La Corte di Giustizia U.E., con decisione del 10.5.2001 (cause riunite n. 223/99 e 260/99), emessa su richiesta del TAR Lombardia, ha confermato che gli “Enti Fiera” (ed in particolare la Fiera di Milano) non sono classificabili quali “organismo di diritto pubblico” in quanto soddisfano bisogni di interesse generale ma aventi carattere industriale e commerciale, operando in regime di concorrenza e non di monopolio. In particolare, la Corte citata non ha ravvisato la presenza del terzo indicatore essenziale della presenza dell’”organismo” e, pertanto, a tali enti non si applicano le disposizioni in materia di appalti pubblici. Tale orientamento comunitario è estremamente importante per tutti i soggetti che operano nel settore dei servizi pubblici in quanto conferma l’ orientamento nazionale come espresso di recente dal Consiglio di Stato (dopo varie oscillazioni giurisprudenziali dei TAR e dello stesso Consiglio di Stato), nella sent. C.St., Sez. VI, 13.9.1998, n. 1267, e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (4.4.2000, n. 97). In particolare, appare ormai evidente che, laddove sussista un rischio di impresa e si agisca sul mercato in regime di concorrenza offrendo beni e servizi verso un corrispettivo, vi è una caratterizzazione imprenditoriale che non permette un inquadramento nell’ambito dell’”organismo di diritto pubblico”, essendo indifferente la forma giuridica del soggetto (S.p.a. o ente pubblico) e la partecipazione del capitale pubblico: in questo caso si è esentati dall’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
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