Vorrei predisporre il mio funerale in anticipo, pur essendo ottimista al riguardo per il futuro della mia vita, vorrei che tutto fosse in ordine per quando dovesse accadere.Vorrei a tal fine un consiglio sui provvedimenti da prendere anche perché dovrei essere tumulato in una tomba la cui concessionaria era mia nonna paterna risalente al 1925 in concessione perpetua in cui ab origine era prevista l’inumazione di due salme, ma che successivamente dopo una verifica ad oggi consente l’introduzione di 6 salme e nella quale si trovano i miei parenti più prossimi e nella quale sono presenti tre salme, i resti mortali degli altri sono stati ridotti in cassette ossario.Dopo la verifica è stato disposto per il futuro che le salme entranti debbano essere contenute in una cassa romana e zinco 13 anche a causa di questa disposizione ho il timore che possa succedere qualche inconveniente che poi non permetta la tumulazione.Tutto quanto precede è uno degli aspetti da tenere presenti per il futuro.Tutto questo premesso vorrei chiedere come predisporre presso una impresa funebre il tutto e quali possono essere i modi per essere garantiti.Aggiungo che presso l’URP del cimitero ho anche chiesto se potessi pagare in anticipo il costo della futura inumazione e mi è stato risposto che non è possibile perché ogni anno sulle tariffe pesano gli adeguamenti ISTAT dei costi e comunque non è previsto il pagamento anticipato.Vi chiedo come e se posso risolvere il problema del pagamento anticipato in primis del funerale e poi della inumazione.Sarebbe possibile risolverlo attraverso l’impresa funebre?Il gestore del Cimitero esercita un servizio pubblico e se qualcuno volesse predisporre anche il pagamento della futura inumazione perché gli viene negata questa possibilità e non si trova un mezzo per risolverlo?Non credo che sarebbe troppo difficile.Avendo apprezzato già in passato la Vs professionalità e gentilezza. Ringrazio anticipatamente ed invio cordiali saluti
X Alba ,
L’art.21 del DPR 10 settembre 1990, n.285, non esclude che la rimessa dei carri funebri possa essere posta anche nell’abitato. Tuttavia essa deve esser ubicata in una località appartata, da individuarsi con provvedimento del sindaco.
Appare, invece, del tutto imprescindibile la presenza di attrezzature e di strumenti per la pulizia e la disinfezione dei veicoli al’interno della rimessa.
Il senso più profondo della norma deve individuarsi nella esigenza di tenere separati i carri funebri dalle altre vetture destinate ad altri usi, sia per motivi di carattere etico (oggi, diremmo anche per ragioni di opportunità ed “immagine”) sia per questioni di igiene e di tutela della salute pubblica. Si è del parere che la soluzione prospettata cioè la stipula di apposita convenzione con un autolavaggio autorizzato sia incompatibile con tale ratio, almeno laddove apposita norma regionale non abbia depotenziato l’originaria portata dell’Art. 21 DPR n.285/1990.
Salve Carlo,
come va, tutto bene??
Da molto tempo non mi confronto con te ed è arrivata l’ora di disturbarti.
Già in passato abbiamo parlato della rimessa carri funebri.
Ora mi sovviene un dubbio:praticamente l’art. 21 del DPR n. 285/90 che parla della rimessa, dice chiaramente: “I locali adibiti a rimessa carri funebri devono essere dotati dei mezzi per il lavaggio e disinfettazione dei carri stessi”.
Molti uffici sanitari chiedono alle imprese che hanno il garage per ricovero carri di dotarsi di un contratto con un autolavaggio che faccia tutto questo.
Quindi risolto il problema art. 21?
io penso che sia sbagliato in quanto se l’art. 21 parla di “dotazione dei mezzi per la pulizia e la disinfettazione dei carri, significa che nella
rimessa carri funebri si deve essere autorizzati a poter lavare i carri sia
(esterno che interno) ad disinfettarli. il contratto con autolavaggio è solo un semplice escamotage, secondo il mio modo di vedere.
dammi tuo illustre parere.
Vorrei predisporre il mio funerale in anticipo, pur essendo ottimista al riguardo per il futuro della mia vita, vorrei che tutto fosse in ordine per quando dovesse accadere.Vorrei a tal fine un consiglio sui provvedimenti da prendere anche perché dovrei essere tumulato in una tomba la cui concessionaria era mia nonna paterna risalente al 1925 in concessione perpetua in cui ab origine era prevista l’inumazione di due salme, ma che successivamente dopo una verifica ad oggi consente l’introduzione di 6 salme e nella quale si trovano i miei parenti più prossimi e nella quale sono presenti tre salme, i resti mortali degli altri sono stati ridotti in cassette ossario.Dopo la verifica è stato disposto per il futuro che le salme entranti debbano essere contenute in una cassa romana e zinco 13 anche a causa di questa disposizione ho il timore che possa succedere qualche inconveniente che poi non permetta la tumulazione.Tutto quanto precede è uno degli aspetti da tenere presenti per il futuro.Tutto questo premesso vorrei chiedere come predisporre presso una impresa funebre il tutto e quali possono essere i modi per essere garantiti.Aggiungo che presso l’URP del cimitero ho anche chiesto se potessi pagare in anticipo il costo della futura inumazione e mi è stato risposto che non è possibile perché ogni anno sulle tariffe pesano gli adeguamenti ISTAT dei costi e comunque non è previsto il pagamento anticipato.Vi chiedo come e se posso risolvere il problema del pagamento anticipato in primis del funerale e poi della inumazione.Sarebbe possibile risolverlo attraverso l’impresa funebre?Il gestore del Cimitero esercita un servizio pubblico e se qualcuno volesse predisporre anche il pagamento della futura inumazione perché gli viene negata questa possibilità e non si trova un mezzo per risolverlo?Non credo che sarebbe troppo difficile.Avendo apprezzato già in passato la Vs professionalità e gentilezza. Ringrazio anticipatamente ed invio cordiali saluti
X Alba ,
L’art.21 del DPR 10 settembre 1990, n.285, non esclude che la rimessa dei carri funebri possa essere posta anche nell’abitato. Tuttavia essa deve esser ubicata in una località appartata, da individuarsi con provvedimento del sindaco.
Appare, invece, del tutto imprescindibile la presenza di attrezzature e di strumenti per la pulizia e la disinfezione dei veicoli al’interno della rimessa.
Il senso più profondo della norma deve individuarsi nella esigenza di tenere separati i carri funebri dalle altre vetture destinate ad altri usi, sia per motivi di carattere etico (oggi, diremmo anche per ragioni di opportunità ed “immagine”) sia per questioni di igiene e di tutela della salute pubblica. Si è del parere che la soluzione prospettata cioè la stipula di apposita convenzione con un autolavaggio autorizzato sia incompatibile con tale ratio, almeno laddove apposita norma regionale non abbia depotenziato l’originaria portata dell’Art. 21 DPR n.285/1990.
Salve Carlo,
come va, tutto bene??
Da molto tempo non mi confronto con te ed è arrivata l’ora di disturbarti.
Già in passato abbiamo parlato della rimessa carri funebri.
Ora mi sovviene un dubbio:praticamente l’art. 21 del DPR n. 285/90 che parla della rimessa, dice chiaramente: “I locali adibiti a rimessa carri funebri devono essere dotati dei mezzi per il lavaggio e disinfettazione dei carri stessi”.
Molti uffici sanitari chiedono alle imprese che hanno il garage per ricovero carri di dotarsi di un contratto con un autolavaggio che faccia tutto questo.
Quindi risolto il problema art. 21?
io penso che sia sbagliato in quanto se l’art. 21 parla di “dotazione dei mezzi per la pulizia e la disinfettazione dei carri, significa che nella
rimessa carri funebri si deve essere autorizzati a poter lavare i carri sia
(esterno che interno) ad disinfettarli. il contratto con autolavaggio è solo un semplice escamotage, secondo il mio modo di vedere.
dammi tuo illustre parere.