Con DM 2 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 209 dell’8 settembre 2001, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ha approvato i criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) relativi alla protezione dell’udito, delle vie respiratorie, degli occhi e agli indumenti protettivi da agenti chimici. Si tratta di un provvedimento necessario al completamento del quadro normativo in materia di sicurezza sul posto di lavoro dettato dal D.Lgs. 626/1994, che al titolo V disciplina l’uso dei dispositivi di protezione individuale attribuendo al Ministero del lavoro l’onere di fissare i criteri per l’individuazione e l’utilizzo, nonché le circostanze e le situazioni in cui se ne rende necessario l’impiego. Il datore di lavoro, infatti, che ha l’obbligo di assegnare ai lavoratori dipendenti i DPI (art. 43 D.Lgs. 626/1994), individua le condizioni in cui devono essere utilizzati sulla base dei criteri dettati dal Ministero. I DPI sono, così come indicato dall’art. 40 del D.Lgs. 626/1994, “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Tali dispositivi – che devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/1992 che definisce le caratteristiche, la certificazione ed i marchi da apporre sui DPI – vanno utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva e da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Devono inoltre essere adeguati ai rischi da prevenire e adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. Il nuovo decreto ha approvato i criteri per l’individuazione e l’utilizzo di alcuni DPI facendo espresso riferimento a norme di buona tecnica già esistenti, quali la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell’udito, la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie, le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171(1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi, la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici.
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