Importante decisione della Corte dei Conti sul conteggio delle spese del personale delle società in house o affidatarie dirette di servizi pubblici locali, ai fini del rispetto del rapporto percentuale di cui all’art. 76 comma 7 del DL 112/2008 e smi.
La vicenda riguarda il divieto di assunzione di personale se il rapporto tra spese del personale dell’Ente locale e delle società in house o controllate dall’Ente locale affidatarie dirette di pubblici servizi locali supera il 50% (prima era il 40%, poi modificato in 50% per effetto dell’art. 28 del DL Salva Italia). Stante la diversità di contabilizzazione tra Ente Locale (contabilità finanziaria) e società (contabilità economica).
La questione, in assenza di norme che il legislatore doveva emanare da anni, è stata affrontata e risolta dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la sentenza che si può reperire cliccando qui, di cui si riporta un estratto, ma che è utile leggere nella sua integrità.
“Per la determinazione, ai sensi dell’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, della spesa del comparto “personale”, si considerano:
a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive “prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario;
b) le società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali”.
“Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell’ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell’art. 1, co. 166 e ss. l. n. 266/2005, senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36, l. n. 118/2011).
“Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell’ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall’ente a norma dell’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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