Con nota con ALTA PRIORITÀ dell’UNITÀ DI CRISI del Ministero della Salute, datata 12 ottobre 2001, pn. 400.3/120.33/4545 è stato diffuso il Piano Sanitario contenente istruzioni relative alla necessità di potenziare la sorveglianza delle malattie infettive o di eventi inattesi, che possano configurare situazioni di rischio per la salute. L’intera documentazione si può reperire alla seguente URL http://www.sanita.it/Malinf/rischi/comunicati/noteinf.htm . Le questioni ritenute più rilevanti sono rintracciabili nell’area Documentazione, come files scaricabili (è sufficiente fare la ricerca con la parola infettive), con la usuale procedura. Si tratta di un file zippato che contiene 4 files in PDF. Sull’argomento è pure intervenuta la SEFIT, che ha diramato una circolare telematica, in data 22 ottobre, ricordando che restano confermate le precauzioni stabilite dal DPR 285/90 (artt. 18 e 25), integrate dal paragrafo 7 della circolare Ministro Sanità n. 24 del 24.6.1993, per il confezionamento del cofano. Per quanto concerne le precauzioni da adottare da parte di chi manipola la salma, SEFIT ritiene debbano essere osservate le stesse precauzioni adottate dal personale medico e paramedico di assistenza. Uno dei momenti di massimo rischio è quello connesso con il recupero salma in abitazione privata o per decesso sulla pubblica via o in ambienti pubblici. SEFIT richiama l’attenzione sulla necessità di valutare nelle diverse aree territoriali il livello di garanzie che ogni Ente può attivare nel caso si determinino eventi eccezionali. Ciò sia ai fini dei luoghi di sepoltura occorrenti (cfr. art.58 comma 2 del DPR 285/90) sia per la localizzazione e la quantificazione delle celle frigorifere aventi speciali caratteristiche, di cui all’art. 15 comma 3 del DPR 285/90, sia ancora per piani di intervento rapido di personale in misura adeguata ai diversi tipi di rischio. Inoltre SEFIT consiglia di raccordarsi in via preventiva con la locale AUSL per ottenere indicazioni comportamentali preventive sia per il trattamento di salme di persone portatrici di malattia infettiva diffusiva di classe A, sia contaminate da nuclidi radioattivi (ai sensi art. 15, 18, 25 DPR 285/90). SEFIT conclude ricordando che per l’estradizione all’estero o per l’introduzione in Italia di feretri occorre osservare le prescrizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 del DPR 285/90.
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