Per esumazione si intende l’operazione cimiteriale per disseppellire un defunto precedentemente inumato (sia che si tratti di cadavere che di resto mortale).
Può essere esumazione ordinaria se svolta dopo il periodo ordinario di inumazione in campo comune o al termine della concessione di sepoltura in sola terra.
Può essere straordinaria se avviene prima dell’ordinario periodo di inumazione nella piena terra (in genere quindi prima dei 10 anni).
Il motivo di una esumazione straordinaria è ad es. per eseguire indagini per interesse di giustizia o per traslare il feretro (con adegiate soluzioni previste dalla normativa) in un’altra sepoltura o per avviarlo a cremazione.
Vi sono eccezioni: I comuni possono abbreviare (quando le condizioni del suolo e di scheletrizzazione dei cadaveri lo consentano) il periodo ordinario a valori inferiori, ma non sotto i 5 anni.
Le esumazioni ordinarie da campo comune sono regolate dal Comune e non è necessaria la presenza di personale dell’ASL.
Nelle esumazioni straordinaria la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.
La estumulazione è il disseppellimento di un feretro precedentemente tumulato. Con lo stesso termine si può intendere anche il disseppellimento di una cassetta di resti ossei o di una urna cineraria anch’essi precedentemente tumulati.
La estumulazione ordinariamente avviene al termine della durata della concessione di uso di un loculo, ossarietto, nicchia o di una tomba.
Può essere effettuata anche prima dello scadere della concessione per scelta degli aventi diritto a disporre dell spoglie mortali, in genere per avvare il contenitore di dette spoglie mortali a destinazione diversa (altro tumulo, la cremazione) o per decisione dell’Autorità preposta.
Nelle estumulazioni al termine della concessione, o anche prima per scelta degli aventi titolo, la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.
Se le originarie tumulazioni di feretro furono stagne (cioé non aerate, come definite dalla normativa regionale che le ha ammesse) spesso (85-90% dei casi), anche dopo 30-40 anni di permanenza in manufatto, non si ha la scheletrizzazione bensì la trasformazione in resti mortali.
Di seguito sono elencati i links ad alcuni articoli di approfondimento reperibili su questo sito.
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X Cosimo,
il problema da Lei sollevato è trattato con dovizia di dettagli e particolari a questo link: https://www.funerali.org/cimiteri/la-ristutturazione-dei-sepolcri-945.html
Solo un ulteriore commento a postilla di quanto a Lei già indicato: la traslazione è l’operazione cimiteriale che consiste nel trasferire definitivamente un defunto da un luogo stabile e definito ad altra sepoltura ed effettivamente richiede la formazione di un consenso unanime tra tutti gli aventi diritto a pronunciarsi per vincolo coniugale o rapporto di parentela, al fine di richiedere ed ottenere la relativa autorizzazione comunale. In questo caso invece, il concessionario della tomba di famiglia de qua presenta istanza per lavori edilizi di consolidamento strutturale per l’edificio adibito ad uso sepolcrale. Una volta rilasciato il rispettivo titolo i feretri interessati saranno *PROVVISORIAMENTE” spostati in altra sede (nuovo loculo, deposito in camera mortuaria cimiteriale…) solo per il tempo strettamente necessario affinchè le opere murarie siano ristrutturate. Non è richiesta una specifica volontà in tal senso, a differenza della “traslazione” vera e propria, pertanto si procede d’ufficio, senza troppi aggravi o impedimenti burocratici. D’altra parte se la cappella privata e gentilizia è davvero pericolante è interesse pubblico prevalente (ed onere del concessionario) agire per il ripristino delle condizioni minime (solido e decoroso stato) perchè la stessa concessione sussista, con legittimità. Altre opinioni (dispetti, ritorsioni, scarsa comprensione del fenomeno funerario, ripicche endo-famigliari…) sono destituite di ogni fondamento giuridico e pratico. Le consiglio così di attivarsi presso il locale ufficio della polizia mortuaria.
regione Puglia
—–
La mia cappella necessita di un intervento di riparazione in quanto è visibile una importante lesioni che a mio avviso potrebbe essere un pericolo per chi frequenta quel luogo.
Nella suddetta tomba è “ospite” da oltre 20 anni una parente di mia madre. Sto cercando con le buone, di far capire al figlio che per eseguire i lavori a regola d’arte, è necessario spostare in un loculo più in alto il feretro della madre, ma lui continua a non voler capire l’urgenza. La mia domanda è questa: considerato che senza la firma degli eredi la salma non può essere toccata, esiste per esempio una procedura d’ufficio? come posso “agire” anche legalmente per convincere il figlio a spostare la madre? Non gli sto chiedendo di spostarla fuori dalla tomba, ma soltanto di alcuni loculi più in alto per consentire che i lavori di riparazione vengano fatti al meglio. Nel ringraziala dell’aiuto che mi potrà dare, le invio i miei più cordiali saluti.
Buonasera,
Vorrei avere dei chiarimenti sul trasporto di una cassetta con i resti mortali di un defunto da un cimitero italiano ad uno francese: può essere effettuato con mezzo privato o bisogna rivolgersi ad una agenzia di onoranze funebri? Ci potrebbe essere la remota possibilità di spedirla a mezzo corriere?
Grazie.
Saluti…
Con il termine resti mortali si intende un cadavere decorsi almeno 10 anni di inumazione o 20 anni di tumulazione.
Forse Lei intende una cassetta contenente unicamente ossa provenienti da esumazione od estumulazione. Chiarisca per favore.
Tenga presente che la risposta riguarda la sola normativa italiana.
Buongiorno, mi riferivo proprio ai resti ossei provenienti da una estumulazione.
X Maria Luisa,
Francia e Italia sono nazioni entrambe firmatarie dell’accordo di Berlino (10 febbraio 1937) sui trasporti mortuari transfrontalieri. Detto regime normativo ( soprattutto a rilevanza igienico-sanitaria) molto rigido non si applica al trasferimento delle ossa o delle ceneri, pertanto il trasporto di cassetta ossario, debitamente AUTORIZZATO può esser eseguito anche attraverso un vettore o con mezzi propri. (Non c’è bisogno, se non per estrema comodità, dell’impresa funebre). L’importante è FORMARE correttamente e rilasciare in tempi ragionevole il c.d. decreto di trasporto tra Stati. Competente è il Comune in cui le ossa al momento si trovano. Tutti gli oneri amministrativi (compresa la traduzione necessaria degli atti in una lingua di comune uso nei rapporti diplomatici) sono sempre a carico del famigliare richiedente.
Questo stabilisce la norma italiana che vale nel proprio territorio e per l’estradizione. Non ci è noto se la Francia abbia una normativa speciale per il tragitto nel suo territorio di cassetta di ossa.
Salve, una richiesta di supporto.
Poche settimane fa è stata disposta “d’urgenza” l’esumazione “ordinaria” dei miei nonni, sepolti nel cimitero del comune di C. (Lombardia – prov. Como). La concessione cimiteriale era scaduta dal 2016 e non era più rinnovabile, ma il comune non aveva finora disposto l’esumazione dei miei parenti non avendo necessità di liberare i posti e non volendo accollarsene i costi (il regolamento di polizia mortuaria comunale dichiara espressamente che i costi di esumazione sono a carico del comune stesso).
Come anticipavo, a fronte di una richiesta puntuale da parte di altro residente di poter utilizzare proprio uno dei due posti occupati dai miei nonni per la sepoltura di una parente appena deceduta, siamo stati informati (con 1 solo giorno di preavviso) della prevista esumazione dei nonni.
Nel corso delle operazioni purtroppo una delle due salme è risultata “inconsunta” (proprio quella che occupava il posto richiesto) ed è stata immediatamente e frettolosamente spostata e reinumata nel posto accanto dagli addetti comunali presenti alle operazioni.
Ora il comune – per il solo posto ancora occupato dalla salma ritrovata inconsunta – ci chiede di farci carico o del pagamento di una nuova concessione (di durata di 25 anni) oppure del “rinnovo” della concessione originaria a far data dal 2016 (benchè a quella data i rinnovi non erano consentiti e sono stati previsti nel regolamento comunale solo a partire dal 2019).
E’ una richiesta legittima? E se lo è, non avrebbero dovuto/potuto proporcela prima di disporre l’esumazione e per entrambe le concessioni scadute? Se invece non lo è, come deve essere regolarizzata l’eventuale concessione del posto attualmente occupato dalla salma inconsunta di mia nonna?
Premesso che nel regolamento di polizia mortuaria comunale non si fa alcun cenno a questa casistica, volevo capire:
– quali sono le disposizioni di legge (nazionali e/o regionali) applicabili a casi simili di esumazione con ritrovamento di salma non mineralizzata? Che cosa prevedono (es. reinumazione per quanti anni? dove? il comune è obbligato a predisporre un campo “inconsunti” o può procedere alla reinumazione in qualsiasi posto del cimitero? in quel caso è legittimo richiedere ai parenti il pagamento di una concessione per l’occupazione del posto?
Mi sarebbe utile avere i riferimenti normativi puntuali e reperibili in rete.
NB: ho qualche dubbio sulla correttezza della posizione e delle richieste dell’ufficio competente, poichè in un caso analogo riguardante un altro familiare, avvenuto in un comune limitrofo, la salma inconsunta era stata reinumata in un campo apposito per altri 5 anni (anche più) e tutti gli oneri dell’operazione, compresa l’occupazione del posto, erano stati a carico del comune.
Grazi in anticipo a chi potrà aiutarmi
Gentile Anna Reda,
quello che Lei ci espone è la richiesta di una consulenza, che non si può dare senza aver valutato il regolamento di polizia mortuaria comunale, il contratto originario di concessione, le comunicazioni tra voi intercorse. E come consulenza ha un costo che corrisponde al tempo necessario per valutare il suo caso. L’onere potrebbe essere quantificato spannometricamente nel corrispondente di risposte a 3 quesiti a pagamento per utente non abbonato Premium. Veda le condizioni economiche sotto oppure si rivolga ad un legale:
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Scrivo dal Veneto e chiedo un chiarimento per cortesia
Esistendo concessione perpetua di area cimiteriale su cui mio nonno ha costruito la tomba di famiglia in cui c’è ancora un posto libero, ma per problemi tecnici non è utilizzabile a meno che non si estumulino bare più vecchie, il comune potrebbe rifiutarsi di concedere un nuovo loculo al prossimo figlio o nipote del fondatore che dovesse decedere?
X Maria,
ci vorrebbe un divieto apposito “ad personam” e quindi illegittimo. Quando concede il Comune agisce sì esercitando una propria facoltà, mai un obbligo, pur sempre, però, nel rispetto dell’Ordinamento Giuridico e dei suoi principi fondativi.
Lo jus sepulchri che sorge dalla concessione è l’unico diritto che dispieghi i propri effetti quando dovrebbe cessare, con la morte, la stessa capacità giuridica. Si esercita e si estingue nello stesso momento in cui la salma di un avente diritto sia deposta in un dato sepolcro privato. Ecco un ragionamento più praticabile sarebbe la restrizione riguardante il numero complessivo di nuove concessioni che possano sorgere in capo alla stessa persona fisica (per evitare lo sgradevole fenomeno dell’accaparramento loculi). Figlio e nipote del fondatore non sono vincolati ad esser per forza tumulati nel sacello paterno, la loro electio sepulchri è incomprimibile e non può mai esser lesa o inibita.
Per cortesia un chiarimento perchè trovo pareri discordanti.
Tomba di famiglia costruita da mio nonno su area cimiteriale nel 1966. Mio padre è premorto a mio nonno quindi alla morte di mio nonno sono divenuti eredi gli altri 6 figlio più io e mio fratello. Ci sarebbe da richiedere l’ispezione della tomba. Dei 6 figli di mio nonno, 2 sono deceduti e i loro figli non sono d’accordo per l’ispezione, 2 sono d’accordo e 1 non è d’accordo. Il comune dice che la può richiedere anche solo uno cioè io o uno dei miei zii, con semplice richiesta scritta previo pagamento del costo per l’apertura per ispezione. E’ vero che l’ispezione può essere fatta da uno solo anche se gli altri non sono d’accordo o chi la richiede rischia la violazione in base all’art. 407 del cp.? Grazie
Cosa intende per ispezione?
Qualche azione sulle salme ivi contenute o semplicemente l’apertura per verificare lo stato di manutenzione?
Siete tutti già subentrati nella intestazione della tomba o la pratica deve essere ancora fatta?
L’ispezione servirebbe per vedere lo stato delle bare e chi è inserito nei vari posti presenti nella tomba, in quanto il comune non lo sa. Dovevano seppellire mia zia ma non è stato possibile perchè il comune ha detto che le bare erano fuori posto e l’unico posto disponibile era quello di fronte a uno già occupato ma cui era stato costruito un muretto (sep. 1999). ll fondatore (mio nonno) è deceduto nel 1978 e non mi risulta sia subentrato qualcuno. Ho chiesto al comune da che anno è obbligatorio il subentro (è previsto nel reg. comunale ma non so da quando) ma l’addetta mi ha detto che il subentro non lo fa nessuno non sa se sia stato fatto.Devo fare richiesta di accesso agli atti per capire meglio il tutto.
X Maria,
Il Comune si cautela con una norma del reg. municipale di polizia mortuaria secondo cui chi richieda formalmente un dato servizio cimiteriale s’intende agisca, su sua precisa responsabilità, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto a pronunciarsi, a pena di dichiarazione mendace ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione è e resta estranea ad ogni eventuale contenzioso tra privati, limitandosi, semmai a garantire lo status quo, sin quando la controversia sia stata definitivamente ricomposta o risolta dal Giudice di ultima istanza. Se l’ispezione è la c.d. verifica per raccolta ossa/cremazione resti mortali occorre necessariamente un atto di disposizione, una fase propulsiva da parte degli aventi titolo, non potendosi il Comune certo attivare d’ufficio su una sepoltura privata, per di più in regime di concessione atemporale. L’estumulazione ordinaria si esegue alla scadenza della concessione che per le concessioni perpetue, appunto, non è mai prevista, se non per causa patologica di estinzione anzitempo del rapporto concessorio. L’importante è che quei determinati defunti riposino effettivamente nel loro avello eterno, se non è specificata la loro trasformazione di stato post-mortale sarebbe, anzi, consono ad una massimizzazione dello spazio ricettivo della tomba tentarne, con il consenso di tutti, la riduzione in cassetta ossario o urna cineraria. Ci sono due grandi filosofie: per un ramo della dottrina per eventualmente cremare i resti mortali basterebbe la maggioranza assoluta come accade ormai per la cremazione di cadavere, per altri giuristi, invece, l’unanimità di tutti i pari grado sarebbe ancora condizione indispensabile per procedere. Un qualche atto volitivo diviene, pertanto, fondamentale.
X Maria,
dalla concessione cimiteriale che è un unicum, sorge in caso di co-titolarità (= frazionamento in quote dello jus sepulchri, spesso in forza di subentri mortis causa, rinunce) una comunione solidale, forzosa ed indivisibile.
La richiesta di ispezione (per prevalenti ragioni di stabilità dell’edificio, per una ricognizione sul numero di feretri effettivamente ivi tumulati, per problemi strutturali…) rientra tra i diritti di gestione della tomba. Ora senza scomodare l’istituto civilistico della comunione e delle maggioranze più o meno qualificate necessarie alle deliberazioni per i lavori sul sepolcro, soprattutto in caso di suo riattamento, se non a norma, l’operazione cimiteriale di materiale apertura e verifica sul tumulo è autorizzata dal Comune su istanza del/i rispettivo/i avente/i diritto. Di solito la semplice ispezione non richiede particolati vincoli di forma o volontà, quindi in ultima istanza il Comune applica correttamente la norma (E’ un diritto/dovere del concessionario interessarsi fattivamente della tomba di cui è intestatario) e non richiede aggravio procedurale. Diverso sarebbe se, ad es. per recuperare spazio, si volesse provvedere alla c.d. riduzione salme in cassetta ossario. Trattandosi di un atto di disposizione su spoglie umane vale *SOLO* ed unicamente il principio di…poziorità, cioè della scala gerarchica tra tutte le persone aventi diritto ad esprimersi sulla destinazione dei feretri da estumulare. Questa – magari – curiosa regola, pone tutti i soggetti legittimati a pronunciarsi su un livello di pari ordinazione, laddove a valere sono i vincoli coniugali (il coniuge superstite ha diritto privilegiato) ed i rapporti di stretta parentela.
Ho trovato il Vs. e ho visto che date molti chiarimenti , per cui chiedo per cortesi, se possibile, alcune informazioni.
Scrivo dal Veneto.
Nel 1965 a mio nonno è stata concessa una area cimiteriale (perpetua) su cui ha fatto costruire una tomba di famiglia “a terra” di 8 posti. 2 sono liberi, 5 sono stati occupati prima del 1986 e 1 occupato dal 1999 ed è l’unico a cui è stato fatto un muretto a seguito nuove normative. Nella tomba ci sono i miei nonni,mio padre e tre miei zii, uno senza figli gli altri due con figli.
Il mese scorso avrebbero dovuto inserire un nuova bara (mia zia) ma per motivi tecnici non è stato possibile inserirla per cui è stata tumulata da un’altra parte. Come motivi tecnici ci hanno detto che c’era una bara a terra al centro della tomba, due bare erano state messe in testata che in teoria avrebbero dovuto restare libere per Urne cinerarie o cassette, un’altra mi sembra di aver capito che stata posizionata in direzione diversa dalle altre. Non hanno saputo dirci i nominativi delle bare fuori posto.
Da quanto mi è stato spiegato dall’ufficio competente del comune l’unico posto libero (a noi risultavano due ma l’altro non lo avranno visto a causa della tomba posta a terra al centro della tomba) era di fronte alla bara del 1999 cui era stato costruito il muretto previsto da leggi successive al 1985 per cui avrebbero dovuto fare un incastro per inserire la bara di mia zia e questo non era possibile.
Ci hanno quindi detto di estumulare le bare più vecchie per fare posto , altrimenti avremmo potuto inserire solo Urne cinerarie o cassette, non sapendo il nome e la posizione devi vari defunti dovremmo fare richiesta di ispezione ma non tutti i parenti sono disposti a contribuire economicamente alle varie spese che si dovranno affrontare.
Se uno solo dei parenti chiede l’ispezione può anche far sistemare le bare fuori posto o serve il consenso anche degli altri (figli dei mie zii?)
Io temo che facendo l’ispezione venga fatto un verbale e poi un’ordinanza in cui ci dicano di sistemare le bare fuori posto, event. estumulare qualcuno e fare i muretti su tutte le bare poste prima del 1999.
Il mio dubbio è fondato? Se così fosse, in caso di ordinanza di sistemazione e che questa non venga effettuata, penso verrà revocata la concessione, in questo caso chi non volesse estumulare il proprio caro, lo farebbe d’ufficio il Comune ma le spese a chi le addebiterebbe? Ai figli di ogni salma o a chi è subentrato alla concessione di mio nonno? Cioè mio zio?
Essendo l’area concessa nel 1965 è perpetua, estumulando anche una sola bara questa si trasforma in 99ennale?
Se lasciamo le cose come sono, per inserire due nuove salme (con bara) si deve prima fare il muretto su tutte i posti occupati prima del 1999?
Si potrebbero inserire più di due Urne cinerarie o cassette (quindi fino a capienza) o si deve prima fare una modifica della concessione e quindi trasformazione in 99ennale con ulteriore costi sulla tomba?
Vi ringrazio.
X Maria,
sfatiamo subito un falso mito: se si estumula con riduzione/cremazione dei resti mortali non necessariamente si perde la concessione o questa, d’imperio diventa 99ennale.
Se, invece, si estumula per traslare le spoglie mortali ad altro luogo o destinazione allora sì che la concessione cessa, perchè si è estinto il fine stesso del rapporto concessorio: dar sepoltura a quel determinato defunto, diversamente sistemato invece.
Quindi: Certamente la concessione, specie se perpetua, può essere vincolata ad un particolare beneficiario, ma se nessuno ha specificato in quali trasformazioni di stato il corpo esanime debba esser lì sepolto la fantasia suggerisce allora che si possa trattare indistintamente non solo di feretro vero e proprio, ma anche di ossa, ceneri o resti mortali, opportunamente raccolti.
In gioco è la “capacità ricettiva” della tomba, poichè se per Legge: un loculo = un solo feretro per effetto della riduzione/cremazione ciclica dei defunti lo stesso spazio sepolcrale può dilatarsi, non fisicamente, ma sotto il profilo di una compressione degli ingombri per quanto riguarda urne cinerarie e cassette ossario.
La diffida a provvedere ad opere urgenti ed indifferibili per la messa a norma del sepolcro è ammessa solo per ragioni di dimostrata gravità ed ordine pubblico: es: durante l’ispezione sui feretri si evidenziano ancora percolazioni cadaveriche con grave nocumento per la salute pubblica: in questo caso si procederebbe d’ufficio addebitando le spese per i C.D. “Rifasci feretro lesionato con cassone di zinco”, al richiedente l’operazione plurima.
Altrimenti si mantiene lo status quo; è pacifico che sono inibite nuove tumulazioni di feretri e la sepoltura di nuovi defunti è limitata ad urne cinerarie o cassette ossario.
La tomba gentilizia de qua è stata oggetto nel 1999 di procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria attualmente modificata e semplificata dalla speciale normativa Veneta in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali? I famosi muretti attorno alle bare di cui Lei mi parla si riferiscono a ciò.
In buona sostanza la condizionale attuale del sepolcro non permette l’immissione di nuovi feretri per la stessa conformazione architettonica del manufatto sepolcrale, ma solo di urne cinerarie e cassette ossario.
Un consiglio spassionato: sono operazione sì costose e dolorose ma risolvono il problema della concessione perpetua però al termo stesso immobilizzata, trasformandola in una ricchezza: si estumula, dunque cremando/riducendo i resti che lì comunque dovranno riposare eternamente, si guadagna spazio per future tumulazioni, quanto meno di ossa o ceneri, poi quando si potrà si avvieranno i lavori di riattamento del sepolcro al fine di consentirgli l’accoglimento anche di feretri.
La ringrazio della risposta,l’ho vista solo ora. Saluti
Mi scusi sto rileggendo meglio la sua risposta, sarebbe possibile avere il riferimento normativo di cui mi scrive “La tomba gentilizia de qua è stata oggetto nel 1999 di procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria attualmente modificata e semplificata dalla speciale normativa Veneta in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. I famosi muretti attorno alle bare di cui Lei mi parla si riferiscono a ciò.”
Per trovare la procedura di deroga ex art. 106 cosa dovrei cercare? La ringrazio della disponibilià . Saluti.
Mi scusi se scrivo nuovamente, ma l’estumulazione riguarderebbe il “genero” del Fondatore della Tomba di famiglia che ora è nel cimitero della Frazione ma verrebbe trasferito nel cimitero del paese principale. In questo caso ci sarebbe decadenza della concessione o trasformazione in 99ennale o resta perpetua?
Se invece l’estumulazione riguardasse uno dei figli del Fondatore che dal cimitero della Frazione viene trasferito nel cimitero di un altro paese, ci sarebbe decadenza della concessione o trasformazione in 99ennele o resta perpetua? La ringrazio e saluto nuovamente
Mi scusi se scrivo nuovamente, ma l’estumulazione riguarderebbe il “genero” del Fondatore della Tomba di famiglia che ora è nel cimitero della Frazione ma verrebbe trasferito nel cimitero del paese principale (quindi stesso comune) . In questo caso ci sarebbe decadenza della concessione o trasformazione in 99ennale o resta perpetua?
Se invece l’estumulazione riguardasse uno dei figli del Fondatore che dal cimitero della Frazione viene trasferito nel cimitero di un altro paese, ci sarebbe decadenza della concessione o trasformazione in 99ennele o resta perpetua? La ringrazio e saluto nuovamente
Gentile signora Maria,
se desidera risolvere tutte queste situazioni Le consigliamo di acquistare le risposte a pagamento a quesiti.
Potrà farlo consultando questo link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Salve,
ho bisogno di un aiuto per capire gli estremi giuridici per obbligare gli eredi a eseguire le esumazioni di resti dopo 5 anni di inumazione di inconsunti.
Premetto che in questo comune fino ad ora le inumazioni di inconsunti per 5 anni erano gratuite, per cui le esumazioni sono a carico degli aventi titolo.
Gli aventi titolo hanno fatto richiesta di estumulazione per tentativo raccolta resti al fine di poter riutilizzare il loculo per un cadavere. Spesso non erano passati neppure 40 anni per cui era già certo che dovessero essere inumati almeno per 5 anni.
In questo modo negli anni è stato riempito un campo di inumazione dedicato ai resti di inconsunti.
Ora ho interpellato gli eredi o i discendenti rintracciati con tanta fatica che non solo non vogliono occuparsi dei costi dell’esumazione, ma neppure tumulare i resti nel loculo da cui sono stati estumulati, di cui spesso il defunto dei resti è pure il concessionario!
ci sono gli estremi per la revoca della concessione?
come obbligare gli aventi titolo a farsi carico del tutto?
Grazie
x Maria
Buon giorno,
la gestione di un sito specializzato in campo funerario ha un costo annuo non indifferente. La redazione sceglie di dare risposta a quesiti di interesse, ma è opportuno chiarire che la risposta a quesiti posti da utenti professionali, come dipendenti di uffici comunali, di imprese funebri o di società di gestione di cimiteri e crematori, è ordinariamente a pagamento.
Può scegliere se acquistare la risposta ad uno o più quesiti. Abbonandosi il prezzo di una risposta ad un quesito è più vantaggioso.
Le condizioni economiche le trova cliccando https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Saluti
La redazione
buongiorno
esiste qualche chiarimento normativo che equipari quanto specificato nell’Art. 84 del DPR 285/90 per le estumulazioni?
84. 1. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche ne i mesi suindicati…
per esempio l’art 89 scrive: 1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 83.
Non è che sia possibile estumulare, nel senso più completo cioè togliere dal loculo ma anche dal cofano così da diventare resto mortale, anche nei mesi estivi enunciati nell’art. 84? grazie
Si ritiene questa impostazione, seppur non scevra di qualche fascino algebrico, non corretta per diverse ragioni sia di diritto sia prettamente operative. L’art. 88 regola la semplice “traslazione”, l’art. 87, invece disciplina l’estumulazione finalizzata alla ricognizione sullo stato del resto mortale, sino alla possibile raccolta delle ossa in cassetta ossario, o l’invio dell’inconsunto ad altra destinazione. L’art. 87 – detto impropriamente e con qualche forzatura – dispone in tema di estumulazione “ORDINARIA”. Quella, appunto dove si apre la bara.
Può avvenire in qualunque momento dell’anno, anzi il giorno dopo, e d’ufficio, la scadenza della concessione.
Bisogna capirsi: lavorare in cimitero comporta tempi e programmazione, sarebbe opportuno normare nel dettaglio con ordinanza sindacale, semmai le questioni di dettaglio, come appunto la tempistica ed il calendario delle operazioni cimiteriali.
Se poi vi fosse bisogno di ulteriori delucidazioni o chiarimenti, questa rubrica rimane sempre un punto d’incontro e riflessione…(la porta è aperta!).
Buonasera,
vi scrivo in merito alla possibilità di oppormi all’estumulazione ordinaria di un mio avo tumulato nel cimitero di Guidonia Montecelio (RM).
Il mio avo, fu C. Natale deceduto il 05/10/1989 è tumulato nel loculo comunale avente concessione stipulata il 14/12/1979.
L’avviso di estumulazione ordinaria ci invita a presentare istanza di estumulazione ordinaria con decisione su dove ricollocare i resti mortali entro un tempo stabilito, superato il quale, in assenza di richiesta da parte dei familiari, il gestore cimiteriale agirà con l’estumulazione d’ufficio.
Nel presente avviso sono richiamati i DPR 285/1990 nonché l’ultimo regolamento di polizia mortuaria comunale deliberato nel 2002.
Stando ad una mia ricerca sui regolamenti di polizia mortuaria del mio comune (Guidonia Montecelio, RM) ho appreso che:
• Nel RCPM del 2002 ad oggi vigente vi è un palese richiamo alla durata trentennale delle concessioni e alle estumulazioni ordinarie trentennali sui defunti, ma vi è anche un articolo che chiaramente specifica che le concessioni (dopo il 1976) non possono eccedere i 99 anni.
• Nel RCPM del 1996 (precedente) le concessioni vengono sempre definite a 30 anni ma viene predisposta la possibilità di effettuare il rinnovo, a scadenza, senza obbligo di estumulazione
Non ho trovato regolamenti precedenti per capire se, a seguito del DPR nazionale in cui venivano abrogate le concessioni perpetue per i loculi individuali, il nostro Comune avesse per tempo specificato la durata delle proprie concessioni, anche perché all’epoca vigeva ancora il regolamento di polizia mortuaria n.803/1975
Se non sono presenti precedenti delibere che dettano tale limite di tempo, è sufficiente che sia specificato nell’ultimo regolamento anche se non in modo chiaro? Posso in questo caso appellarmi a tale mancanza per fermare l’estumulazione ordinaria del mio avo e far valere una durata di 99 anni della nostra concessione in oggetto, ipotizzando quindi la sua scadenza al 14/12/2078? I regolamenti possono essere retroattivi?
X Sara,
molto brevemente ed in estrema sintesi:
dal 10 febbraio 1976 (D.P.R. n. 803/1975) sono vietate le concessioni a tempo indeterminato = esse debbono necessariamente aver durata certa e definita: questo lasso di tempo (l’instaurarsi e la relativa scadenza del rapporto concessorio) è stabilito a monte nel regolamento comunale di polizia mortuaria che è fonte sovraordinata, ed a valle nello stesso regolare atto di concessione, il quale tra le parti contraenti ha valore di legge (anche se non è proprio un normale contratto gestibile in piena autonomia). Il rapporto concessorio per sepolcri privati nei cimiteri si delinea, infatti, come asimmetrico e volutamente sbilanciato a favore del Comune titolare (memento semper!) della funzione cimiteriale e del relativo impianto demaniale. Fatto salvo il generalissimo principio del tempus regit actum, quindi la posizione del privato cittadino è salvaguardata da eventuali atti illegittimi della P.A. adottati d’imperio ed unilateralmente, a certe condizioni i regolamenti municipali di polizia mortuaria possono implicare anche qualche forma di retroattività. Tanto per esser chiari: la durata della concessione, quando si tratti di jura sepulchri già perfetti ed acquisiti, non può esser modificata se non consensualmente, mentre l’istituto del rinnovo (sempre solo facoltà e mai obbligo per il Comune) ipoteticamente oggi vigente, nel futuro potrebbe anche esser diversamente normato o addirittura abrogato. L’estumulazione d’ufficio, se non per causa patologica, può esser disposta solo alla naturale scadenza della concessione, allo spirare del rapporto concessorio formatosi e perfezionatosi a suo tempo.