Semplice disinfezione in luogo di termodistruzione per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e assimilazione dei non pericolosi agli urbani. A stabilire la deroga al severo regime (previsto dall’articolo 45 del D.Lgs. 22/1997) per la gestione dei rifiuti provenienti da attività mediche e veterinarie è la legge 16 novembre 2001 n. 405, di conversione del Dl 347/2001 (recante “Interventi urgenti per la spesa pubblica”). Pericolosi. La deroga, introdotta in sede di conversione proprio per il “contenimento” di detta spesa, è tuttavia condizionata al rispetto di precise regole: rispetto dei vigenti parametri di sicurezza previsti in materia di smaltimento dei rifiuti sanitari (ossia quelli contenuti nel D.M. 26 giugno 2000, n. 219); disinfezione esclusivamente mediante prodotti registrati presso il Min. Ambiente e che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento; pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Non pericolosi. Altra semplificazione prevista dalla legge 405/2001 è quella relativa al regime dei sanitari non pericolosi. Questi, dopo un procedimento di disinfezione non inferiore alle 72 ore (o, in alternativa, dopo un processo di sterilizzazione mediante autoclave con sistema di monitoraggio e controllo delle fasi), possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
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