E’ legittima l’astensione dall’attività lavorativa in caso di mancanza sui luoghi di lavoro delle misure di sicurezza necessarie nel caso concreto a garantire l’incolumità dei lavoratori esposti a rischi. Per la Corte di Cassazione la mancata predisposizione da parte del datore di lavoro delle misure richieste dai lavoratori per essere tutelati da particolari rischi lavorativi configura un grave inadempimento contrattuale che giustifica – in virtù della corrispettività delle prestazioni sottesa al rapporto di lavoro – la controparte a sospendere il proprio adempimento (ossia la prestazione dell’attività lavorativa) ex articolo 1460 del Codice civile. Di conseguenza, avverte la Corte nella relativa sentenza (7 novembre 2005, n. 21479), è illegittimo il licenziamento per giusta causa o per giustificato intimato dal datore di lavoro al lavoratore astenutosi dall’attività lavorativa.
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