L’articolo 8 della Costituzione stabilisce che i rapporti delle confessioni diverse dalla Cattolica con lo Stato devono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Così, i rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane attualmente sono regolati dalle disposizioni della legge 8 marzo 1989, n.101, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987. La legge ribadisce i principi dettati dalla nostra Costituzione e , quindi, riconosce il diritto di professare e praticare la religione ebraica e di esercitarne il culto e i riti; riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato. Pertanto, gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati possono richiedere il riposo sabbatico come riposo settimanale. Viene, inoltre, assicurato ai ministri di culto nominati dalle Comunità il libero esercizio del magistero e viene concesso loro l’esonero dal servizio militare. Nel 1996 la legge 638 ha apportato delle modifiche con le quali è stato previsto che anche l’Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato e le altre religioni alla ripartizione dell’8 per mille dell’Irpef. Le regole in campo cimiteriale sono stabilite dall’art. 16 della LEGGE 8 marzo 1989, n. 101 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 marzo 1989, n. 69, suppl. ord.
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