Il trio Monti, Catricalà, Pitruzzella non è ancora contento dello smantellamento operato sui servizi pubblici locali dal Governo precedente e continuato da quello in carica con la manovra Salva Italia. Ora con la manovra che si sta abbozzando in questi gioni viene dato il colpo decisivo riprendendo la maggior parte delle indicazioni fattegli pervenire (ma non è che se le scrivano e poi passino la velina a chi di dovere?) dall’Antitrust. E non si tratta solo di liberalizzazioni, ma di vera e propria privatizzazione. ANCI, se ci sei, batti un colpo!
Gli articoli 18 e 19 della bozza del provvedimento sulle liberalizzazioni dell’11 gennaio 2012 (che dovrebbe essere approvata in Consiglio dei Minisstri il 20 gennaio 2012), comporta ulteriori modifiche in materia di servizi pubblici locali, che dovranno essere organizzati in bacini territoriali entro il 30 giugno 2012. A tal fine potranno essere affidati in-house servizi per un valore massimo di 200mila euro, invece che 900mila, ma questa forma di gestione in deroga sarà possibile per altri cinque anni a partire dal 31 dicembre 2012, ma a precise condizioni di ampliamento del bacino.
Gli affidamenti diretti di servizi con valore superiore cesseranno al 31 dicembre 2012, anziché al 31 marzo.
Ma il colpo grosso è la attribuzione all’Antitrust dei poteri di verifica delle liberalizzazioni comunali (e quindi dei monopoli residui) attuate con le deliberazioni degli EE.LL. e infine un sistema centralizzato (una sorta di super comitato di controllo nazionale) di verifica sulle privatizzazioni da effettuare.
Di seguito i testi noti:
Art. 18 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)
1. L’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati anche in riferimento a dimensioni tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano ai seni dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. L’art. 4, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: “La delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici”.
3. L’art. 4, comma 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 13, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 è sostituito dal seguente: “ l’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere la conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.
4. Al comma 13 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui”; b) Alla fine del comma sono aggiunte le parole: “In deroga, la gestione “in house” è consentita per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali.”
5. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono inseriti i seguenti:
“13-bis. L’applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte di Comuni, Province e Regioni costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”
“13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali.”.
6. Dopo il comma 14 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente:
“14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2 – bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni, contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le società di cui al comma precedente, con la sola eccezione di quelle consentite ai fini dell’aggregazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi di ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda, sommato all’ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per cento delle entrate effettive dell’azienda accertate in base al bilancio dell’esercizio precedente”
7. All’art. 4, comma 32 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, alla lettera a) in fine le parole “ alla data del 31 marzo 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data del 31 dicembre 2012”
8. All’art. 4, comma 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” sono soppresse.
9. Il presente articolo non si applica al servizio idrico per il quale rimangono ferme le competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas previste dall’art. 21 comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Art. 19 (Privatizzazione dei servizi pubblici locali)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del decreto – legge 31 magio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio, n. 122, i Comuni, quando sussistono esigenze di promozione dell’ampliamento dei mercati e di ripianamento delle proprie posizione debitorie, hanno facoltà di cedere le proprie quote di partecipazioni in società, secondo procedure aperte, nelle quali sia garantita la parità di condizioni di gara, la più ampia trasparenza e conoscibilità e comunicano l’esito entro il 30 settembre 2012 all’Ufficio di cui all’articolo …. Comma 1, del presente…
2. In caso di omessa comunicazione sulla dismissione, possono essere esercitati i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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