Qui, in uno strano giuoco di rimandi folli e simmetrie impazzite s’intrecciano diverse norme: quelle nazionali, pur sempre vigenti e quelle specifiche emanate dalla Regione Lombardia, che si sovrappongono alla legislazione statale, integrandola, o, implicitamente abrogandola.
Si, comunque, è possibile, essendo, però, trascorsi solo due anni dalla morte si è in presenza ancora di cadavere e non di semplice resto mortale, si segue quindi la procedura aggravata (manifestazione di volontà + esclusione della morte dovuta a reato) prevista per la cremazione dei defunti al momento del funerale.
Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell’autorizzazione è competente il Comune (per la Lombardia, leggasi Ufficiale di Stato Civile) del luogo ove è sepolto il feretro (Paragrafo 14.2 Circolare Ministeriale Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24.
Per il resto, una volta definita la titolarità geografica per il rilascio dell’autorizzazione prefata si seguono, in toto, le norma dettate dall’Art. 12 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1 del 6 febbraio 2007.
Due anni fa era già in vigore la normativa regionale lombarda, che mutua molti istituti innovativi della Legge Statale n. 130/2001, quindi per accantonare anche il solo sospetto di decesso dovuto a fatto criminoso dovete recuperare il certificato necroscopico, allegato ex post all’atto di morte, in cui il medico che effettuò l’ispezione sul cadavere, acclarandone l’incontrovertibilità del decesso, ha annotato eventuali segni o indizi di morte violenta o per converso ha espressamente rimosso i limiti legali per l’accesso alla pratica cremazionista, altrimenti occorrerebbe il Nulla Osta della Magistratura. Orbene, ex D.M. 27 febbraio 2001 i fascicoli contenenti gli atti di morte dello Stato Civile e formati dal comune di decesso, il quale a suo tempo, autorizzò la tumulazione, vengono depositati, per esser, poi archiviati (si spera con ordine) presso la Prefettura U.T.G.
Contestualmente dovete presentare previa la richiesta di estumulazione volta ad eseguire la cremazione del feretro, anche un documento dove si attesti la successiva destinazione delle ceneri (cioè nuova tumulazione, affido famigliare o dispersione. In Lombardia l’interro delle urne nei campi d’inumazione è vietato!) Si vedano, per la modulistica di riferimento, gli allegati alla delibera giunta regionale n.20278 del 21 gennaio 2005.
Attenzione: il feretro tumulato, per forza di cose, è stato confezionato con la doppia cassa di legno e zinco, in Lombardia (in seguito all’approvazione del piano regionale di coordinamento sui crematori, invero un po’ claudicante ed evasivo) non mi risulta (ma potrebbe essere una mia svista, quindi si prega sempre di controllare!) che siano stati autorizzati impianti idonei a cremare bare metalliche, questo per i sempre maggiori problemi dovuti all’inquinamento dell’aria, di conseguenza, potrebbe riuscire necessario trasportare il feretro fuori regione.
Regione Lombardia,
E’ possibile procedere alla cremazione di una persona defunta due anni fa e tumulata in un loculo?
Che documenti bisogna presentare?
Grazie.
X Vincenzo,
la soluzione migliore sarebbe interessare del problema un gestore dell’impianto crematorio o un costruttore di forni, per reperire informazioni così tecniche e specifiche.
Comunque: in via del tutto empirica: la questione, invero un po’ speciosa non dovrebbe porsi perché prima del funerale (quando c’è l’esposizione del morto a cassa aperta) il corpo viene opportunamente “decongelato” anche per una miglior presentazione estetica (l’effetto ghiacciolo non è proprio il migliore!).
Basta, quindi, estrarre dalla cella frigorifera il feretro per tempo in modo da riportarlo alla temperatura ambiente o poco inferiore, aggiungo, poi, che la gestione del processo di cremazione è spesse volte automatizzata ed eseguita direttamente da un software, limitando al minimo l’intervento umano, comunque, sempre possibile, specie nell’evenienza di possibili correzioni in corso d’opera.
Il tipo di bara (molti crematori, oggi, vietano ormai l’incinerazione di feretri confezionati con la controcassa metallica) deve essere ex lege a basso impatto ambientale (= preferibilmente di solo legno). Tra l’altro da studi condotti a livello europeo l’essenza vegetale (si era, in un recente passato parlato di cofani ecologici in materiale “leggero”) continua ad esser quella più facilmente combustibile e, dunque, eco-compatibile.
Salve, sto facendo uno studio sulle temperature T per la corretta introduzione di bare all’interno di un forno crematorio dopo che le stesse hanno sostato un tempo t (variabile) in una cella frigorifera.
Da quanto appreso le celle possono far scendere la temperatura anche al disotto dello 0° C, oscillando tra i – 10° C e i 10° C. Tra le variabili mi aspetto di dover valutare è la permanenza all’interno di una cella per la verifica di un’adeguata “acclimatazione” del feretro prima dell’ingresso nel forno crematorio. Altro parametro da valutare è sia il tipo di feretro che la “conformazione” della salma. Entrambi incidono sull’isolamento della salma e sul suo congelamento.
Sto cercando studi sull’argomento (anche in lingua inglese) ma non trovo elementi utili (siti internet, riviste scientifiche, …) per una bibliografia iniziale e studiare quindi il mio caso. Mi potreste essere d’aiuto?
Grazie fin d’ora per la risposta
x Carlo,
sono in piena sintonia con Lei,
non potevo sperare in risposta migliore e competente.
X Renzo,
Domanda di cremazione ed affido delle ceneri LOGICAMENTE dovrebbero esser contestuali, ma qualcuno, alle volte…si distrae un attimo.
Concordo con la Sua impostazione: l’istituto della affido delle ceneri (Art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6 e successive modificazioni/integrazioni) è foriero di criticità interpretative ed operative e di comportamenti di legittimità border line (o semplicemente poco…seri?). Fosse per me lo abrogherei seduta stante, o, al massimo, imporrei dei limiti fortissimi all’esercizio di questo potere di disposizione troppo discrezionale: del tipo: si procede all’affido solo in presenza di volontà scritta del de cuius punto!
Anche a livello di atti amministrativi la schizofrenia delle intenzioni denota una stato del tutto patologico!
Certamente potrebbe ricevere, mediante processo verbale, o atto sostitutivo di atto di notorietà, la dichiarazione del figlio, atta a riferire la volontà espressa in vita dal defunto e l’autorità amministrativa non può eccedere da una mera valutazione dei titoli formali prodotti, altrimenti si sconfinerebbe nell’attività giurisdizionale, per far emergere la reale volontà del de cuius.
Ma il problema, piuttosto, è un altro.
Se prima il cittadino in questione ha dichiarato che la volontà del de cuius era quella di far deporre le proprie ceneri in cimitero (vabbè…questa è la soluzione classica ed istituzionale che, comunque, opererebbe di default, anche nel silenzio della persona scomparsa) come può oggi lo stesso dichiarare che invece la volontà della madre era quella di veder affidate le proprie ceneri, per una conservazione “domestica” delle medesime?
In questi ambiti così delicati (= diritti personalissimi) sovrano e centrale dovrebbe, pur sempre esser l’intimo volere del de cuius, spesse volte, invece, “piegato” ai capricci ed alle mode funerarie dei parenti.
Il figlio o ha asserito il falso allora, oppure lo dichiara ora, o peggio ancora ha occultato una disposizione testamentaria del de cuius.
Questo cambio repentino d’idea è, in effetti, un po’ sospetto, ma forse sono io ad esser prevenuto e malizioso.
E le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente, ex Art. 76 DPR n. 445/2000. Non credo ne valga la pena.
Suo dovere è quello di far presente questi aspetti: con la polizia mortuaria non si giuoca, né si scherza ad ogni modo, io almeno, dopo una doverosa reprimenda, soprassiederei, accogliendo, ex post, l’istanza, nella sincera speranza che costui non cambi ancora idea.
Comune della Regione Lombardia.
Figlio unico mi chiede l’autorizzazione alla cremazione della mamma con tumulazione delle ceneri in una celletta del cimitero.
Una settimana dopo il rilascio dell’autorizzazione, e a cremazione non ancora effettuata, il figlio suddetto mi chiede l’affidamento delle ceneri della mamma.
Posso rilasciare l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri?
Se la madre avesse veramente espresso in vita la volontà dell’affidamento delle ceneri il figlio non doveva dichiararlo al momento della richiesta di cremazione e non 1 settimana dopo?
X Caterina,
parafrasando il fortunato slogan elettorale del Presidente Obama: YES, YOU CAN, che tradotto nella vulgata romanesca risuonerebbe così: “se po’ fa’!”…e perché no?
L’Inghilterra non aderisce all’Accordo Internazionale di Berlino sui trasporti funebri, ma per analogia si applica, ugualmente il paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, integrato, per il procedimento autorizzatorio dall’Art. 29 del suddetto DPR n. 285/1990.
Importante: occorre il preventivo nulla osta all’introduzione dell’urna cineraria su suolo britannico rilasciato dalla competente Autorità Consolare, la quale, così, verificherà anche il titolo di accoglimento (ossia dove e con quali modalità, naturalmente conformi alla Legge Inglese, saranno custodite le ceneri una volta sbarcate in UK?)
Il Comune di Genova, nella cui giurisdizione amministrativa si trova il Cimitero di Staglieno, dopo apposita fase istruttoria tesa alla raccolta di tutte le informazioni ed i titoli formali, come, appunto, la volontà degli aventi diritto a disporre dell’urna autorizzerà: a) l’estumulazione dell’urna stessa cineraria. b) Il suo Trasporto internazionale.
Ne consegue che per questo trasferimento transfrontaliero sarà il Comune a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. A mio modestissimo avviso l’atto può esser reso anche in lingua inglese, in quanto lingua usata nelle relazioni internazionali ormai per antonomasia.
L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, vale a dire: Lei Stessa potrà curare personalmente il trasporto dell’urna, divenendo titolare del decreto di trasporto.
Salve! Ho una domanda un po’ complicata…le ceneri di mia madre sono custodite nel crematorio del cimitero di Staglieno – Genova – dal 1979 ed io sono vissuta a Londra dal 1991. Posso richiedere le ceneri e portarle in Inghilterra? E se questo è possibilie, quali documenti devo portare e/o richiedere? Sono l’unica figlia rimasta e vorrei portare mia madre a casa. Grazie per una risposta.
Chiarissimo Carlo, grazie.
X Renzo,
Qui, in uno strano giuoco di rimandi folli e simmetrie impazzite s’intrecciano diverse norme: quelle nazionali, pur sempre vigenti e quelle specifiche emanate dalla Regione Lombardia, che si sovrappongono alla legislazione statale, integrandola, o, implicitamente abrogandola.
Si, comunque, è possibile, essendo, però, trascorsi solo due anni dalla morte si è in presenza ancora di cadavere e non di semplice resto mortale, si segue quindi la procedura aggravata (manifestazione di volontà + esclusione della morte dovuta a reato) prevista per la cremazione dei defunti al momento del funerale.
Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell’autorizzazione è competente il Comune (per la Lombardia, leggasi Ufficiale di Stato Civile) del luogo ove è sepolto il feretro (Paragrafo 14.2 Circolare Ministeriale Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24.
Per il resto, una volta definita la titolarità geografica per il rilascio dell’autorizzazione prefata si seguono, in toto, le norma dettate dall’Art. 12 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1 del 6 febbraio 2007.
Due anni fa era già in vigore la normativa regionale lombarda, che mutua molti istituti innovativi della Legge Statale n. 130/2001, quindi per accantonare anche il solo sospetto di decesso dovuto a fatto criminoso dovete recuperare il certificato necroscopico, allegato ex post all’atto di morte, in cui il medico che effettuò l’ispezione sul cadavere, acclarandone l’incontrovertibilità del decesso, ha annotato eventuali segni o indizi di morte violenta o per converso ha espressamente rimosso i limiti legali per l’accesso alla pratica cremazionista, altrimenti occorrerebbe il Nulla Osta della Magistratura. Orbene, ex D.M. 27 febbraio 2001 i fascicoli contenenti gli atti di morte dello Stato Civile e formati dal comune di decesso, il quale a suo tempo, autorizzò la tumulazione, vengono depositati, per esser, poi archiviati (si spera con ordine) presso la Prefettura U.T.G.
Contestualmente dovete presentare previa la richiesta di estumulazione volta ad eseguire la cremazione del feretro, anche un documento dove si attesti la successiva destinazione delle ceneri (cioè nuova tumulazione, affido famigliare o dispersione. In Lombardia l’interro delle urne nei campi d’inumazione è vietato!) Si vedano, per la modulistica di riferimento, gli allegati alla delibera giunta regionale n.20278 del 21 gennaio 2005.
Attenzione: il feretro tumulato, per forza di cose, è stato confezionato con la doppia cassa di legno e zinco, in Lombardia (in seguito all’approvazione del piano regionale di coordinamento sui crematori, invero un po’ claudicante ed evasivo) non mi risulta (ma potrebbe essere una mia svista, quindi si prega sempre di controllare!) che siano stati autorizzati impianti idonei a cremare bare metalliche, questo per i sempre maggiori problemi dovuti all’inquinamento dell’aria, di conseguenza, potrebbe riuscire necessario trasportare il feretro fuori regione.
Regione Lombardia,
E’ possibile procedere alla cremazione di una persona defunta due anni fa e tumulata in un loculo?
Che documenti bisogna presentare?
Grazie.
X Vincenzo,
la soluzione migliore sarebbe interessare del problema un gestore dell’impianto crematorio o un costruttore di forni, per reperire informazioni così tecniche e specifiche.
Comunque: in via del tutto empirica: la questione, invero un po’ speciosa non dovrebbe porsi perché prima del funerale (quando c’è l’esposizione del morto a cassa aperta) il corpo viene opportunamente “decongelato” anche per una miglior presentazione estetica (l’effetto ghiacciolo non è proprio il migliore!).
Basta, quindi, estrarre dalla cella frigorifera il feretro per tempo in modo da riportarlo alla temperatura ambiente o poco inferiore, aggiungo, poi, che la gestione del processo di cremazione è spesse volte automatizzata ed eseguita direttamente da un software, limitando al minimo l’intervento umano, comunque, sempre possibile, specie nell’evenienza di possibili correzioni in corso d’opera.
Il tipo di bara (molti crematori, oggi, vietano ormai l’incinerazione di feretri confezionati con la controcassa metallica) deve essere ex lege a basso impatto ambientale (= preferibilmente di solo legno). Tra l’altro da studi condotti a livello europeo l’essenza vegetale (si era, in un recente passato parlato di cofani ecologici in materiale “leggero”) continua ad esser quella più facilmente combustibile e, dunque, eco-compatibile.
Salve, sto facendo uno studio sulle temperature T per la corretta introduzione di bare all’interno di un forno crematorio dopo che le stesse hanno sostato un tempo t (variabile) in una cella frigorifera.
Da quanto appreso le celle possono far scendere la temperatura anche al disotto dello 0° C, oscillando tra i – 10° C e i 10° C. Tra le variabili mi aspetto di dover valutare è la permanenza all’interno di una cella per la verifica di un’adeguata “acclimatazione” del feretro prima dell’ingresso nel forno crematorio. Altro parametro da valutare è sia il tipo di feretro che la “conformazione” della salma. Entrambi incidono sull’isolamento della salma e sul suo congelamento.
Sto cercando studi sull’argomento (anche in lingua inglese) ma non trovo elementi utili (siti internet, riviste scientifiche, …) per una bibliografia iniziale e studiare quindi il mio caso. Mi potreste essere d’aiuto?
Grazie fin d’ora per la risposta
x Carlo,
sono in piena sintonia con Lei,
non potevo sperare in risposta migliore e competente.
X Renzo,
Domanda di cremazione ed affido delle ceneri LOGICAMENTE dovrebbero esser contestuali, ma qualcuno, alle volte…si distrae un attimo.
Concordo con la Sua impostazione: l’istituto della affido delle ceneri (Art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6 e successive modificazioni/integrazioni) è foriero di criticità interpretative ed operative e di comportamenti di legittimità border line (o semplicemente poco…seri?). Fosse per me lo abrogherei seduta stante, o, al massimo, imporrei dei limiti fortissimi all’esercizio di questo potere di disposizione troppo discrezionale: del tipo: si procede all’affido solo in presenza di volontà scritta del de cuius punto!
Anche a livello di atti amministrativi la schizofrenia delle intenzioni denota una stato del tutto patologico!
Certamente potrebbe ricevere, mediante processo verbale, o atto sostitutivo di atto di notorietà, la dichiarazione del figlio, atta a riferire la volontà espressa in vita dal defunto e l’autorità amministrativa non può eccedere da una mera valutazione dei titoli formali prodotti, altrimenti si sconfinerebbe nell’attività giurisdizionale, per far emergere la reale volontà del de cuius.
Ma il problema, piuttosto, è un altro.
Se prima il cittadino in questione ha dichiarato che la volontà del de cuius era quella di far deporre le proprie ceneri in cimitero (vabbè…questa è la soluzione classica ed istituzionale che, comunque, opererebbe di default, anche nel silenzio della persona scomparsa) come può oggi lo stesso dichiarare che invece la volontà della madre era quella di veder affidate le proprie ceneri, per una conservazione “domestica” delle medesime?
In questi ambiti così delicati (= diritti personalissimi) sovrano e centrale dovrebbe, pur sempre esser l’intimo volere del de cuius, spesse volte, invece, “piegato” ai capricci ed alle mode funerarie dei parenti.
Il figlio o ha asserito il falso allora, oppure lo dichiara ora, o peggio ancora ha occultato una disposizione testamentaria del de cuius.
Questo cambio repentino d’idea è, in effetti, un po’ sospetto, ma forse sono io ad esser prevenuto e malizioso.
E le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente, ex Art. 76 DPR n. 445/2000. Non credo ne valga la pena.
Suo dovere è quello di far presente questi aspetti: con la polizia mortuaria non si giuoca, né si scherza ad ogni modo, io almeno, dopo una doverosa reprimenda, soprassiederei, accogliendo, ex post, l’istanza, nella sincera speranza che costui non cambi ancora idea.
Comune della Regione Lombardia.
Figlio unico mi chiede l’autorizzazione alla cremazione della mamma con tumulazione delle ceneri in una celletta del cimitero.
Una settimana dopo il rilascio dell’autorizzazione, e a cremazione non ancora effettuata, il figlio suddetto mi chiede l’affidamento delle ceneri della mamma.
Posso rilasciare l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri?
Se la madre avesse veramente espresso in vita la volontà dell’affidamento delle ceneri il figlio non doveva dichiararlo al momento della richiesta di cremazione e non 1 settimana dopo?
X Caterina,
parafrasando il fortunato slogan elettorale del Presidente Obama: YES, YOU CAN, che tradotto nella vulgata romanesca risuonerebbe così: “se po’ fa’!”…e perché no?
L’Inghilterra non aderisce all’Accordo Internazionale di Berlino sui trasporti funebri, ma per analogia si applica, ugualmente il paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, integrato, per il procedimento autorizzatorio dall’Art. 29 del suddetto DPR n. 285/1990.
Importante: occorre il preventivo nulla osta all’introduzione dell’urna cineraria su suolo britannico rilasciato dalla competente Autorità Consolare, la quale, così, verificherà anche il titolo di accoglimento (ossia dove e con quali modalità, naturalmente conformi alla Legge Inglese, saranno custodite le ceneri una volta sbarcate in UK?)
Il Comune di Genova, nella cui giurisdizione amministrativa si trova il Cimitero di Staglieno, dopo apposita fase istruttoria tesa alla raccolta di tutte le informazioni ed i titoli formali, come, appunto, la volontà degli aventi diritto a disporre dell’urna autorizzerà: a) l’estumulazione dell’urna stessa cineraria. b) Il suo Trasporto internazionale.
Ne consegue che per questo trasferimento transfrontaliero sarà il Comune a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. A mio modestissimo avviso l’atto può esser reso anche in lingua inglese, in quanto lingua usata nelle relazioni internazionali ormai per antonomasia.
L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, vale a dire: Lei Stessa potrà curare personalmente il trasporto dell’urna, divenendo titolare del decreto di trasporto.
Salve! Ho una domanda un po’ complicata…le ceneri di mia madre sono custodite nel crematorio del cimitero di Staglieno – Genova – dal 1979 ed io sono vissuta a Londra dal 1991. Posso richiedere le ceneri e portarle in Inghilterra? E se questo è possibilie, quali documenti devo portare e/o richiedere? Sono l’unica figlia rimasta e vorrei portare mia madre a casa. Grazie per una risposta.