per evitare rovinosi contenziosi endo-famigliari (= conflitti sullo Jus Sepulchri o sulle spoglie mortali dei Suoi genitori) tra Lei ed i Suoi numerosi fratelli, quando anche Sua Madre dovesse decedere (ipotesi che non voglio nemmeno considerare, poiché, non auguro a nessuno di morire, in quanto a decidere il “come”, il “dove” e soprattutto il “quando” pensa solo Domine Iddio!) consiglio di procedere così:
1) Sua madre, quale coniuge superstite, per legge, sin quando sarà in vita, avrà diritto privilegiato a disporre delle mortales exuviae (= resti mortali) di Suo padre, quindi essa stessa (l’eventuale parere contrario dei figli non rileva!) dovrà inoltrare al competente comune, tramite l’ufficio della polizia mortuaria, domanda di estumulazione del feretro, al fine di avviarlo a cremazione e da qui s’avvia tutto il processo autorizzatorio, senza del quale non è possibile eseguire la duplice operazione cimiteriale (disseppellimento del feretro, sua apertura, e conseguente cremazione dello stesso). Tutti questi passaggi sono soggetti ad apposita tariffazione comunale spesso risultano anche notevolmente onerosi per il portafogli del cittadino!
2) se Suo padre è stato tumulato (anche se nel sottosuolo, non importa) da più di anni 20 il suo cadavere, ancorché incorrotto, come giustamente rilevato da Lei, in quanto deposto in cassa di zinco, non è più considerato tale, bensì resto mortale (= esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo), in via amministrativa ed anche medico-legale, questo sembra solo un tecnicismo per noi beccamorti, ma è invece, assai importante, perché consente di accedere alla cremazione con procedura semplificata sotto il profilo degli incartamenti amministrativi da produrre agli atti del Comune e soprattutto sotto il versante economico, siccome la cremazione di resto mortale costa sensibilmente meno.
3) Le ceneri di Suo padre verranno raccolte in un’urna che sarà possibile tumulare in una celletta avuta in concessione, al fine di riunire in un’unica sepoltura i Suoi genitori, quando sarà il momento e… senza alcuna fretta! nel contratto di concessione si specificheranno i nominativi delle persone aventi in essa, una volta morte, il diritto di sepolcro, altrimenti lo stesso sarà esercitabile anche dagli altri aventi titolo, sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva (intesa in senso fisico) della celletta, divenendo ess, così, una piccola tomba di famiglia, nata per accogliere non feretri, ma urne cinerarie.
4) La tomba dove oggi riposa Suo padre sarà retrocessa al Comune, sono, infatti, vietatissimi altri atti di disposizione, quali, ad esempio, la compravendita tra privati, anche perché, specie se si tratta di loculo monoposto concesso a suo tempo, solo per la tumulazione di quel determinato feretro, la traslazione delle stesso verso una diversa forma di sepoltura, nel nostro caso la cremazione, comporta automaticamente la naturale estinzione del rapporto concessorio prima instauratosi, l’avello, così rientrerà nella piena disponibilità del Comune che potrà riassegnarlo secondo il proprio regolamento cimiteriale.
Salve, mio padre e morto nel 92 e stato sepolto e il posto al cimitero e stato comprato doppio già anche per mia madre ma ora mia madre dice che vuole essere cremata e io non volendo avere mio padre in terra e mia madre in un ossario vorrei far tirare su mio padre ed eventualmente farlo cremare in quanto deduco che essendo la bara di mio padre zincata credo che sia ancora intatto ….scusate ma dico credo perche siamo 12 figli e io essendo la più piccola non mi sono interessata alla cosa. Ma il problema e che vorrei fare due conti perche vorrei che mia madre facesse il tutto prima della sua morte perche poi mettere d’accordo 12 fratelli sarebbe dura e io non voglio che i miei genitori siano separati . Spero di essermi spiegata e vorrei tanto che qualcuno mi potesse dare delle cifre e a chi rivolgermi e sapere se il posto al cimitero si può vendere . Grazie
X Angela,
la sequenza temporale degli adempimenti amministrativi cui attendere per il rilascio delle relative autorizzazioni è il seguente (rigido ed inderogabile).
1) In primis occorre l’autorizzazione alla spargimento delle ceneri accordata dallo Stato Civile del comune pugliese, nelle cui acque avverrà materialmente la dispersione. Esse vale quale titolo di accoglimento e destinazione ultima. In Puglia, però, si segue una diversa legge regionale in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Se il sullodato comune, cui sarà formalizzata la volontà di procedere alla dispersione, non dovesse concedere la relativa autorizzazione tutto il procedimento sarebbe paralizzato. Le conviene, quindi, informarsi bene presso le sedi competenti. Non è possibile data la natura regionale dell’autorizzazione in parola che sia l’Emilia-Romagna a consentire una dispersione la quale materialmente avverrà fuori dei suoi confini.
2) Sulla base di questo titolo formale da produrre agli atti del comune emiliano romagnolo nel cui cimitero sono deposte le ceneri in attesa di dispersione l’ufficio della polizia mortuaria del suddetto comune perfezionerà il decreto di trasporto in cui si indicherà:
a) l’oggetto del trasporto (cioè l’urna)
b) chi prende in consegna le ceneri (costui o costei diventeranno, in quanto titolari del decreto stesso, incaricati di pubblico servizio)
c) Il luogo di partenza e quello d’arrivo,
d) il giorno in cui il trasporto partirà.
e) le eventuali soste tecniche in luoghi intermedi (potrebbe esser il caso dell’abitazione privata)
Per la legge emiliano romagnola tutti i trasporti funebri debbono, possibilmente, esser autorizzati con un unico atto, per evitare l’inutile appesantimento burocratico, quindi sarebbe del tutto ultroneo autorizzare un trasporto dal cimitero verso casa sua ed un secondo sempre dalla Sua abitazione alla volta del Comune Pugliese.
Il Rilascio di ogni autorizzazione è, di norma, soggetto, sin dall’origine, ad imposta di bollo, in quando è il prodotto di un’istanza di parte del privato cittadino, inoltrata alla pubblica amministrazione, volta all’ottenimento di un provvedimento, nella fattispecie autorizzatorio.
Buon giorno,
vi scrivo per dubbi che mi sono sorti dopo aver parlato con l’ufficiale di polizia mortuaria riguardo la destinazione delle ceneri della mia bambina. Attualmente l’urna è al cimitero in attesa di permesso al ritiro su richiesta che ancora non ho effettuato perchè non mi è chiaro quel che è permesso e ciò che no. Io mi trovo in emilia romagna ma vorrei spargere le ceneri nel mare della puglia. per fare ciò oltre alla richiesta di dispersione devo fare quella di trasporto? Entrambe sono soggette alle due marche da bollo? Nella richiesta devo indicare un punto preciso in cui effettuerò la dispersione? Infine, nel momento in cui vado a ritirare le ceneri, posso portarle a casa e muovermi anche qualche giorno dopo o devo andare poco prima di partire?
Ho cercato risposte a queste domande sia in articoli di legge appositi sia su forum inerenti ma non ho trovato nulla. Confido in una vostra delucidazione a riguardo.
Cordialmente Angela
Non ravviso irregolarità di sorta nella procedura da Lei descritta e delineata. Il Suo comune agisce bene e secondum legem, in piena legittimità.
Ora, la Legge Regionale Siciliana (L.R. n.18/2010), nello jus positum nulla dispone in merito alla retrocessione delle ceneri se non che esse, nell’impossibilità di un nuovo affido rientrino nel circuito cimiteriale, come, per altro è logico, per esser così disperse nel cinerario comune ai sensi dell’Art. 3 comma 6 LEGGE 17 agosto 2010, n. 18.
Si premette che la situazione è controversa in quanto vi è chi prevede la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del de cuius.
La situazione però deve essere regolamentata (in sede nazionale, regionale o comunale) e in quella sede si potrebbe prevedere anche l’affido senza scritto del de cuius, con regole ben chiare e prestabilite, in analogica con le norme in tema di scelta sulla cremazione; esse potrebbero essere le seguenti: Prevale: – il volere del de cuius non in contrasto con la legge (ad es. deve essere un familiare, se il de cuius non individua un familiare, non ha valore, poichè l’istituto dell’affidamento delle ceneri ha natura familiare ex Legge n.130/2001); – a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d’uno la totalità, così come secondo il principio pozioristico in materia di cremazione enunciato dall’Art. 79 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285, cui, per altro, rinvia la stessa Legge Regionale n. 18/2010.
Chi è individuato dal de cuius può rifiutarsi per iscritto (l’urna torna quindi nella disponibilità per la sepoltura o per l’affidamento familiare); – d’accordo il coniuge e tutti i parenti di grado superiore (ad es. tutti figli ed i genitori del de cuius, se ancora vivi), potrebbe essere affidatario unico anche la figlia.
Convengo sulla necessità di autenticare la firma della moglie sull’atto di rinuncia all’affido, siccome lo jus sepulchri, ancorchè atipico come accade per la custodia delle ceneri presso un domicilio privato, è un diritto personalissimo e, pertanto, una semplice scrittura privata non sarebbe ravvisabile quale strumento idoneo.
Ovviamente l’atto di affido esaurisce i suoi effetti fuori dei confini del comune da cui è stato formato e perfezionato, per il noto postulato della competenza geografica, una volta giunto il trasporto in Germania si provvederà in base alle Leggi di quello Stato Sovrano.
La Germania aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, quindi, per l’iter amministrativo (rilascio del passaporto mortuario), si applicherà il paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24. la figlia del de cuius, una volta divenuta affidataria dell’urna sarà titolare del decreto di trasporto internazionale.
Per l’estradizione di cadaveri, ossa, ceneri e resti mortali non è richiesta la preventiva verifica dello Jus Sepulchri (= titolo di accoglimento) nello Stato di destinazione, occorrente, invece, nel caso di introduzione di trasporto funebre su territorio italiano.
Nella viva speranza di esserLe stato di qualche utilità le formulo i più sinceri saluti.
Nel mese di Aprile abbiamo eseguito la cremazione di un cittadino tedesco deceduto nel Comune di Scicli dov’era residente e abbiamo affidato le ceneri alla moglie residente anch’essa ovviamente nel Comune di Scicli.
Ora la figlia vuole portarsi via aereo le ceneri del padre in Germania e l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scicli mi ha detto che era sufficiente una dichiarazione con firma autenticata da parte della moglie ad affidare le ceneri alla figlia ed il relativo trasporto in Germania.
Mi può confermare la procedura?
Nel ringraziarLa anticipatamente porgo Distinti Saluti.
Mi spiace “svillaneggiare”e smentire , nel merito, ancorchè in senso bonario, i miei colleghi di Caserta, ma la locale impresa funebre sbaglia grossolanamente nella propria valutazione del caso di specie perchè confonde indebitamente i concetti di “cadavere” e “resto mortale”.
Si tratta semplicemente di ottenere un’autorizzazione “postuma” alla cremazione “ora per allora”, ossia oggi in forza delle documentazione acquisita agli atti in occasione della morte di Suo padre.
“Cadavere”, ex paragrafo 15 Circ. MIn. n.24/1993, senza considerare la giurisprudenza pressochè costante in materia, è il corpo umano esanime, privo cioè delle funzioni cerebrale e cardiorespiratoria durante tutto il periodo legale di sepoltura e sino al suo naturale dissolvimento (= mineralizzazione delle parti molli)
“Resto Mortale” ex Art. 3 comma 1 Lett. b) DPR n.254/2003 è l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (= salma inconsunta) dopo il periodo legale di sepoltura, il quale, ordinariamente, è fissato in 10 anni per le inumazioni e 20 anni per la tumulazione in loculo stagno.
L’equivoco nasce proprio da questa confusione semantiva, perchè se , previo assenso (o secondo alcuni non dissenso) degli aventi titolo ex Art. 3 comma 1 lettera g) Legge n.130/2001 ed Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003 possono sempre esser cremati con procedura semplificata i resti mortali è altrettanto vero che il potere di disposizione sui defunti o su quanto ne resti si esercita prima, nell’immediato post mortem (quando si sceglie la forma di sepoltura) ed anche durante il periodo legale di sepoltura ai sensi del capo XVII DPR n.285/1990.
Salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento comunale, o ancor meglio dall’atto di concessione del sepolcro, il quale potrebbe inibile l’apertura del tumulo per tutta la durata della concessione, vietando così il trasferimento del feretro, con conseguente obbligo di mantenimento in loco dello stesso, l’estumulazionemagari finalizzata alla cremazione, è sempre possibile a richiesta degli aventi titolo a pronunciarsi per il trasferimento ad altra sede, trovando applicazione l’art. 88 del DPR 285/90.
E’ del tutto legittimo, dunque, procedere all’estumulazione di feretro per poi avviarlo a cremazione, purché acquisiate agli atti nell’istruttoria da presentare all’ufficio comunale della polizia mortuaria territorialmente competente (si tratta del cimitero di prima sepoltura ex Paragrafo 14.2 Circ. MIn. n.2471993)
: a) una dichiarazione di tutti i familiari più stretti circa la loro volontà alla cremazione (se Lei è figlio unico il problema non si pone nemmeno, in quanto è solo Lei il discendente più diretto del de cuius secondo jure sanguinis)
; b) una dichiarazione degli stessi familiari di mancanza di espressa volontà contraria del de cuius alla cremazione. Per il resto ci si comporta come se ci si trovasse di fronte al caso di un cadavere nell’immediatezza del decesso.
Pertanto occorre sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la piena applicazione dell’articolo 79 del DPR 285/90. Bisognerà, dunque, recuperare dagli archivi o la Scheda ISTAT o il certificato necroscopico, cioè i due documenti da cui si possano evincere indizi di morte violenta o dovuta a fatto criminoso, se ovviamente a suo tempo non fu rilasciato uno specifico Nulla Osta ex Art. 116 comma 1 D.LGS n.271/1989 da parte dell’Autorità Giudiziaria se effittivamente la morte avvenne per cause violente.
Certo, la Sua Regione con apposita legge regionale rinvia per la disciplina dell’istituto della cremazione ai principi enunciati dalla Legge n.130/2001, tuttavia ritengo sommessamente che la norma da applicare sia in toto l’Art. 79 DPR n.285/1990 implementato, poi, dal paragrfo 14.2 Circ. MIn. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 per queste due ragioni.
1) Per il principio generale del “tempus regit actum”, e della irretroattività della Legge n.130/2001 la quale, per altro ha pure riflessi di natura penale, (e la legge penale non può mai esser retroattiva ex Art. 25 Cost.), quando, 16 anni fa, Suo padre morì vigeva solo ed unicamente, su tutto il territorio nazionale, il DPR n.285/1990; le varie autorizzazioni, di polizia mortuaria con relativi allegati di Scheda ISTAT e Certificato Necroscopico, vennero, quindi, rilasciate in base al DPR n.285/1990 che, così per una sorta di ultrattività (ma il DPR n.285/1990 non è mai stato abrogato e continua a produrre tutti i suoi effetti per le parti non specificamente novellate con apposita norma regionale!) vale, ancora per la cremazione di cadaveri delle persone decedute in regime di sua vigenza.
2) La Legge Regionale della Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 con l’Art. 1 comma 1 rinvia sì genericamente alla Legge n.130/2001 che, come rilevato dal Consiglio di Stato è Legge di Principi, si tratta, però, di una disposizione che si ritiene “vuota” di effetti concreti, nel breve termine, invece foriera di problematiche applicative nel medio e lungo termine, se non corretta. È vuota di effetti concreti nel breve termine perché il comma 1 dell’articolo in questione specifica che l’autorizzazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 130/01. ma comì è precisato nel comma 1 dell’art. 3 della legge 130/01 le modalità devono essere stabilite con norma regolamentare adottata una procedura rafforzata) tale da incidere con potere abrogante o modificante sul DPR n.285/1990.
3) La competenza territoriale, ad oggi applicabile è, pur sempre, quella del paragrafo 14. 2 Circ. MIn. n.24/1993
vorrei cremare mio padre ubicato nel ceimitero di caserta e trasportare le ceneri a padova per unirle alle ceneri di mia madre (stessa celletta) tenendo presente che:
mio padre è deceduto 16 anni fa e che sono figlio unico.
le pompe funebri del posto mi hanno detto che non è possibile perchè nn sono trascorsi i 20 anni. MA STIAMO SCHERZANDO? grazie
X Daniele,
Ai sensi dell’Art. 88 DPR n285/1990, integrato dal paragrafo 3 della Circolare Ministeriale esplicativa 31 luglio 1998 n. 10 è d’obbligo prescrivere il cosiddetto “rifascio” con cassone esterno di zinco o di altro materiale purchè impermeabile e capace di garantire la tenuta stagna durante il trasporto, grazie a saldatura o apposite guarnizioni, quando all’atto dell’estumulazione l’autorità preposta all’operazione cimiteriale constati che il feretro è lesionato, con conseguente perdita di liquidi postmortali o miasmi cadaverici. Se la bara estumulata è ancora integra e perfettamente ermetica, cioè con tutte le caratteristiche tecniche di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990, ancora in vigore in tutt’Italia, è del tutto pleonastico ed anzi superfluo un nuovo avvolgimento con cassone di metallo, il quale, poi, una volta giunti al crematorio dovrebbe, poi esser comunque rimosso. Molti impianti di cremazione richiedono espressamente di eliminare dai feretri da incinerare la lamiera di zinco, perchè, per via delle nuove norme sempre più tassative e stringenti sulle emissioni gassose in atmosfera non sono più abilitati ad abbruciare la lastra di metallo con cui è confezionata la cassa. Ex Art. 88 DPR n.285/1990 in occasione dell’estumulazione (e quest’ultima deve sempre esser autorizzata dal comune), debbono risultare da apposito verbale stilato o dall’ASL o, in forza delle normative locali, dal personale necroforo in servizio presso il cimitero “a quo” le condizioni in cui si trova il feretro e tale documento è prodromico alla stessa autorizzazione al trasporto.
La soluzione ottimale, per evitare il trasporto fuori regione, sarebbe il trasbordo (per nulla piacevole ed igienico) del cadavere da cremare in una cassa di solo legno, con l’ausilio di particolari sostanze a base batterico-enzimatica, per abbattere gli odori; il cofano ligneo, di essenza eggera e con gli spessori minimi di legge ex Circ. Min. n. 24/1993 sarà magari munito di dispositivo plastico interno ad effetto impermeabilizzante (basterebbe anche foderare la cassa con un semplice lenzuolino che ricopra il fondo e le pareti laterali cosparso con prodotti assorbenti e disinfettanti) per neutralizzare, durante, la sua movimentazione, eventuali percolazioni dovute alla decomposizione delle parti molli, ciò eviterebbe la fastidiosa necessità del “rifascio”, perchè, infatti applicare il cassone di zinco per, poi, doverlo tagliare e, quindi, togliere?
Buongiorno, vorrei delle informazioni riguardo ad una estumulazione straordinaria di una salma che poi deve essere cremata con la bara di legno ed il relativo cofano di zinco. Questa cremazione deve essere effettuata in un forno crematorio situato in un’altra regione, in quanto nella regione di apparteneza della salma, non cremano gli zinchi.
Adesso mi chiedevo per portare questa salma fuori regione occorre rivestire il tutto con un cassone in zinco saldato? Una volta arrivati al forno crematorio, si brucia sia il cassone di zinco che l’interno in zinco della bara, oppure il cassone va tolto? Grazie
X Cinzia,
per evitare rovinosi contenziosi endo-famigliari (= conflitti sullo Jus Sepulchri o sulle spoglie mortali dei Suoi genitori) tra Lei ed i Suoi numerosi fratelli, quando anche Sua Madre dovesse decedere (ipotesi che non voglio nemmeno considerare, poiché, non auguro a nessuno di morire, in quanto a decidere il “come”, il “dove” e soprattutto il “quando” pensa solo Domine Iddio!) consiglio di procedere così:
1) Sua madre, quale coniuge superstite, per legge, sin quando sarà in vita, avrà diritto privilegiato a disporre delle mortales exuviae (= resti mortali) di Suo padre, quindi essa stessa (l’eventuale parere contrario dei figli non rileva!) dovrà inoltrare al competente comune, tramite l’ufficio della polizia mortuaria, domanda di estumulazione del feretro, al fine di avviarlo a cremazione e da qui s’avvia tutto il processo autorizzatorio, senza del quale non è possibile eseguire la duplice operazione cimiteriale (disseppellimento del feretro, sua apertura, e conseguente cremazione dello stesso). Tutti questi passaggi sono soggetti ad apposita tariffazione comunale spesso risultano anche notevolmente onerosi per il portafogli del cittadino!
2) se Suo padre è stato tumulato (anche se nel sottosuolo, non importa) da più di anni 20 il suo cadavere, ancorché incorrotto, come giustamente rilevato da Lei, in quanto deposto in cassa di zinco, non è più considerato tale, bensì resto mortale (= esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo), in via amministrativa ed anche medico-legale, questo sembra solo un tecnicismo per noi beccamorti, ma è invece, assai importante, perché consente di accedere alla cremazione con procedura semplificata sotto il profilo degli incartamenti amministrativi da produrre agli atti del Comune e soprattutto sotto il versante economico, siccome la cremazione di resto mortale costa sensibilmente meno.
3) Le ceneri di Suo padre verranno raccolte in un’urna che sarà possibile tumulare in una celletta avuta in concessione, al fine di riunire in un’unica sepoltura i Suoi genitori, quando sarà il momento e… senza alcuna fretta! nel contratto di concessione si specificheranno i nominativi delle persone aventi in essa, una volta morte, il diritto di sepolcro, altrimenti lo stesso sarà esercitabile anche dagli altri aventi titolo, sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva (intesa in senso fisico) della celletta, divenendo ess, così, una piccola tomba di famiglia, nata per accogliere non feretri, ma urne cinerarie.
4) La tomba dove oggi riposa Suo padre sarà retrocessa al Comune, sono, infatti, vietatissimi altri atti di disposizione, quali, ad esempio, la compravendita tra privati, anche perché, specie se si tratta di loculo monoposto concesso a suo tempo, solo per la tumulazione di quel determinato feretro, la traslazione delle stesso verso una diversa forma di sepoltura, nel nostro caso la cremazione, comporta automaticamente la naturale estinzione del rapporto concessorio prima instauratosi, l’avello, così rientrerà nella piena disponibilità del Comune che potrà riassegnarlo secondo il proprio regolamento cimiteriale.
Salve, mio padre e morto nel 92 e stato sepolto e il posto al cimitero e stato comprato doppio già anche per mia madre ma ora mia madre dice che vuole essere cremata e io non volendo avere mio padre in terra e mia madre in un ossario vorrei far tirare su mio padre ed eventualmente farlo cremare in quanto deduco che essendo la bara di mio padre zincata credo che sia ancora intatto ….scusate ma dico credo perche siamo 12 figli e io essendo la più piccola non mi sono interessata alla cosa. Ma il problema e che vorrei fare due conti perche vorrei che mia madre facesse il tutto prima della sua morte perche poi mettere d’accordo 12 fratelli sarebbe dura e io non voglio che i miei genitori siano separati . Spero di essermi spiegata e vorrei tanto che qualcuno mi potesse dare delle cifre e a chi rivolgermi e sapere se il posto al cimitero si può vendere . Grazie
X Angela,
la sequenza temporale degli adempimenti amministrativi cui attendere per il rilascio delle relative autorizzazioni è il seguente (rigido ed inderogabile).
1) In primis occorre l’autorizzazione alla spargimento delle ceneri accordata dallo Stato Civile del comune pugliese, nelle cui acque avverrà materialmente la dispersione. Esse vale quale titolo di accoglimento e destinazione ultima. In Puglia, però, si segue una diversa legge regionale in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Se il sullodato comune, cui sarà formalizzata la volontà di procedere alla dispersione, non dovesse concedere la relativa autorizzazione tutto il procedimento sarebbe paralizzato. Le conviene, quindi, informarsi bene presso le sedi competenti. Non è possibile data la natura regionale dell’autorizzazione in parola che sia l’Emilia-Romagna a consentire una dispersione la quale materialmente avverrà fuori dei suoi confini.
2) Sulla base di questo titolo formale da produrre agli atti del comune emiliano romagnolo nel cui cimitero sono deposte le ceneri in attesa di dispersione l’ufficio della polizia mortuaria del suddetto comune perfezionerà il decreto di trasporto in cui si indicherà:
a) l’oggetto del trasporto (cioè l’urna)
b) chi prende in consegna le ceneri (costui o costei diventeranno, in quanto titolari del decreto stesso, incaricati di pubblico servizio)
c) Il luogo di partenza e quello d’arrivo,
d) il giorno in cui il trasporto partirà.
e) le eventuali soste tecniche in luoghi intermedi (potrebbe esser il caso dell’abitazione privata)
Per la legge emiliano romagnola tutti i trasporti funebri debbono, possibilmente, esser autorizzati con un unico atto, per evitare l’inutile appesantimento burocratico, quindi sarebbe del tutto ultroneo autorizzare un trasporto dal cimitero verso casa sua ed un secondo sempre dalla Sua abitazione alla volta del Comune Pugliese.
Il Rilascio di ogni autorizzazione è, di norma, soggetto, sin dall’origine, ad imposta di bollo, in quando è il prodotto di un’istanza di parte del privato cittadino, inoltrata alla pubblica amministrazione, volta all’ottenimento di un provvedimento, nella fattispecie autorizzatorio.
Buon giorno,
vi scrivo per dubbi che mi sono sorti dopo aver parlato con l’ufficiale di polizia mortuaria riguardo la destinazione delle ceneri della mia bambina. Attualmente l’urna è al cimitero in attesa di permesso al ritiro su richiesta che ancora non ho effettuato perchè non mi è chiaro quel che è permesso e ciò che no. Io mi trovo in emilia romagna ma vorrei spargere le ceneri nel mare della puglia. per fare ciò oltre alla richiesta di dispersione devo fare quella di trasporto? Entrambe sono soggette alle due marche da bollo? Nella richiesta devo indicare un punto preciso in cui effettuerò la dispersione? Infine, nel momento in cui vado a ritirare le ceneri, posso portarle a casa e muovermi anche qualche giorno dopo o devo andare poco prima di partire?
Ho cercato risposte a queste domande sia in articoli di legge appositi sia su forum inerenti ma non ho trovato nulla. Confido in una vostra delucidazione a riguardo.
Cordialmente Angela
Non ravviso irregolarità di sorta nella procedura da Lei descritta e delineata. Il Suo comune agisce bene e secondum legem, in piena legittimità.
Ora, la Legge Regionale Siciliana (L.R. n.18/2010), nello jus positum nulla dispone in merito alla retrocessione delle ceneri se non che esse, nell’impossibilità di un nuovo affido rientrino nel circuito cimiteriale, come, per altro è logico, per esser così disperse nel cinerario comune ai sensi dell’Art. 3 comma 6 LEGGE 17 agosto 2010, n. 18.
Si premette che la situazione è controversa in quanto vi è chi prevede la sola possibilità di affido familiare su espressa volontà (scritta) del de cuius.
La situazione però deve essere regolamentata (in sede nazionale, regionale o comunale) e in quella sede si potrebbe prevedere anche l’affido senza scritto del de cuius, con regole ben chiare e prestabilite, in analogica con le norme in tema di scelta sulla cremazione; esse potrebbero essere le seguenti: Prevale: – il volere del de cuius non in contrasto con la legge (ad es. deve essere un familiare, se il de cuius non individua un familiare, non ha valore, poichè l’istituto dell’affidamento delle ceneri ha natura familiare ex Legge n.130/2001); – a seguire il familiare, con precedenza del coniuge, poi degli altri parenti pari grado e se ve ne sono più d’uno la totalità, così come secondo il principio pozioristico in materia di cremazione enunciato dall’Art. 79 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285, cui, per altro, rinvia la stessa Legge Regionale n. 18/2010.
Chi è individuato dal de cuius può rifiutarsi per iscritto (l’urna torna quindi nella disponibilità per la sepoltura o per l’affidamento familiare); – d’accordo il coniuge e tutti i parenti di grado superiore (ad es. tutti figli ed i genitori del de cuius, se ancora vivi), potrebbe essere affidatario unico anche la figlia.
Convengo sulla necessità di autenticare la firma della moglie sull’atto di rinuncia all’affido, siccome lo jus sepulchri, ancorchè atipico come accade per la custodia delle ceneri presso un domicilio privato, è un diritto personalissimo e, pertanto, una semplice scrittura privata non sarebbe ravvisabile quale strumento idoneo.
Ovviamente l’atto di affido esaurisce i suoi effetti fuori dei confini del comune da cui è stato formato e perfezionato, per il noto postulato della competenza geografica, una volta giunto il trasporto in Germania si provvederà in base alle Leggi di quello Stato Sovrano.
La Germania aderisce alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, quindi, per l’iter amministrativo (rilascio del passaporto mortuario), si applicherà il paragrafo 8.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24. la figlia del de cuius, una volta divenuta affidataria dell’urna sarà titolare del decreto di trasporto internazionale.
Per l’estradizione di cadaveri, ossa, ceneri e resti mortali non è richiesta la preventiva verifica dello Jus Sepulchri (= titolo di accoglimento) nello Stato di destinazione, occorrente, invece, nel caso di introduzione di trasporto funebre su territorio italiano.
Nella viva speranza di esserLe stato di qualche utilità le formulo i più sinceri saluti.
Nel mese di Aprile abbiamo eseguito la cremazione di un cittadino tedesco deceduto nel Comune di Scicli dov’era residente e abbiamo affidato le ceneri alla moglie residente anch’essa ovviamente nel Comune di Scicli.
Ora la figlia vuole portarsi via aereo le ceneri del padre in Germania e l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scicli mi ha detto che era sufficiente una dichiarazione con firma autenticata da parte della moglie ad affidare le ceneri alla figlia ed il relativo trasporto in Germania.
Mi può confermare la procedura?
Nel ringraziarLa anticipatamente porgo Distinti Saluti.
Mi spiace “svillaneggiare”e smentire , nel merito, ancorchè in senso bonario, i miei colleghi di Caserta, ma la locale impresa funebre sbaglia grossolanamente nella propria valutazione del caso di specie perchè confonde indebitamente i concetti di “cadavere” e “resto mortale”.
Si tratta semplicemente di ottenere un’autorizzazione “postuma” alla cremazione “ora per allora”, ossia oggi in forza delle documentazione acquisita agli atti in occasione della morte di Suo padre.
“Cadavere”, ex paragrafo 15 Circ. MIn. n.24/1993, senza considerare la giurisprudenza pressochè costante in materia, è il corpo umano esanime, privo cioè delle funzioni cerebrale e cardiorespiratoria durante tutto il periodo legale di sepoltura e sino al suo naturale dissolvimento (= mineralizzazione delle parti molli)
“Resto Mortale” ex Art. 3 comma 1 Lett. b) DPR n.254/2003 è l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (= salma inconsunta) dopo il periodo legale di sepoltura, il quale, ordinariamente, è fissato in 10 anni per le inumazioni e 20 anni per la tumulazione in loculo stagno.
L’equivoco nasce proprio da questa confusione semantiva, perchè se , previo assenso (o secondo alcuni non dissenso) degli aventi titolo ex Art. 3 comma 1 lettera g) Legge n.130/2001 ed Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003 possono sempre esser cremati con procedura semplificata i resti mortali è altrettanto vero che il potere di disposizione sui defunti o su quanto ne resti si esercita prima, nell’immediato post mortem (quando si sceglie la forma di sepoltura) ed anche durante il periodo legale di sepoltura ai sensi del capo XVII DPR n.285/1990.
Salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento comunale, o ancor meglio dall’atto di concessione del sepolcro, il quale potrebbe inibile l’apertura del tumulo per tutta la durata della concessione, vietando così il trasferimento del feretro, con conseguente obbligo di mantenimento in loco dello stesso, l’estumulazionemagari finalizzata alla cremazione, è sempre possibile a richiesta degli aventi titolo a pronunciarsi per il trasferimento ad altra sede, trovando applicazione l’art. 88 del DPR 285/90.
E’ del tutto legittimo, dunque, procedere all’estumulazione di feretro per poi avviarlo a cremazione, purché acquisiate agli atti nell’istruttoria da presentare all’ufficio comunale della polizia mortuaria territorialmente competente (si tratta del cimitero di prima sepoltura ex Paragrafo 14.2 Circ. MIn. n.2471993)
: a) una dichiarazione di tutti i familiari più stretti circa la loro volontà alla cremazione (se Lei è figlio unico il problema non si pone nemmeno, in quanto è solo Lei il discendente più diretto del de cuius secondo jure sanguinis)
; b) una dichiarazione degli stessi familiari di mancanza di espressa volontà contraria del de cuius alla cremazione. Per il resto ci si comporta come se ci si trovasse di fronte al caso di un cadavere nell’immediatezza del decesso.
Pertanto occorre sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la piena applicazione dell’articolo 79 del DPR 285/90. Bisognerà, dunque, recuperare dagli archivi o la Scheda ISTAT o il certificato necroscopico, cioè i due documenti da cui si possano evincere indizi di morte violenta o dovuta a fatto criminoso, se ovviamente a suo tempo non fu rilasciato uno specifico Nulla Osta ex Art. 116 comma 1 D.LGS n.271/1989 da parte dell’Autorità Giudiziaria se effittivamente la morte avvenne per cause violente.
Certo, la Sua Regione con apposita legge regionale rinvia per la disciplina dell’istituto della cremazione ai principi enunciati dalla Legge n.130/2001, tuttavia ritengo sommessamente che la norma da applicare sia in toto l’Art. 79 DPR n.285/1990 implementato, poi, dal paragrfo 14.2 Circ. MIn. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 per queste due ragioni.
1) Per il principio generale del “tempus regit actum”, e della irretroattività della Legge n.130/2001 la quale, per altro ha pure riflessi di natura penale, (e la legge penale non può mai esser retroattiva ex Art. 25 Cost.), quando, 16 anni fa, Suo padre morì vigeva solo ed unicamente, su tutto il territorio nazionale, il DPR n.285/1990; le varie autorizzazioni, di polizia mortuaria con relativi allegati di Scheda ISTAT e Certificato Necroscopico, vennero, quindi, rilasciate in base al DPR n.285/1990 che, così per una sorta di ultrattività (ma il DPR n.285/1990 non è mai stato abrogato e continua a produrre tutti i suoi effetti per le parti non specificamente novellate con apposita norma regionale!) vale, ancora per la cremazione di cadaveri delle persone decedute in regime di sua vigenza.
2) La Legge Regionale della Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 con l’Art. 1 comma 1 rinvia sì genericamente alla Legge n.130/2001 che, come rilevato dal Consiglio di Stato è Legge di Principi, si tratta, però, di una disposizione che si ritiene “vuota” di effetti concreti, nel breve termine, invece foriera di problematiche applicative nel medio e lungo termine, se non corretta. È vuota di effetti concreti nel breve termine perché il comma 1 dell’articolo in questione specifica che l’autorizzazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 130/01. ma comì è precisato nel comma 1 dell’art. 3 della legge 130/01 le modalità devono essere stabilite con norma regolamentare adottata una procedura rafforzata) tale da incidere con potere abrogante o modificante sul DPR n.285/1990.
3) La competenza territoriale, ad oggi applicabile è, pur sempre, quella del paragrafo 14. 2 Circ. MIn. n.24/1993
vorrei cremare mio padre ubicato nel ceimitero di caserta e trasportare le ceneri a padova per unirle alle ceneri di mia madre (stessa celletta) tenendo presente che:
mio padre è deceduto 16 anni fa e che sono figlio unico.
le pompe funebri del posto mi hanno detto che non è possibile perchè nn sono trascorsi i 20 anni. MA STIAMO SCHERZANDO? grazie
X Daniele,
Ai sensi dell’Art. 88 DPR n285/1990, integrato dal paragrafo 3 della Circolare Ministeriale esplicativa 31 luglio 1998 n. 10 è d’obbligo prescrivere il cosiddetto “rifascio” con cassone esterno di zinco o di altro materiale purchè impermeabile e capace di garantire la tenuta stagna durante il trasporto, grazie a saldatura o apposite guarnizioni, quando all’atto dell’estumulazione l’autorità preposta all’operazione cimiteriale constati che il feretro è lesionato, con conseguente perdita di liquidi postmortali o miasmi cadaverici. Se la bara estumulata è ancora integra e perfettamente ermetica, cioè con tutte le caratteristiche tecniche di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990, ancora in vigore in tutt’Italia, è del tutto pleonastico ed anzi superfluo un nuovo avvolgimento con cassone di metallo, il quale, poi, una volta giunti al crematorio dovrebbe, poi esser comunque rimosso. Molti impianti di cremazione richiedono espressamente di eliminare dai feretri da incinerare la lamiera di zinco, perchè, per via delle nuove norme sempre più tassative e stringenti sulle emissioni gassose in atmosfera non sono più abilitati ad abbruciare la lastra di metallo con cui è confezionata la cassa. Ex Art. 88 DPR n.285/1990 in occasione dell’estumulazione (e quest’ultima deve sempre esser autorizzata dal comune), debbono risultare da apposito verbale stilato o dall’ASL o, in forza delle normative locali, dal personale necroforo in servizio presso il cimitero “a quo” le condizioni in cui si trova il feretro e tale documento è prodromico alla stessa autorizzazione al trasporto.
La soluzione ottimale, per evitare il trasporto fuori regione, sarebbe il trasbordo (per nulla piacevole ed igienico) del cadavere da cremare in una cassa di solo legno, con l’ausilio di particolari sostanze a base batterico-enzimatica, per abbattere gli odori; il cofano ligneo, di essenza eggera e con gli spessori minimi di legge ex Circ. Min. n. 24/1993 sarà magari munito di dispositivo plastico interno ad effetto impermeabilizzante (basterebbe anche foderare la cassa con un semplice lenzuolino che ricopra il fondo e le pareti laterali cosparso con prodotti assorbenti e disinfettanti) per neutralizzare, durante, la sua movimentazione, eventuali percolazioni dovute alla decomposizione delle parti molli, ciò eviterebbe la fastidiosa necessità del “rifascio”, perchè, infatti applicare il cassone di zinco per, poi, doverlo tagliare e, quindi, togliere?
Buongiorno, vorrei delle informazioni riguardo ad una estumulazione straordinaria di una salma che poi deve essere cremata con la bara di legno ed il relativo cofano di zinco. Questa cremazione deve essere effettuata in un forno crematorio situato in un’altra regione, in quanto nella regione di apparteneza della salma, non cremano gli zinchi.
Adesso mi chiedevo per portare questa salma fuori regione occorre rivestire il tutto con un cassone in zinco saldato? Una volta arrivati al forno crematorio, si brucia sia il cassone di zinco che l’interno in zinco della bara, oppure il cassone va tolto? Grazie