Sono sempre validi gli accertamenti fatti da ufficiali di Polizia – per verificare le modalità di gestione di rifiuti in putrefazione, causa di fetori – anche senza l’intervento del difensore dell’imputato. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 14 febbraio 2005, n. 5468), sottolineando come in materia di reati ambientali connessi alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, gli ufficiali di Polizia giudiziaria, qualora si limitino ad un’osservazione immediata e diretta dello stato dei luoghi ed alla descrizione oggettiva e statica della situazione dei rifiuti – accertamenti per cui non sono necessarie specifiche competenze – non sono tenuti ad avvisare il difensore (il quale, tuttavia ha il diritto di intervenire senza essere avvisato).
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