Se un P.R.G. (piano regolatore di un comune) dovesse vietare gli ampliamenti dell’edificato esistente in zona di rispetto o limitarli ad una percentuale inferiore al 10%, sono queste ultime le norme da rispettare; Se invece un P.R.G. dovesse ammettere ampliamenti di edificato superiori al 10%, la norma locale è illegittima per violazione di legge, ma comunque inapplicabile, in quanto il limite imposto dalla norma statale di natura igienico-sanitaria prevale sulla norma locale.
Questo è il contenuto della sentenza TAR Veneto del 2/12/2011 n. 1788/2011, riassunta nella massima seguente:
‘All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 05.08.1978, n. 457′‘, oggi previsti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, va interpretato nel senso che per gli edifici esistenti i cambi di destinazione d’uso e gli ampliamenti (nella misura massima del 10%), devono essere conformi alle norma urbanistiche locali.
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