Per esumazione si intende l’operazione cimiteriale per disseppellire un defunto precedentemente inumato (sia che si tratti di cadavere che di resto mortale).
Può essere esumazione ordinaria se svolta dopo il periodo ordinario di inumazione in campo comune o al termine della concessione di sepoltura in sola terra.
Può essere straordinaria se avviene prima dell’ordinario periodo di inumazione nella piena terra (in genere quindi prima dei 10 anni).
Il motivo di una esumazione straordinaria è ad es. per eseguire indagini per interesse di giustizia o per traslare il feretro (con adegiate soluzioni previste dalla normativa) in un’altra sepoltura o per avviarlo a cremazione.
Vi sono eccezioni: I comuni possono abbreviare (quando le condizioni del suolo e di scheletrizzazione dei cadaveri lo consentano) il periodo ordinario a valori inferiori, ma non sotto i 5 anni.
Le esumazioni ordinarie da campo comune sono regolate dal Comune e non è necessaria la presenza di personale dell’ASL.
Nelle esumazioni straordinaria la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.
La estumulazione è il disseppellimento di un feretro precedentemente tumulato. Con lo stesso termine si può intendere anche il disseppellimento di una cassetta di resti ossei o di una urna cineraria anch’essi precedentemente tumulati.
La estumulazione ordinariamente avviene al termine della durata della concessione di uso di un loculo, ossarietto, nicchia o di una tomba.
Può essere effettuata anche prima dello scadere della concessione per scelta degli aventi diritto a disporre dell spoglie mortali, in genere per avvare il contenitore di dette spoglie mortali a destinazione diversa (altro tumulo, la cremazione) o per decisione dell’Autorità preposta.
Nelle estumulazioni al termine della concessione, o anche prima per scelta degli aventi titolo, la norma statale prevede la presenza di personale dell’ASL, ma le norme regionali e talvolta anche le ordinanze sindacali comunali possono rendere superflua tale presenza, bastando la presenza di personale incaricato dal Comune a tale scopo.
Se le originarie tumulazioni di feretro furono stagne (cioé non aerate, come definite dalla normativa regionale che le ha ammesse) spesso (85-90% dei casi), anche dopo 30-40 anni di permanenza in manufatto, non si ha la scheletrizzazione bensì la trasformazione in resti mortali.
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Egregio Signor Carlo,
mi permetto di chiederle un consiglio su una problematica che mi sta molto a cuore:
le salme di mia nonna e di mio nonno materno sono state tumulate rispettivamente nel 1978 e 1985 all’interno di una cappella appartenente ad una congregazione religiosa costruita negli anni ‘20. In assenza di un regolamento interno della congregazione vigente all’atto della tumulazione e di un atto redatto tra i congiunti ed il rappresentante della stessa in ordine al periodo della loro permanenza nei loculi, quali sono i riferimenti normativi a cui attenersi per stabilirne la durata?
La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicare al quesito postoLe.
Cordiali saluti.
Maria
Grazie mille per la risposta molto esaustiva.
X Deborah,
Dobbiamo ragionare su due differenti piani logici e semantici, certe commistioni concettuali non aiutano di certo: bisogna, infatti, sempre distinguere tra la qualità di erede, nella successione dei beni a contenuto patrimoniale (condizione cui si può sempre rinunciare) e la legittimazione jure sanguinis a porre in essere atti di disposizione sulle spoglie mortali. Questi ultimi, assimilabili allo jus sepulchri vero e proprio,seguono *solo* e *solamente* la regola generalissima della consanguineità, trattandosi di diritti personalissimi al pari del nome, dell’onore…
I figli, benché abbiano rinunciato all’eredità, rimangono pur sempre consanguinei del de cuius, ed in assenza del coniuge superstite (che avrebbe titolo privilegiato per decidere) concentrano su di sé (di comune accordo) il diritto di scegliere, con oneri a proprio carico, la sistemazione delle mortales exuviae del defunto genitore.
Secondo parte della dottrina lo jus sepulchri non decadrebbe nemmeno quando sussista l’indegnità a succedere. Esempio: (molto forte, ma calzante!). Io, quale unico figlio e discendente commetto reato di parricidio, cioè ammazzo mio padre in un accesso d’ira funesta, tuttavia conservo sia il diritto (per quando sarà ora…) ad esser tumulato nella tomba edificata da mio padre, sia il potere di esprimere la mia volontà in merito alla sepoltura di papà (jus eligendi sepulchrum), se non in contrasto con la sua. E’ un paradosso, è verissimo, ma per la legge italiana funziona così!
Salve, avrei un quesito da porre relativo all’esumazione.
I figli di un defunto possono procedere all’esumazione dei resti, nonostante abbiano rinunciato all’eredità del proprio genitore? Nel caso in cui si proceda con l’esumazione, c’è pericolo che decada la suddetta rinuncia?
Gli umori organici rilasciati nel post mortem non sono altrimenti classificabili se non come sangue o altri liquidi biologici ad esso assimilabili ai sensi del DPR n.254/2003.
Certo, la lisciviazione dei cadaveri produce percolazione di liquidi in abbondanza, soprattutto durante la fase colliquativa della decomposizione di un corpo, passaggio, per altro fondamentale per ottenere la mineralizzazione delle parti molli; tuttavia non sono tanto i liquidi cadaverici rifiuti in quanto tali (il terreno tende naturalmente ad assorbirli ed a metabolizzarli…almeno nell’inumazione) quanto gli scarti ed i residui provenienti da operazioni cimiteriali di esumazione/estumulazione che eventualmente siano entrati in contatto per lunghi periodi (come, per esempio accade per le casse di zinco indispensabili per la tumulazione) e siano stati contaminati dai fluidi post mortali della putrefazione.
Diversi studi medici tendono, oggi, a depotenziare la possibile carica patogena dei liquami cadaverici, soprattutto quando il decesso NON sia avvenuto per morbo infettivo/diffusivo e sia, parallelamente, già trascorso molto tempo dalla sepoltura. Quest’ultimi, tuttavia, continuano ad esser assolutamente antigienici. Ad ogni modo si fornisce, qui di seguito una tabella riassuntiva dei C.E.R per i rifiuti prodotti in ambito cimiteriale
1) assi e resti delle bare usate per la sepoltura: 20 01 37 * Legno contenente sostanze pericolose
2) Simboli religiosi, piedini, ornamenti e maniglie per la movimentazione del feretro: 20 01 40 metallo
3) avanzi di imbottiture e similari: 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti contaminati con sostanze pericolose
4) resti metallici di casse come i cofani di zinco: 20 01 40 metallo; 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
Salve,
qualcuno mi saprebbe indicare il codice cer dei liquami cadaverici??
grazie
Per Paolo:
Il regolamento di polizia mortuaria del Suo comune deve esser novellato, con le procedure di omologazione di cui all’Art. 345 Regio Decreto n.1265/1934 infatti, con l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 tutte le operazioni cimiteriali prima gratuite ai sensi dell’Art. 12 comma 4 della Legge 440/1987 (oggi abrogato), sono, ora, divenute servizi a titolo oneroro e gravano interamente sull’utenza, fatti alvi tre casi: vita sola del defunto, stato di indigenza, disinteresse da parte dei famigliari.
La tariffa si compone di, almeno, tre voci di calcolo:
1) scavo della fossa, calata del feretro e riempimento della stessa
2) mantenimento della tomba e del cippo identificativo per tutto il periodo di sepoltura legale
3) apertura della fossa, allo scadere dei 10 anni, raccolta delle ossa o dei resti mortali e smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività cimiteriale ai sensi del DPR n.254/2003.
Il comune, se non vuole incorrere nella responsabilità patrimoniale, ex Art. 93 Testo Unico Ordinamento Enti Locali approvato con D.LGS n.267/2000, dinnanzi alla Corte dei Conti è tenuto al recupero delle spese gestionali ed anche l’ordinanza con cui si disciplinano le esumazioni/estumulazioni ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 82 comma 4 ed 86 comma 1 DPR n.285/1990 può esser lo strumento temporaneamente idoneo, nell’attesa di un aggiornamento del regolamento comunale, per normare ex novo l’aspetto tariffario della materia cimiteriale.
In realtà, nella sepoltura in campo comune di terra non si versa alla casse del comune nessun canone di concessione, perchè l’inumazione non è considerata sepoltura privata, come, invece, accade sempre per le tumulazioni, in quanto la collocazione dei feretri nei campi ad inumazione è considerata la normale ed istituzionale forma di “seppellimento” dei cadaveri. Ovviamente l’attività cimiteriale non è ad accumulo, ma a rotazione, siccome gli sspazi sepolcrali non sono nè infiniti nè inesauribili, quindi ai sensi dell’Art. 82 comma 1 DPR n.285/1990, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria è del tutto legittimo e secondum legem che il comune, quale titolare ultimo della funzione cimiteriale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile ed Art. 337 Testo Unico Leggi Sanitarie provveda a liberare i campi di inumazione, al fine di procedere, secondo il bisogno di posti feretro, a nuove sepolture.
Salve, il Sindaco della mia città ha emesso un’ordinanza per esumazioni ordinaria nei campi di inumazioni per feretri di 10 + 1. Tale operazione sarà a carico degli eredi del defunto.
Ora gli eredi devono pagare questa operazione, quando hanno già pagato la concessione di sepoltura? poichè il campo per le inumazioni serve al Comune per dare sepoltura ad altri concittadini.
E poi nel regolamento di polizia del comune c’è un’articolo che dice che le esumazione ordinarie sono a titolo gratuito. Vista la grave crisi economica che incombe sulle nostre tasche cosa dobbiamo fare? Grazie
X Raffaella:
gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri attengono all’esercizio di un diritto personalissimo e civile e sono, pertanto, disciplinati dalla sola Legge Statale (Art. 117 Cost.)
In realtà il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria nulla dispone a tal proposito, quindi, per analogia si applica l’Art. 79 comma 2 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, anche se, almeno formalmente, quest’ultimo riguarda le procedure di cremazione. Il sullodato Art. 79 comma 2 DPR n.285 è frutto di un’elaborazione giurisprudenziale (spesso, infatti, tra i parenti del de cuius si aprono liti furibonde sulla destinazione e la sepoltura dello stesso), poi cristallizata, finalmente, in norma positiva con il DPR n.285/1990. L’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990 introduce, in tema di atti di disposizione per il post mortem il principio di poziorità (potere di scelta + priorità nel decidere). In questo caso la electio sepulchri (ossia la scelta della tomba o della modalità di sepoltura) spetta innanzi tutto al de cuius, e nel suo silenzio al coniuge superstite (qui lo Jus Coniugii prevale sullo Jus Sanguinis), poi a tutti i parenti di pari grado (il livello superiore esclude automaticamente quello subordinato). Nel caso di compresenza di congiunti di pari grado abilitati ad esprimersi (eccetto, quindi, gli interdetti) occorre il consenso unanime di tutti costoro, e, dunque, non si ricorre al criterio della maggioranza assoluta. Ogni operazione cimiteriale, compresa la traslazione del feretro in un nuovo sepolcro, deve esser preventivamente autorizzata dal comune sulla base di una chiara e scritta manifestazione di volontà deliberata da tutti gli aventi diritto ad esprimersi. SEnza questo passaggio non si può procedere ed il Comune è tenuto solamente a mantener inalterato lo status quo sino a quando non si addivenga ad una soluzione consensuale da parte degli aventi titolo i quali, magari, trovano un accordo, oppure ad una sentenza del guidice, in sede civile, quando essa sia passata in giudicato. L’unica soluzione possibile mi sempra sia convincere il fratello renitente a concedere l’avvicinamento della nonna da poco scomparsa al marito premorto, come, per altro, secondo desiderio della stessa nonna. Attenzione, però, anche se si è disposti a sostenere tutti gli oneri (non solo economici) di un processo civile bisgna, pur sempre, ricordare come secondo diversi pronunciamenti giurisprudenziali la electio sepulchri non possa esse provata tramite semplici testimoni, proprio perchè trattasi di un diritto personalissimo (Jus Sepulchri) essa necessita della forma scritta = testamento anche se olografo.
Salve. Sono di Cagliari.
Vorrei un informazione .
i miei nonni sono sepolti nel cimitero di cagliari. Purtroppo non sono sepolti vicini.
Mia nonna prima di morire ci ha chiesto oralmente di essere sepolta vicino al marito ma non ha fatto testamento e quindi non c’è nessuno scritto in merito.
la maggioranza dei figli è d’accordo nel spostarla vicino al nonno accollandosi questa spesa.
solo un figlio non è d’accordo.
L’agenzia che si occupa della praica ci ha spiegato che ci vuole il consenso di tutti i figli non basta la maggioranza.
A me sembra alquanto strano.
Come possiamo muoverci.
Grazie mille