L’abrogazione degli articoli 106 e seguenti del RD 383/1934 (per effetto del D.Lgs. 267/2000) aveva creato qualche apprensione da parte dei comuni, per la determinazione della fonte giuridica sulla quale basare il potere sanzionatorio conseguente a violazioni di norme di regolamento comunale (ad es. di polizia mortuaria) o di ordinanza del sindaco (ad es. quella per regolare il trasporto funebre, le operazioni cimiteriali, ecc.). Di recente il Ministero dell’interno (con risoluzione del 7 marzo 2001) ha chiarito che è compito del Comune fissare la misura della sanzione per via regolamentare (la scelta se farlo per ciascun regolamento o con unico regolamento dell’ente, è libera scelta di ciascun comune). Le fonti giuridiche sono l’articolo 7 del TU 267/2000 e il potere sanzionatorio è disciplinato dall’art. 12 della legge 689/1981, che prevede un limite massimo sanzionatorio di 20 milioni. Sul potere sanzionatorio, si richiamano anche le sentenza della Cassazione n. 12779/95, sez. I e n. 1865/2000, sez. III, che si riferiscono agli articoli 5 e 128 della Costituzione. Sull’argomento la SEFIT ha emanato la circolare 30/5/2001 p.n. 4488, visionabile sul sito, con “ricerca nel testo e/o ente emettitore”, selezionando la voce circolari, ente emettitore sefit, periodo 2001.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.