Il Servizio tributario della SEFIT ci ha segnalato che la Fun.News n. 1088, diffusa il 31/01/2006, contiene una inesattezza. In effetti ciò è vero e pertanto essa viene rettificata come segue: “All’utilizzo della componente secca della frazione residuale dei rifiuti solidi urbani come combustibile nell’impianto di termovalorizzazione, e al recupero dei materiali metallici è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 10%. Lo ha chiarito la risoluzione Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2006, n. 14, secondo cui le attività in questione rientrano nella più generale nozione di “gestione” dei rifiuti (urbani; e speciali richiamati dall’articolo 7, comma 3, lettera g del D.Lgs. 22/1997) cui il DPR 633/1972 riconosce aliquote Iva ridotte. “. La sostanza della precisazione è che l’aliquota IVA agevolata del 10% non riguarda i rifiuti da esumazione ed estumulazione (metallici avviati al avviati recupero) per quanto sopra specificato, ma per la loro classificazione come rifiuti urbani.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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