[Fun.News 2137] Oltre a SuperPippo ora abbiamo anche il SuperAntitrust

Dopo anni di lassaiz faire a livello locale, la manovra Monti ci riserva la novità di un super comitato di controllo nazionale, incentrato sull’Antitrust. La norma che interviene aumentando a dispisura i poteri dell’Antitrust è contenuta nel seguente articolo 35 del decreto legge:

Articolo 35 (Potenziamento dell Antitrust)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 21, è aggiunto il seguente:

“21-bis (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)

1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.

Commento

L articolo 35 amplia i poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato previsti all articolo 21 della L. 287/1990. A tal fine introduce, nella legge 287/1990, un apposito art. 21-bis che conferisce all Autorità anche la legittimazione ad agire nei confronti di regolamenti, atti amministrativi generali e provvedimenti emanati dalla P.A. Si ricorda che l articolo 21 della L. 287/1990 disciplina i poteri di segnalazione dell Autorità nei confronti del Parlamento e del Governo. Più in particolare è previsto che l’Autorità individui i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale. L’Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

L’Autorità, ove ne ravvisi l’opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all’importanza delle situazioni distorsive. La norma in esame determina dunque una sostanziale integrazione delle attribuzioni dell Autorità. Infatti, mentre le preesistente funzioni di monitoraggio/controllo e proposta, disciplinate dall art. 21 della legge 287/1990, si esaurivano/arrestavano con la sottoposizione della questione all organo istituzionale competente (Parlamento, Governo, ente territoriale), il nuovo potere attribuito all Autorità dall art. 21-bis è in grado di determinare una conseguenza diretta sull atto censurato (regolamento, atto amministrativo generale, provvedimento), nel senso di poter attivare un procedimento giurisdizionale davanti al giudice amministrativo utilizzando anche tutti i conseguenti strumenti di tutela, incluse eventuali misure cautelari. La legittimazione dell Autorità ad agire in giudizio è prevista quando questi atti e provvedimenti violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Preliminarmente, l Autorità deve indirizzare all Amministrazione che ha adottato l atto un parere motivato che indica le violazioni riscontrate. Se l Amministrazione non si conforma l Autorità può adire il giudice amministrativo. Ai giudizi instaurati ai sensi della disposizione in esame si applica la particolare disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che concerne i riti abbreviati relativi a speciali controversie. Il titolo V del libro IV del D.Lgs. 104/2010 è dedicato ai riti abbreviati relativi a speciali controversie.

La prima parte del titolo riguarda il rito abbreviato comune per determinate materie ed è composto dal solo art. 119che tassativamente elenca le materie a cui si applicherà il rito speciale. I termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati dall art. 119. La norma riprende il contenuto dell art. 23-bis della legge TAR n. 1034 del 1971 introdotto dalla legge 205 del 2000, con le integrazioni che considerino i nuovi settori che il legislatore ha sottoposto alla disciplina processuale del rito abbreviato.

La seconda parte del titolo V (artt. 120-125) riguarda disposizioni in materia di controversie per affidamento di appalti pubblici ed assorbono le norme processuali del D.Lgs. 53/2010 di attuazione della direttiva 2007/66/CE (la cd. direttiva ricorsi) per il miglioramento dell efficacia delle procedure di ricorso in tema di aggiudicazione di appalti pubblici.

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