Il Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha puntualizzato con risoluzione p.n. 61106/01/7.771 del 17/04/2001 – in merito alla verifica della identità professionale del sanitario che sottoscrive il certificato di morte – che l’abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 100 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, operata dall’art. 1 e dall’all. B della legge n. 341 del 2000, non incide neppure indirettamente sul procedimento autorizzatorio alla cremazione (da svolgersi secondo le indicazioni del comma 4 dell’art. 79 del DPR 285/90). Resta così la previsione normativa, in esso contenuta, della necessaria acquisizione del certificato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato nonché dell’ulteriore elemento formale della autenticazione della firma del sanitario certificante da parte del coordinatore sanitario (di regola incardinato presso l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente), il quale ben potrà acquisire, ancor oggi, in caso di dubbio, quegli elementi ritenuti utili in via di preventiva verifica circa la effettiva sussistenza dei requisiti di professionalità in capo all’organo certificatore, per il tramite di strumenti equipollenti (quali l’iscrizione all’albo professionale), rispetto all’ormai abrogato registro comunale, ma parimenti idonei a consentire tale accertamento. La risoluzione sopra citata è possibile leggerla per esteso recuperandola dai FILE SCARICABILI nell’area documentazione del sito www.euroact.net.
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