 19 già oggetto di precedente Fun.News, sono delle bozze, suscettibili di cambiamento in Consiglio dei Ministri e pertanto è opportuno che si attenda il testo finale per la loro valutaziopne definitiva e per l’applicazione.

Art. 20
(Aziende speciali e istituzioni)
1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole “ente locale” sono inserite le seguenti: “per la gestione di servizi diversi dai servizi di interesse economico generale”;
b) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”;
c) Al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale”.

Art 21
(Obblighi informativi dei concessionari e affidatari nei servizi pubblici locali)
1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall’apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta dell’ente locale, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5000 ad un massimo di euro 500.000.

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