Per spese funebri detraibili si intendono quelle che servono per lo svolgimento del funerale, come ad es. il trasporto funebre al cimitero o al crematorio, l’onoranza funebre, le spese per la tanatocosmesi, quelle per le operazioni cimiteriali connesse con la sepoltura o la cremazione ma inserite nella fattura della impresa funebre.
Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali per esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
Risposta
Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.
E’ fondamentale per la detrazione che le spese funebri rispondano al criterio di attualità rispetto all’evento Risoluzione n 944 del 28 luglio 1976.
Sono quindi escluse sia spese anticipate (ad es. l’acquisto di una concessione di un manufatto preventivamente eseguito, le operazioni di estumulazione o esumazione postume alla sepoltura, ecc.
Sono anche escluse, attualmente, le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio quelle di previdenza funeraria.
Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela (mentre fino ad allora non era così).
Venne così superato il requisito del vincolo parentale fra il defunto e chi sostiene la spesa, rimasto in vigore fino alle dichiarazioni del 2015 sui redditi 2014.
E’ però essenziale che il documento fiscale rilasciato dall’impresa funebre indichi il codice fiscale della persona intestataria.
Se la fattura è intestata a una sola persona, la detrazione spese funebri può comunque essere applicata agli eventuali altri soggetti che abbiano contribuito alle spese. Nel caso quindi la fattura dell’impresa funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario della fattura) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.
Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
In caso di rilascio di fattura-ricevuta fiscale l’impresa deve inviare le comunicazioni spese funebri?
Risposta
Come previsto dall’articolo 2, del D.M. 30 marzo 1992, la ricevuta fiscale deve contenere i “dati identificativi del cliente” – fra i quali si annovera anche il codice fiscale – solo nel caso in cui il documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale utile alla detrazione della spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR. Pertanto, se l’impresa di servizi funebri rilascia una fattura-ricevuta fiscale con l’indicazione dei dati identificativi del cliente, è tenuta a comunicare tali dati all’Agenzia delle entrate ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016.
Se, invece, l’impresa di servizi funebri rilascia una ricevuta fiscale priva degli elementi identificativi del cliente, non può trasmettere i dati all’Agenzia in quanto non dispone di una delle informazioni essenziali per la compilazione della comunicazione, ossia il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa detraibile. In tale ultima ipotesi, peraltro, il documento fiscale che non riporti i dati identificativi di chi ha sostenuto la spesa non consentirebbe al cliente stesso di portare in detrazione la spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto se provato con sistemi di tracciabilità e quindi con:
– versamento bancario o postale;
– ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. carta di credito).
L’utilizzo del mezzo tracciabile è dimostrato dal contribuente mediante prova cartacea della transazione/pagamento con:
ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPaA.
Spese funebri: quanto si può detrarre?
A prescindere in questo momento dai ragionamenti che poi faremo in base al reddito dell’intestatario della fattura, la detrazione riguarda la somma di 1.550 euro per ciascun funerale pagato nel corso di ogni anno solare.
Ciò significa che i 1.550 euro non corrispondono al quantum effettivo che si sottrae dall’imposta lorda, ma alla soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%.
Le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito.
L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente.
Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione:
– fino al 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese (tutte, anche le spese funebri calcolate al massimo in 1550 euro/funerale) rimane invariata al 100%;
– da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
– oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.
A titolo d’esempio e supponendo di avere in detraibilità al 19% le sole spese per un funerale:
– reddito complessivo dell’intestatario fattura 60.000 euro: detrazione del 19% di 1550 euro (anche se la fattura del funerale è di 4.000 euro). Quindi detrazione di 294,50 euro.
– reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari al 95,83% .
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato un funerale 4000€, la quota ammessa in detrazione è di 1.550 euro, e la detraibile è 1.485,36€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 282,22€ (19%).
In precedenti moduli 730 le spese funebri sono da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14”
Cosicché, nel Modello 730 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato il codice “14” nella colonna 1 e la spesa nella colonna 2.
Oltretutto va precisato che tale soglia è riferita a ciascun decesso, non al singolo contribuente che versa l’importo. In altri termini, per ciascun decesso la detrazione massima spettante equivarrà a 294,5 euro (ossia il 19% di 1.550), da spartire, eventualmente, fra tutti quelli che hanno sostenuto la spesa. Qualora poi vi fossero stati più decessi nell’arco dello stesso anno, sarà sufficiente compilare più righi tra l’E8 e l’E12, ovviamente in riferimento a ciascuno di essi, indicando poi il medesimo codice di spesa “14” con a fianco il relativo importo.
Ricordiamo ancora una volta che l’importo massimo detraibile per ciascun decesso è del 19% di 1.550,00 euro.
Inoltre vale il criterio di cassa e cioé se anche il decesso è avvenuto nel corso dell’anno 2020, ad es. a dicembre, ma il pagamento è avvenuto a gennaio 2021, ciò ch econta è la data del pagamento e quindi la detrazione spetta per l’anno di imposta 2021.
Più persone possono concorrere al pagamento delle spese di un funerale. In tal caso resta sempre fermo il limite totale di detraibili in 1550 euro, ma ognuno avrà diritto ad una sola parte di detrazione, in genere in proporzione tra quanto pagato e il limite massimo di detraibilità.
Se, invece vi dovessero essere più decessi nello stesso anno, con relativi pagamenti sempre nello stesso anno, è possibile procedere a detrazione per ciascuno dei decessi. E quindi, caso di più decessi, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.
Obblighi di comunicazione dei dati relativi alle spese funebri per l’impresa funebre
I soggetti (imprese funebri) che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.
NORME
- Provvedimento del 16 ottobre 2020 – pdf – Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (pubblicato il 16/10/2020)
- Decreto del 13 gennaio 2016 – pdf – Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata
- Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 (Pubblicato il 19/02/2016)
Per il software di compilazione, di controllo e le specifiche tecniche si consiglia il link dell’Agenzia Entrate raggiungibile con VEDI
BUONGIORNO,
MIO PADRE (DECEDUTO NEL 1962) ERA FONDATORE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA,MIA MADRE (DECEDUTA NEL 1931) è STATA TUMULATA ALL’INTERNO DELLA TOMBA.
MIO PADRE SI RISPOSA E MUORE ANCHE LA SECONDA MOGLIE (DECEDUTA NEL 1986)
ADESSO DEVO RESTRINGERE MIO PADRE PER CREARE UN POSTO SALMA, POSSO TUMULARLO NELLO STESSO LOCULO DELLA PRIMA MOGLIE (MIA MADRE)? O VISTO CHE SI E’ RISPOSATO VA INSIEME ALLA SECONDA MOGLIE ?
X Edith,
Il momento al quale fare riferimento è quello del decesso della donna dove lo status era quello di coniuge, con
tutti i diritti e doveri legati a tale condizione. Il fatto che oggi il marito si sia risposato ha sì mutato la posizione
dello stesso (da vedovo a coniugato), ma non il fatto che questo fosse coniuge al momento del decesso della prima moglie.
Pertanto il Suo ragionamento ci pare legittimo e condivisibile.
salve se il pagamento è avvenuto in contanti e viene emessa lo stesso la fattura, pagamento effettuato poche settimane fà, le spese si possono dedurre ugualmente?
x Francesco.
le riportiamo la norma. Dipende quindi dall’importo che ha pagato. Si se il pagamento è sotto la soglia di divieto di pagamento in contanti.
——–
Le norme (modificate) sull’utilizzo del contante (valgono per tutto e non solo per i funerali) sono contenute nell’art. 18, D.L. n. 124/2019, che è il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020.
La disposizione modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000 euro, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Per cui appare possibile pagare una fattura di un servizio funebre di importo pari ad es. a 4.500 euro con mezzo tracciabile con anticipo di 1.550 euro e il saldo in contanti di 2.500 euro, se il saldo è effettuato entro il 30/6/2020.
Oltre tale data il contante non può essere superiore alle soglie specificate e quindi dovrà per forza aumentare la quota di fattura pagata con mezzi tracciabili.
Si rammenta però che l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, modificando il Testo Unico sull’accertamento delle imposte (D.P.R. n. 600/1973, art. 32), ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa, un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti).
Rendere tracciabili i pagamenti obbliga di fatto i soggetti che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ad emettere il relativo documento fiscale onde evitare di essere inseriti in liste selettive di soggetti fiscalmente pericolosi.
Buongiorno siamo tre fratelli quanto riusciamo a scaricare ciascuno di noi dai 1550€? Grazie cordiali saluti
x Piero, ogni fratello può scaricare in proporzione a quanto paga. Se, ad es. la fattura è di 3.000 euro, e ognuno paga 1000 euro, si fa un adichairazione che si allega dicendo che ognuno ha pagato quella cifra e quindi detrae un terzo del 19% di 1.550 euro. Potrebbe invece convenire (se uno dei tre non ha capienza fiscale per la detrazione), che il pagamento figuri fatto da chi ha la massima convenienza. Nel caso prospettato: 1 non ha capienza fiscale, due si. Detrazione in parti eguali, sempre con versamento del saldo in parti eguali.
Buongiorno ,mia mamma è venuta a mancare a maggio 2022, x il funerale compreso di lapide abbiamo pagato 5.700€ però l’impresa funebre ci ha fatto una sola fattura di 1.900€ dicendo che il resto dei soldi che sono serviti x la lapide nn possono emeuotere fattura è giusto? Il resto dei soldi che hanno preso sono a nero ? È legale?
X Milena
E’ ovvio che se lei ha pagato 5.700 e le danno una fattura di 1900 euro, la differenza è a nero. Mi auguro, per lei, che abbia pagato tutto con sistemi tracciabili, come previsto dalla legge (e cioè moneta elettronica, bonifico bancario, assegno non trasferibile). Solo in questa maniera potrà pretendere di avere la fatturazione integrale e non incorrere anche lei in sanzioni. E aggiungo solo in questa maniera potrà avere la detrazione spese funebri (che però è limitata a soli 1550 euro, detratti al 19% di questi)
Una bella chiacchierata con il Comando locale della Guardia di Finanza potrà essere utile a risolvere la situazione ….
buona sera desidero sapere se le spese per lo spurgo di una salma sono detraibili.
X Domenico
No le spese di esumazione o estumulazione non sono detraibili
Salve vorrei sapere è morto mio suocero ma io non sono sposata con nil figlio posso intestarmi la fattura per avere le detrazioni del funerale
x Siria
Si può intestarsi la fattura. Da pochi anni chiunque paghi un funerale ha diritto, nel limite di 1550 euro a calcolare la detrazione del 19% (1.550 euro per ciascun defunto in totale)
SALVE, LA FATTURA QUANDO VA EMESSE, QUANDO EFFETTIVAMENTE E’ PAGATA O ENTRO DODICI GIORNI DAL SERVIZIO EFFETTUATO.
Per ANGELO
Una fattura sia cartacea che elettronica si considera emessa una volta consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario e committente (comma 1, art. 21, DPR n. 633/1972).
Per quanto riguarda la fattura elettronica i tempi massimi di emissione ora sono entro il termine dei dodici giorni successivi. Specifichiamo che per emissione della fattura elettronica si intende il termine in cui avviene la trasmissione del documento al SdI. Emettere fattura diventa quindi trasmettere al Sistema di Interscambio.
La consegna del documento al committente è in funzione degli accordi contrattuali e alla data di esecuzione del servizio in Italia, o di consegna del bene (bara). Per cui esiste sicuramente una data certa dell’uso della bara che è il giorno del funerale, come pure della maggior parte delle prestazioni di servizio.
Nel caso di cessione di beni mobili (come una bara) l’operazione si considera effettuata al momento della consegna (riteniamo coincidente col funerale), quando avviene il trasferimento della proprietà del bene secondo le regole previste dal codice civile.
Si parla di fattura immediata per cessione di un bene quando la stessa viene emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (funerale).
Parliamo invece di fatturazione differita quando il documento fattura viene emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna.
L’art. 21 comma 4 del D.p.r. 633/1972 prevede infatti la possibilità di differire il momento di emissione della fattura per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.
Nel caso di prestazioni di servizi la regola generale prevede che l’operazione si consideri effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo: la fattura dovrà quindi essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.
Anche per le prestazioni di servizi è prevista la possibilità di emettere la fattura differita.
Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Buonasera, ho avuto un lutto a Novembre del 2017. L’agenzia di pompe funebri mi ha rilasciato la fattura nel 2017 della quale ho versato un acconto nel 2017. Il resto l’ho pagato nel 2018. Nell’Unico 2018 non ho riportato a spesa fatta in detrazione, posso detrarre le € 1550,00 tutte nell’Unico 2019 o posso detrarre solo la parte delle somme versate nel 2018?
Grazie
X Maria Luisa.
La dichiarazione dei redditi riguarda il 2018. Per cui può detrarre le sole spese sostenute nel 2018 e una sola volta x funerale. Con limite x funerale a 1550 euro.
Salve,vorrei sapere se le spese del funerali di una zia,senza figli ne marito si possono detrarre con il 730?
X Valerio
Oggi non c’è più il vincolo di parentela per la detrazione spese funebri. La detrazione spetta nel limite massimo del 19% di
25501550 euro a chi ha effettivamente pagato le spese funebri.e’ riportato erroneamente 2.550!! l’importo massimo invece è 1.550 !!! apportate la correzione.
x Saverio. Giusto! Già corretto, era un errore di battitura.
Buongiorno, a settembre 2018 mio papà ha sostenuto una spesa di € 3.000,00 per il funerale di mia mamma, con fattura a lui intestata. A me è stato rimborsato un importo di € 1.500,00 previsto dal mio contratto lavorativo. Chi deve inserire la fattura in fase di compilazione 730, mio papà o io? Grazie.
x Marina
La detrazione della fattura per spese funebri compete a chi effettua il pagamento. Ma la cosa è ora in automatico, vosto che ogni impresa funebre è tenuta a comunicare per ogni funerale fatto l’importo della fattura e il codice fiscale dell’intestatario pagante.
Buongiorno,
vorrei avere una delucidazione riguardante la detraibilità delle spese funerarie.
In particolare, nel mio caso, le spese sono state interamente sostenute da una mia zia ma, l’ agenzia di pompe funebri a intestato la fattura a me.
Dato che io non ho effettuato alcun pagamento ma la fattura è intestata a me, posso procedere alla detrazione delle spese nel modello 730?
Ringrazio in anticipo per la risposta.
x Mirko
la detraibilità delle spese funerarie non è data solo dala intestazione della fattura, ma come ha specificato l’Agenzia delle Entrate, anche dalla possibilità di dichiarare chi abbia effettivamente sostenuto la spesa.
Se quindi non sussistono prove certe che il pagamento sia stato effettuato da una persona XY, altra persona ZW può detrarsi le spese funebri, dichiarando di aver lui sostenuto la spesa. In caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate dovrà munirsi di adeguate pezze d’appoggio per ciò che ha dichiarato.
Nel gennaio 2020, ho pagato 1500 euro in contanti per il funerale di mio padre, perché il Pos dell agenzia funebre era rotto, ho regolare fattura cartacea, posso detrarre la spesa dal 730 2021?
x Carmen.
In base alle Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate non può detrarre l’importo se questo non è stato pagato in modo tracciabile. Se il POS era rotto poteva tornarsene a casa e fare il pagamento con un bonifico.
Salve, vorrei sapere se posso indicare le spese funebri sostenute nella dichiarazione di successione tra le passività e contestualmente anche portarle in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi. Oppure una cosa esclude l’altra?
Grazie e saluti
X Aldo
Si possono sia detrarre le spese funebri ai fini irpef sia inserirle nelle passività a fini della dichiarazione successoria. Ricordarsi delle soglie massime consentite diverse tra il primo e il secondo caso.
Salve solo ora sono venuto in possesso della fattura delle spese funeraria di mio padre sostenute lo scorso Settembre. C è modo di recuperarle?
x Salva
si, con la prossima dichiarazione dei redditi, può detrarre il 19% dell’importo pagato quest’anno, fino a 1550 euro. Quindi poco meno di 300 euro.
Buongiorno vorrei gentilmente chiedere una informazione,mio suocero è mancato a febbraio e mio marito ha pagato tutto il funerale poiché gli altri eredi ,moglie e due figli non hanno voluto…c è modo di rivalersi delle spese sostenute sulla successione e quindi sui soldi depositati in banca e spettanti agli eredi?ringrazio e porgo cordiali saluti
X Tamara,
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
La disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, è prevista dall’articolo 752 del codice civile. Ai sensi della suddetta disposizione ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta.
Ciascun coerede quindi è tenuto al pagamento dei debiti, soltanto in proporzione della sua quota.
E’ ovvio che i debiti reciproci si compensano …