[Fun.News 2151] Modifiche a ripetizione su SISTRI e MUD. Un aggiornamento sulla normativa

Il 2012 è appena iniziato e sono già arrivate le prime novità normative su MUD e SISTRI!
Segue una breve sintesi:

* 23 dicembre 2011, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298: Decreto del ministro dell’ambiente 12 novembre 2011, con il quale si stabilisce la scadenza del 30 aprile 2012 per la presentazione del MUD relativo al 2011;
* 29 dicembre 2011, sulla Gazzetta n. 302: l’ulteriore proroga dell’operatività del SISTRI al 2 aprile. (art. 13 del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 : "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative");
* 30 dicembre 2011, Supplemento Ordinario n. 283 alla Gazzetta Ufficiale n. 303: D.P.C.M. 23 dicembre 2011 , contenente “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2012” dove è disponibile la nuova modulistica;
* 5 gennaio 2012, sul Supplemento Ordinario n. 5 alla Gazzetta n. 4: pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 novembre 2011, n. 219 , dal titolo “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” , in vigore dal 6 gennaio 2012.

In merito al D.M 219/2011 si riportano di seguito brevi accenni ad alcune delle più rilevanti modifiche. Fra parentesi viene indicato il riferimento all’articolo e comma del DM 219/11 in cui sono riportate tali modifiche. (successivamente si renderà necessaria una lettura integrata del DM 52del 18/02/2011 con il nuovo D.M. 219/11):

1. tutta «L’Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.» e non solo i CCTA (ex NOE) (art.1 c.1 lettera a);
2. è stata modificata la definizione di UNITA’ LOCALE (UL) ed è stata aggiunta la definizione di UNITA’ OPERATIVA (UO): «l) «unita’ locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita’ operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o piu’ attivita’ di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»; «l-bis) «unita’ operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unita’ locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.»; (art. 1 c.1 lettera e);
3. DELEGATI e CHIAVETTE (e multichiavette): la custodia delle chiavette passa dal Delegato al Titolare. (art. 1 c.1 lettera b e lettera s);
4. il delegato SISTRI, pur mantenendo la paternità della firma elettronica, «risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti» e non più, come era precedentemente previsto, anche della veridicità dei dati inseriti (art. 1 c.1 lettera cc);
5. nel caso di unità locali o unità operative sprovviste di un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi è consentito custodire la chiavetta in altre UL o UO dell’organizzazione, previa comunicazione, (art. 1 c.1 lettera b e lettera t);
6. in presenza di condizioni che non consentono un accesso ai servizi di rete adeguato per il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio (ad esempio carenze elettriche o di connessione alla rete), oppure qualora si riscontrino altre situazioni che oggettivamente non consentono tecnicamente l’installazione delle apparecchiature previste, il SISTRI, previa valutazione ad opera del proprio personale, può assumere la decisione di non procedere all’installazione delle medesime fino a quando rimangono tali impedimenti (art. 1 c.1 lettera z);
7. in tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ per il cui esercizio ricorra l’obbligo di adesione al SISTRI, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l’interoperabilita’, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R. (art. 1 c.1 lettera ii);
8. vengono dettate disposizioni anche per i casi di interoperabilità, nel caso i cui l’impresa sia accreditata per il proprio sistema gestionale (Dlgs 82/2005) al servizio di interoperabilità ed abbia ricevuto la usb o ‘multichiave’. Viene previsto pure un apposito Delegato dell’interoperabilità, cioè il soggetto che dovrà prendere in custodia il dispositivo usb per la interoperabilità. Il luogo di custodia di tale usb sarà presso il centro elaborazione dati dove sono gestiti i software accreditati. E’ necessario indicare tale luogo in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. inseriti (art. 1 c.1 lettera qq);
9. in tutti i casi in cui si verifichino modifiche consistenti in CAMBIAMENTI DI TITOLARITA’ è obbligatorio, prima che tali cambiamenti diventino efficaci, inviare al SISTRI, accedendo all’area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI, copia degli atti relativi ai predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese; dovrà, inoltre, essere effettuarta la modifica dell’intestazione dei dispositivi USB, e, qualora presenti, anche dei dispositivi USB per l’interoperabilità (art. 1 c.1 lettera ll);
10. indicazione dei termini temporali di comunicazione alla banca dati dell’ISPRA contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006:
le amministrazioni competenti comunicano all’ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell’autorizzazione o dell’iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell’ente o impresa autorizzata o iscritta (con i rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione, le quantita’ autorizzate, la scadenza dell’autorizzazione o dell’iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione, ecc). La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione per quelle autorizzazioni (e modifiche) avvenute prima del 6 gennaio 2012. (art. 1 c.1 lettera tt)
11. Gli allegati IA (procedura d’iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede Sistri) sono abrogati/sostituisciti (art. 2)

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