Esumazione ed estumulazione

Per esumazione si intende l’operazione cimiteriale per disseppellire un defunto precedentemente inumato (sia che si tratti di cadavere che di resto mortale).
Può essere esumazione ordinaria se svolta dopo il periodo ordinario di inumazione in campo comune o al termine della concessione di sepoltura in sola terra.
Può essere straordinaria se avviene prima dell’ordinario periodo di inumazione nella piena terra (in genere quindi prima dei 10 anni).
Il motivo di una esumazione straordinaria è ad es. per eseguire indagini per interesse di giustizia o per traslare il feretro (con adegiate soluzioni previste dalla normativa) in un’altra sepoltura o per avviarlo a cremazione.
Vi sono eccezioni: I comuni possono abbreviare (quando le condizioni del suolo e di scheletrizzazione dei cadaveri lo consentano) il periodo ordinario a valori inferiori, ma non sotto i 5 anni.

Le esumazioni ordinarie da campo comune sono regolate dal Comune e non è necessaria la presenza di personale dell’ASL.
Nelle esumazioni straordinaria la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.

La estumulazione è il disseppellimento di un feretro precedentemente tumulato. Con lo stesso termine si può intendere anche il disseppellimento di una cassetta di resti ossei o di una urna cineraria anch’essi precedentemente tumulati.
La estumulazione ordinariamente avviene al termine della durata della concessione di uso di un loculo, ossarietto, nicchia o di una tomba.
Può essere effettuata anche prima dello scadere della concessione per scelta degli aventi diritto a disporre dell spoglie mortali, in genere per avvare il contenitore di dette spoglie mortali a destinazione diversa (altro tumulo, la cremazione) o per decisione dell’Autorità preposta.
Nelle estumulazioni al termine della concessione, o anche prima per scelta degli aventi titolo, la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.
Se le originarie tumulazioni di feretro furono stagne (cioé non aerate, come definite dalla normativa regionale che le ha ammesse) spesso (85-90% dei casi), anche dopo 30-40 anni di permanenza in manufatto, non si ha la scheletrizzazione bensì la trasformazione in resti mortali.
Di seguito sono elencati i links ad alcuni articoli di approfondimento reperibili su questo sito.

93 thoughts on “Esumazione ed estumulazione

  1. Il regolamento di Polizia Mortuaria prevede che le esumazioni ordinarie vengano effettuate dopo un decennio dall’inumazione. Ciò significa che devono essere necessariamente svolte allo scadere dei dieci anni di inumazione, o solamente che non possono essere effettuate precedentemente? Se ad esempio, il Comune non necessita di effettuare esumazioni massive perchè dispone di sufficiente spazio, può autorizzare che vengano eseguite in un tempo successivo (es. 15 anni dall’inumazione)?

    1. X Claudia,

      il turno di rotazione in campo di terra è fissato ordinariamente in anni 10 e può esser dilatato, seppur per un congruo periodo, o compresso sino ad un minimo inderogabile di anni 5. Il suo fine è la mineralizzazione del cadavere e delle sue parti molli, sino alla raccolta delle sole ossa (inconsunti permettendo!). Se L’Amministrazione non ha urgenza di provvedere immediatamente, e, cioè, è in grado di assicurare sempre il fabbisogno cimiteriale, consistente in adeguati campi di terra da cui ricavare il minimo di fosse previsto dalla Legge (pandemie e parte!) si può programmare la campagna di esumazioni massive con una certa pianificata tranquillità. Rientramo in quell’inevitabile, sottile margine di discrezionalità che il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 affida alle autorità cittadine. E’bene non procrastinare troppo la decisione o trascurarne il contenuto, per non far insorgere pretese illegittime di rapporti concessori, mai posti in essere dovuti ad una certa vetustas del campo d’inumazione soggetto a disseppellimenti plurimi. Teoricamente (MOLTO!) le esumazioni massive potrebbero partire dopo 10 anni + 1 giorno, dall’inumazione dell’ultimo feretro, ma ne nel reale diritto funerario realmente vissuto dagli operatori della polizia mortuaria quasi mai è così: un po’ per economie di scala, e quindi per far quadrare i conti, un po’per indolenza di chi deve avviare con la famosa ordinanza sindacale o anche dirigenziale, tutto l’iter procedimentale per le operazioni cimiteriali. Comunque la soluzione di temporeggiare almeno per qualche altro anno non è criticabile più di tanto, se non comporta patologie gestionali, avverse al corrretto e continuo funzionamento della complessa macchina cimiteriale.

      Post scriptum: qualcuno ha gettato l’occhio sul calendario del corsi on line proposti su questo sito? La pianificazione cimiteriale, ad esempio, sarà oggetto di specifico seminario, seguibile in remoto…molto comodamente. (Prezzi modici!!!)

  2. nell’arcata cimiteriale di famiglia in uso perpetuo è tumulata dal 1940 una salma estranea ai parenti e affini
    (non se ne conoscono le motivazioni). Chi può deciderne la estumulazione? I discendenti di questi (estranei alla famiglia dei concessionari) per traslarlo in altro comune o gli attuali concessionari per destinarlo a luogo pubblico ? L’eventuale scelta degli uni può essere contestata dagli altri ? L’eventuale disinteresse dei suoi discendenti deve essere palese o presunto dal comportamento e nel caso costituire premessa per un
    intervento dei concessionari? Se la richiesta provenisse dai suoi discendenti, sarebbero a loro carico le eventuali spese ?
    Vi sono fin d’ora grato per l’attenzione che mi concederete e Vi saluto cordialmente

    1. X Adelmo,

      dando per scontato che il feretro davvero non abbia titolo di accoglimento in quel determinato sepolcro privato e gentilizio (e le ipotesi potrebbero esser plurime e tutte da verificare) ed ivi tuttavia sia stato illegittimamente tumulato, persistendo questa condizione di abuso, i veri titolari dello jus sepulchri possono adire il giudice con le azioni civilistiche a difesa del possesso e della proprietà. A nulla vale il diniego o il rifiuto a provvedere dei famigliari del de cujus, la tomba deve esser liberata, per di più a spese loro. Attenti, però: non è così agevole dimostrare l’assoluta estraneità di un defunto dalla riserva degli aventi diritto alla sepoltura, vuoi per i cambi regolamentari succedutisi negli anni, o per i ripetuti subentri di carattere familiare o ereditario…). E’comunque interesse anche del Comune seguire lo sviluppo della vicenda e, se mai, procedere d’ufficio affinchè sia ripristinata la regolare fruizione dei loculi, in base all’insopprimibile titolarità dello jus sepulchri, nei suoi eclettici aspetti.

  3. Buonasera, la mia è più una curiosità che una necessità, spero pertanto di non far perdere del tempo a nessuno; diversamente preferisco rimanere con la curiosità insoddisfatta.
    Dopo enne anni, la salma viene estumulata da terra; i resti vengono posti in un ossario privato per enne anni. Alla scadenza è possibile procedere con rinnovo per un tempo di circa due terzi del tempo originario. Poi teoricamente non è possibile alcuna proroga salvo, penso, ripartire ex novi in altra collocazione. Ma prima o poi si arriverà ad un termine. Ed ecco la mia curiosità. Credo di non sbagliare se dico che alla fine tutte le ossa/ceneri finiscono in ossario comune. Cioè? Una enorme fossa comune in cui tra 2-3 mila anni un novello archeologo scoprirà i resti degli antichi antenati da traslocare in un museo? Con tutto il rispetto per i nostri defunti, non è una enorme “cavolata”. Davvero non c’è una legge che preveda l’incenerimento di tutto? Spero proprio che ci sia.
    Grazie per l’attenzione

    1. X Giuliano,

      da un punto di vista meramente necroforico/gestionale nonchè normativo: sia la circ. min. Sanità 31 luglio 1998 n. 10, sotto il profilo amministrativo, sia il D.M. 1 luglio 2002 emanato ai sensi della L. 30 marzo 2001 n. 130, in via tariffaria legittimano la cremazione sia individuale sia massiva delle ossa. Il volume dell’ossario comune, quando esso sia saturo, può esser ridotto inviando a cremazione cululativa ed anonima le ossa rinvenute. Le risultanti ceneri saranno deposte nel cinerario comune per una loro conservazione in perpetuo.
      E se, per avventura in un futuro remoto anche il cinerario comune riuscisse pieno e debordante?
      E se, invece, tra un secolo si addivenisse alla sopressione del cimitero, per il dilatarsi a dismisura del suburbio, specie nelle grandi città?

      Quale la sorte delle ossa e soprattutto delle ceneri, nella proiezione di un domani che noi contemporanei del XXI Sec. Anno XXII non vedremo mai ?

      “Abisso orrido e immenso, ov’ei precipitando il tutto oblia” (cit. G. Leopardi – Canto Notturno di un Pastore Errante dell’Asia)

  4. Buongiorno, non so bene se sia la sezione giusta ma vorrei chiedere un’informazione.
    Mio padre è morto sei anni fa, a Ferrara, ed è stato cremato e deposto nel loculo di proprietà famigliare (intestato ad una mia cugina)nel suo paese di nascita, vicino a Ferrara. Io vivo a Milano, e sono la sua unica erede, e vorrei prendere con me le sue ceneri. E’ possibile farlo?

    1. x Ila
      Cosa intende per poter prendere con se le sue ceneri? Intende collocare l’urna cineraria in un cimitero di Milano o avere l’affidamento dell’urna cineraria in casa sua a Milano?

        1. x Ila
          Se la volontà del babbo era la tumulazione del feretro in manufatto, occorre rispettarla.
          Se invece non era stata espressa volontà contraria può pensare alla cremazione del cadavere del babbo, ma la procedura può risultare complicata (occorre il rispetto degli articoli 88 e 79 del DPR 285/1990).
          Inoltre lei asserisce di essere l’unica erede. Non è tanto questo cioé che conta, bensì il grado di parentela: e cioé in assenza della moglie del de cuius (perché premorta o divorziata con sentenza passata in giudicato), decidono tutti i figli e, in caso di figlia unica quest’ultima.

          1. La ringrazio, molto gentile. Sono figlia unica e mia madre è morta, e mio padre fu cremato secondo sue volontà, e sepolto, secondo il volere dell’anziana madre a cui non ho voluto oppormi (per gentilezza) sepolto in un isolato cimitero di campagna, con cui mio padre non aveva niente a che fare. Essendo ora deceduta l’anziana nonna, vorrei riprendermi ciò che resta di mio padre e tenerlo sempre con me.

            1. nonostante siano passati due anni provo comunque a rispondere, chiedendo se, dato che mi trovo con un problema molto simile, le è stato permesso di portare con lei le ceneri? Grazie in anticipo se dovesse rispondere

  5. Buonasera,
    uno zio di mia mamma aveva stipulato negli anni 60′ un contratto con il Comune per la concessione perpetua di 8 loculi, di cui 4 a nome di mia mamma stessa.
    Con delibera la concessione perpetua si è trasformata a scadenza e nel 2023 il comune ha contattato mia mamma chiedendo se intende prorogare la concessione o rinunciare. Se rinuncia però i loculi occupati dovranno essere liberati a spese della concessionaria (mia madre): è normale? Già abbiamo visto un nostro diritto perpetuo negato, ora dobbiamo anche sobbarcarci le spese? Tra l’altro 2 dei 4 loculi sono completamente liberi, mai utilizzati! Non si può proporre al Comune una sorta di compensazione?
    Grazie per un Vs. cenno
    Donata

    1. X Donata,

      situazione difficilissima, sul baratro dello stallo.
      Sulla legittimità di trasformare d’imperio le concessioni a tempo illimitato in rapporti giuridici con una scadenza ben definita c’è giuriprudenza contraddittoria ed, invero anche la dottrina molto disputa e discetta sul tema.
      E’ opinione comune e pacifica, nel dibattito accademico, che per mutare una concessione, la quale presenta profili para-contrattuali, occorra una LEGGE e non un semplice regolamento, per giunta comunale, entreremmo, infatti, nell’ordinamento civile, di sola competenza Statale. Altri giuristi, per converso, reputano ammissibile un intervento sulle concessioni già in essere da parte del Comune sulla scia di questo ragionamento: la demanialità dell’impianto cimiteriale, prevalendo sui diritti dei singoli privati, sarebbe tale da inibire il formarsi di un’occulta proprietà su un bene pubblico quale è il camposanto (o porzione di esso con annesso edificio adibito ad uso sepolcrale, se a sistema di tumulazione) ove il tempo indeterminato, quale elemento caratterizzante il rapporto concessorio) depriverebbe sine die, per sempre la Comunità LOcale di un utilità demaniale, quindi potenzialmente fruibile da tutti in un futuro che non debba necessariamente esser così remoto.
      Il Suo Comune ha adottato una strategia piuttosto rischiosa, ma che può arrecare grandi benefici alla gestione degli spazi sepolcrali, se non verrà contestata o impugnata. Per adesso il confronto tra queste almeno due voci non pende afove re di nessuno, come dicevo prima: siamo prossimi allo stallo, perchè il conflitto è vicino (anzi prossimo!) quando le due parti s’irrigidiscono sui rispettivi diritti o presunti tali.

      Le spese dell’estumulazione sono sempre a carico del concessionario, magari prima che gli divenga ex concessionario, vale a dire con l’operazione cimiteriale la quale avviene materialmente quando la concessione sia ancora per poco produttiva dei propri effetti giuridici; per tentare la spericolata via di un parziale rimborso, innanzi tutto occorre la solenne rinuncia, si consiglia, poi, di consultare attentamente il regolamento comunale di polizia mortuaria per capire bene le condizioni fattive dell’ istituto della retrocessione (esso è consentito, in quale misura?).

  6. Buongiorno, le vorrei porre un quesito.
    La salma di mia nonna, deceduta nel Novembre 2020, è stata inumata e la fossa in questione è stata data in concessione per 50 anni, con la possibilità di inserire un solo ulteriore feretro in futuro. La sepoltura, ovviamente, è avvenuta con cassa non metallica.
    Per ragioni familiari contingenti, la scelta della fossa è stata svolta frettolosamente e, oggi, dopo un lungo ripensamento, ci sarebbe il desiderio di tralsare la salma in altra fossa del medesimo cimitero (scrivo dall’Emilia Romagna): è possibile questa operazione? Nel caso in cui sia possibile, quale iter si dovrebbe seguire?
    Grazie mille anticipatamente!

    1. X Diego,

      preliminarmente bisognerebbe capire se la traslazione dovrebbe avvenire in nuovo campetto di terra dato in concessione o in fossa di terra, ma in campo comune, con esumazione ordinariamente decennale.
      L’esumazione straordinaria finalizzata al trasporto del cadavere in altra sede, ancorchè nel medesimo cimitero, è senz’altro possibile e legale, fatte salve norme contrarie o più restrittive adottate nel regolamento municipale di polizia mortuaria o inserite nell’atto di concessione cinquantennale. Il meccanismo autorizzativo è il medesimo che si attiva per qualunque operazione cimiteriale (istanza su impulso di parte, istruttoria di verifica su legittimazione e titolo di accoglimento nella nuova sepoltura, basata sui fortunatamente solo sui titoli formali e rilascio finale dei conseguenti provvedimenti). SE non ostano altre cause si procede così; attenzione alla sorte della concessione già in essere, i diritti su di essa potrebbero spirare ex se, per esaurimento del fine onotologicamente insito nel costituito rapporto concessorio de quo. In altri termini: la prefata concessione potrebbe auto-estinguersi o necessitare di un solenne atto di rinuncia. Un ultimo consiglio: si suggerisce vivamente di consultare nella declaraatoria comunale le tariffe per questo genere di interventi sulle tombe, poichè spesso sono molto onerose per l’utente dei servizi cimiteriali, proprio per la loro scabrosità.

  7. Alla scadenza della concessione di celletta ossario è possibile il rinnovo, pur in assenza di previsione nel regolamento comunale? Oppure è fatto obbligo di liberare la celletta e collocare la cassettina con i resti in altra destinazione?

    1. X Giuseppe,

      Il rinnovo non solo deve esser espressamente previsto, ma anche normato nel regolamento municipale di polizia mortuaria, poichè esso, come istituto giuridico, si configura sempre come un’opzione da esercitarsi nell’ambito, della potestà regolamentativa dell’Ente LOcale titolare ultimo del demanio cimiteriale. E’una scelta discrezionale, quindi massimamente politica nel governo della moderna necropoli.

      1. E’ però possibile procedere alla stipula di una concessione ex novo relativa alla medesima celletta ossario, senza pertanto procedere all’estumulazione dei resti o, in alternativa, i resti dove possono essere collocati, escludendo l’ossario comune?

        1. X Giuseppe,

          l’opzione di un rinnovo “sregolato” non è tecnicamente percorribile; vediamo alcuni motivi di ordine giuridico.

          Innanzi tutto il Comune, nel locale regolamento di polizia mortuaria deve DECIDERE se ammettere o meno la possibilità di instaurare un nuovo rapporto concessorio o meno, avente per oggetto fisico il medesimo sepolccro privato a sistema di tumulazione e definire modi e tempi (e canoni concessori!!!) per perfezionare una nuova concessione.
          Poi deve stabilirne la durata, perchè un rinnovo sine die, ripetuto all’infinito (nell’ipotesi più drastica) configurerebbe surrettiziamente la costituzione della tomba a tempo indeterminato, istituto prima presente e poi abrogato *SOLO* il 10 febbraio 1976 con l’entrata in vigore del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 803/1975.

  8. Buongiorno e grazie per le importanti informazioni che fornite a noi cittadini.

    Vi sottopongo questa problematica di mancata proroga della concessione ciimiteriale in scadenza per i miei nonni, concessione che e’ sempre stata puntualmente pagata. Il Comune X per tale delibera si appella al proprio nuovo regolamento cimiteriale (di pochi anni fa) che prevede la non applicabilita’ delle proroghe cimiteriali per i titolari della concessione non residenti nel Comune stesso. Il titolare della concessione (mio parente) e’ da sempre residente in altro Comune.
    Sono facilmente immaginabili i costi elevati (specialmente in questi tempi di crisi) per le procedure successive all’esumazione (e smaltimento lapide), con l’eventuale trasporto dei resti in altro Comune molto distante. Vi chiedo se questa norma di regolamento comunale sia legittima o se sia invece , come io penso, assolutamente discriminatoria. E’ secondo voi impugnabile al TAR? Grazie

    1. X Federico,

      Proroga o rinnovo? La prima pare essere un semplice prolungamento del rapporto concessorio già in essere (che, quindi, non si estingue!), il secondo, invece, più propriamente consisterebbe nella costituzione di un rapporto giuridico del tutto nuovo, avente, però, come oggetto fisico la medesima tomba, in questo contratto siglato tra Comune ed il privato cittadino, però, potrebbe anche variare il nominativo del concessionario (con conseguenze non di poco conto), assieme alle relative obbligazioni sinallagmatiche sottoscritte tra le parti, si pensi ad esempio ai reciproci doveri e diritti afferenti alla manutenzione del sepolcro o agli stessi diritti di gestione sullo stesso…Ma, in questo caso, la distinzione semantica appena proposta non rileva più di tanto, perchè si ragiona di una norma potenzialmente discriminatoria tra concessionari residenti e concessionari non residenti.

      Non è questa Redazione, da me qui rappresentata (indegnamente???) a dover sindacare la legittimità di siffatto regolamento comunale, personalmente non sono un giudice amministrativo, ricordo solo queste alcune nozioni basilari di diritto funerario: il Regolamento comunale è norma secondaria (secondo alcuni, anche … “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in un fantasiosa struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria. Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile), ma, ad esempio, rientrando nel novero di cui all’Art. 344 T.U.LL.SS., sarebbe ancora sottoposto ad omologazione ministeriale ex Art. 345 R.D. 1265/1934. e D.M. 18 novembre 1998, n.514 emanato ai sensi dell’Art. 3 comma 3 Legge n. 241/1990. Ad oggi, per una serie di implicite abrogazioni, la norma procedurale di riferimento sarebbe il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2015, laddove, tuttavia, l’omologazione ministeriale, almeno secondo insigni giuristi, sarebbe solo una condizione integrativa di efficacia e non un meccanismo di preventivo controllo sulla conformità dei regolamenti comunali di polizia mortuaria alle norme sovraordinate. In realtà questo orientamento sarebbe smentito dalla recente circolare ministeriale prot. 23919 del 22/07/2015, in forza di questa nota interpretativa il passaggio (formale?) dell’omologazione sarebbe ormai divenuto del tutto ultroneo e pleonastico.

      Abbiamo, quindi un atto di carattere normativo, quindi generale ed astratto, molto complesso e trasversale, quasi poliedrico ed eclettico nelle sue molteplici articolazioni, che gode di ampi margini di autonomia ed ambiti di spettanza quasi esclusiva, quando agisca su un livello di pari ordinazione rispetto al D.P.R n. 285/90[1], in campi, quindi non sovrapponibili, come, proprio la gestione cimiteriale, pur rimanendo formalmente una fonte di grado amministrativo subordinato rispetto alla Legge (i comuni non godono di potestà legislativa, ma solo regolamentare, ai termini della Art. 117 Cost., ma il problema si complica ulteriormente se consideriamo come la polizia mortuaria, attratta, seppur con qualche indubbia forzatura, nella sfera del diritto sanitario, sia materia di legislazione concorrente da parte delle regioni (Si veda la Legge n.131/2003 attuativa del nuovo Titolo V Cost.).

      Un regolamento è fonte del diritto generale ed astratta, inidonea, quindi, a ledere concretamente la sfera giuridica di un privato; per il principio di conservazione della norma essa, divenuta produttiva dei propri effetti, è comunque – giusta o ingiusta che sia – cogente ed imperativa e valida verso tutto il corpo sociale sin quando nel corso di un giudizio, un Giudice, meglio se di ultima istanza, riscontrato il fumus boni juris (la questione sollevata da una delle parti non deve esser pretestuosa o strumentale):

      a) non la disapplichi per il caso concreto in esame (dopo tutto…Jura novit curia, cioè il giudice sa orientarsi nello spazio giuridico di riferimento)
      b) non ne dichiari la nullità erga omnes, per vizio d’illegittimità

      Pertanto, se Lei avanti il T.A.R. vorrà eccitare un giudizio (con tutta l’alea che un processo pur sempre comporta!) deve provocare ed ottenere dal Comune de quo un provvedimento, magari di diniego (esempio: respingimento motivato di istanza volta alla proroga/rinnovo della concessione in scadenza) da impugnare, poi, dinanzi il Giudice Amministrativo, al fine di tutelare il suo interesse legittimo.

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      [1] Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871

      1. Gentilissimo Carlo,

        La ringrazio vivamente per la dettagliata illustrazione normativa. La concessione ventennale giungera’ in scadenza l’anno prossimo. Dopo questo termine in sostanza il mio parente non potra’ chiedere la prosecuzione/rinnovo della concessione, che il comune definisce proroga nel regolamento cimiteriale, atto richiedibile solo per i residenti in quel comune.
        Da quanto mi pare di capire un’ impugnazione avrebbe esito potenzialmente sfavorevole, considerato l’orientamento giurisprudenziale. Grazie.

        1. X Federico,

          Dopo tutto, in Italia ex art. 2909 Cod. Civile (= principio espresso per esplicita previsione di Legge e, dunque, fondativo di tutto l’ordinamento giuridico, anche –se necessario – travalicando i limiti formali della normativa più propriamente civilistica) una sentenza fa stato solo tra le parti; cioè non è automaticamente estensibile a terzi, estranei al giudizio de quo.

          La cosiddetta regola del precedente, ossia dello “stare decisis et quieta non movere” non è poi così rigida ed imperativa per tutti: certo ci vuole coraggio (e soldi da investire in un buon avvocato!) per tentare di scardinare, in diritto, anche un consolidato orientamento giurisprudenziale, ma non è un’impresa impossibile.
          Invero, sull’impugnazione dei regolamenti comunali di polizia mortuaria v’è una casistica (con relativa giurisprudenza) piuttosto variegata e variopinta…insomma sì visto tutto ed il suo esatto contrario, ma si sa – forse – le scienze giuridiche – non sono annoverabili nell’alveo dello scibile esatto e matematico, in quanto il mondo del diritto, con le sue sublimi astrazioni, quasi metafisiche, è pur sempre anche e soprattutto un fenomeno umano defettibile e, dunque, sempre perfettibile.

          Di conseguenza: coraggio, non tutto è perduto: osservo solo – laconicamente – che bisogna prepararsi, pugnacemente, ad una anche aspra battaglia legale, per ottener giustizia del [presunto] torto subito. I regolamenti comunali di polizia mortuaria sono brutti “accidenti” (in senso molto popolano… e poco filosofico) da maneggiare con estrema cura, in quanto hanno natura ancipite, (hanno forme tra bestiali e divine, come direbbe D’Annunzio) ed ambigua.

          Essi, in effetti, sono formalmente atti amministrativi, ma rappresentano anche il sublime “distillato” di una volontà politica locale, espressa dalla maggioranza del Consiglio Comunale, che come tale gode di api margini d’autonomia e discrezionalità, pur nel sostanziale rispetto della normativa statale o regionale sovraordinata.

          Spesso il discrimen tra vizio di eccesso di potere e quello di merito non é sufficientemente ben delineato e richiede un’analisi ed una attenzione maggiori.

          E’ possible, ormai, conseguire risultati pratici almeno analoghi mediante il giudizio di legittimità: l’influenza primaria della giurisdizione di merito si avverte oggi paradossalmente laddove non esiste un giudizio esteso al merito, che si pone come limite almeno teorico al sindacato globale sull’attività funzionalizzata della P.A.

          La sua assenza, infatti, ha contribuito allo sviluppo della giurisdizione generale di legittimità in virtù dell’incessante tentativo giurisprudenziale di allargarne i confini.

          Il merito, che si contrappone al concetto di legittimità, esprime la conformità della scelta discrezionale alle regole non giuridiche di buona amministrazione: convenienza, opportunità ed equità, intese ad assicurare l’efficenza e l’economicità dell’azione della PA nonché il perseguimento dell’interesse pubblico ([i]).

          La legittimità, dunque, attiene alla rispondenza dell’atto alla norme giuridiche che disciplinano l’esercizio del potere, senza alcuna considerazione dei risultati conseguiti.

          Il merito, invece, é la parte libera della discrezionalità ([ii]), anche alla luce del principio della separazione dei poteri.

          In ultima analisi – ed è un’opinabilissima opinione personale – mi è oscura la ratio per cui non si debbano prorogare/rinnovare le concessioni in scadenza intestate a titolari o loro aventi causa non non residenti nello stesso Comune, in quanto se l’amministrazione avesse impellente fretta di recuperare posti salma, mandando in ri-uso il patrimonio cimiteriale già esistente, con una rotazione dello stesso, dovrebbe, più semplicemente, decretare la non rinnovabilità/non prorogabilità erga omes dei rapporti concessori già in essere.

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          ([i]) Cfr. Cons. Stato, Sez.V, 19/02/1996, n. 220, in Foro Amm., 1996, 553: in virtù del combinato disposto dell’art. 7, l. Tar (l. 6 dicembre 1971 n. 1034), degli art. 27 e 29 n. 2 5 e 8, t.u. Cons. St. (r.d. 26 giugno 1924 n. 1054) e dell’art. 1 r.d. 26 giugno 1924 n. 1058, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo estesa al merito sui ricorsi avverso le ordinanze contingibili e urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal sindaco nelle materie di edilità, polizia locale e igiene pubblica… anche ai sensi dell’art. 38 comma 2, l. 8 giugno 1990 n. 142, atti, questi, che possono perciò essere sindacati con riguardo non solo a tutti i profili di legittimità, ma pure a quelli di sufficienza e attendibilità della disposta istruttoria, nonchè a quelli di convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate.

          ([ii]) Guarino, Atti e poteri amministrativi, in Dizionario amministrativo, a cura di Guarino, I, Milano, 1983, 200ss.

          1. Rinnovo il ringraziamento per la Sua esaustiva esposizione delle norme coinvolte e dei vari aspetti legali che il mio parente andrebbe ad affrontare con un ricorso al T.A.R. Personalmente dubito che lui possa sostenere spese consistenti per il procedimento: che cifra indicativamente dovrebbe preventivare per un iter di questo tipo? grazie ancora

          2. X Federico,

            su questi aspetti monetari: OMISSIS, non mi esprimo.

            Le conviene contattare un legale di Sua fiducia.

  9. buongiorno devo trasferire i resti mortali di mio suocero morto da 40anni ( quindi quello che resta) nello stesso cimitero e cioè quello di San Giovanni a Teduccio Napoli da una cappella ad un’altra. Domanda: cosa bisogna fare e quanto mi costa. grazie

    1. X Salvatore,

      L’operazione cimiteriale conosciuta con il nomen juris di “TRASLAZIONE”, sotto il profilo del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione comunale si sostanzia nel seguenti passaggi minimi:

      1) consenso (= volontà) degli aventi titolo a pronunciarsi, individuati secondo il criterio della consanguineità con il de cuius, e, quindi, a disporre del cadavere del de cuius stesso dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite ha titolo privilegiato, mentre tra più famigliari dello stesso grado occorre l’unanimità. Tale atto volitivo deve tradursi necessariamente in una specifica istanza, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, da inoltrare al comune nella cui “giurisdizione” insiste il cimitero di prima sepoltura.

      2) assenza di disposizioni contrarie del de cuius o del fondatore del sepolcro a che il feretro in questione possa esser rimosso dalle cella in cui fu murato (è il caso delle cosiddette “tombe chiuse”, ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell’avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione) Questo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza. Si veda a tal proposito T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n.. 373 La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa..[omissis].

      3) Verifica preliminare del titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo causato dall’insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione verso una nuova destinazione, deve insomma esser preventivamente accertato lo jus sepulchri nel nuovo sepolcro.

      4) Se il trasferimento avviene nell’ambito dello stesso cimitero non occorre il decreto di trasporto, bastando la semplice annotazione negli appositi registri cimiteriali.

      Tutte queste operazioni sono a titolo oneroso per il richiedente, secondo il tariffario predisposto dal Comune in questione.

  10. X Maria,

    Con i pochi elementi a disposizione è pressoché impossibile rispondere al quesito posto.

    Ma…mi chiedo io, come può, in termini civilistici un Ente Morale (= la Confraternita) esser privo di statuto ordinamentale e mantenere la personalità giuridica atta a renderlo titolare di concessioni cimiteriali? Bisognerebbe ragionare di default dell’Ente stesso o, persino, di una sua insussistenza dinanzi alla Legge, con l’effetto di render nulla la concessione.

    Vigenti i regolamenti statali di polizia mortuaria di cui ai Regi Decreti n.42/1991 n. 448/1892 e 1880/1942 le concessioni avrebbero potuto esser indifferentemente a tempo determinato o perpetue. Sarebbe spettato al comune definirne la singola durata o la natura sub specie aeternitatis.

    Nell’assenza (o, a questo punto, nel silenzio dell’atto concessorio) , o si ricorre alla rischiosa formula dello Juris Tantum, ossia all’istituto dell’immemoriale, purché contemplato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, o, meglio ancora s’implementa la procedura usuale della reintegrazione dei titoli andati distrutti o smarriti, la quale richiede pur sempre un accertamento giudiziale, in sede civile.

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