Detraibilità spese funebri

Per spese funebri detraibili si intendono quelle che servono per lo svolgimento del funerale, come ad es. il trasporto funebre al cimitero o al crematorio, l’onoranza funebre, le spese per la tanatocosmesi, quelle per le operazioni cimiteriali connesse con la sepoltura o la cremazione ma inserite nella fattura della impresa funebre.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali per esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
Risposta
Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

E’ fondamentale per la detrazione che le spese funebri rispondano al criterio di attualità rispetto all’evento Risoluzione n 944 del 28 luglio 1976.
Sono quindi escluse sia spese anticipate (ad es. l’acquisto di una concessione di un manufatto preventivamente eseguito, le operazioni di estumulazione o esumazione postume alla sepoltura, ecc.
Sono anche escluse, attualmente, le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio quelle di previdenza funeraria.

Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela (mentre fino ad allora non era così).

Venne così superato il requisito del vincolo parentale fra il defunto e chi sostiene la spesa, rimasto in vigore fino alle dichiarazioni del 2015 sui redditi 2014.
E’ però essenziale che il documento fiscale rilasciato dall’impresa funebre indichi il codice fiscale della persona intestataria.
Se la fattura è intestata a una sola persona, la detrazione spese funebri può comunque essere applicata agli eventuali altri soggetti che abbiano contribuito alle spese. Nel caso quindi la fattura dell’impresa funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario della fattura) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
In caso di rilascio di fattura-ricevuta fiscale l’impresa deve inviare le comunicazioni spese funebri?
Risposta
Come previsto dall’articolo 2, del D.M. 30 marzo 1992, la ricevuta fiscale deve contenere i “dati identificativi del cliente” – fra i quali si annovera anche il codice fiscale – solo nel caso in cui il documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale utile alla detrazione della spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR. Pertanto, se l’impresa di servizi funebri rilascia una fattura-ricevuta fiscale con l’indicazione dei dati identificativi del cliente, è tenuta a comunicare tali dati all’Agenzia delle entrate ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016.
Se, invece, l’impresa di servizi funebri rilascia una ricevuta fiscale priva degli elementi identificativi del cliente, non può trasmettere i dati all’Agenzia in quanto non dispone di una delle informazioni essenziali per la compilazione della comunicazione, ossia il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa detraibile. In tale ultima ipotesi, peraltro, il documento fiscale che non riporti i dati identificativi di chi ha sostenuto la spesa non consentirebbe al cliente stesso di portare in detrazione la spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto se provato con sistemi di tracciabilità e quindi con:
– versamento bancario o postale;
– ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. carta di credito).
L’utilizzo del mezzo tracciabile è dimostrato dal contribuente mediante prova cartacea della transazione/pagamento con:
ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPaA.

Spese funebri: quanto si può detrarre?

A prescindere in questo momento dai ragionamenti che poi faremo in base al reddito dell’intestatario della fattura, la detrazione riguarda la somma di 1.550 euro per ciascun funerale pagato nel corso di ogni anno solare.
Ciò significa che i 1.550 euro non corrispondono al quantum effettivo che si sottrae dall’imposta lorda, ma alla soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%.

Le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito.

L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente.
Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione:
– fino al 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese (tutte, anche le spese funebri calcolate al massimo in 1550 euro/funerale) rimane invariata al 100%;
– da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
– oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.

A titolo d’esempio e supponendo di avere in detraibilità al 19% le sole spese per un funerale:

– reddito complessivo dell’intestatario fattura 60.000 euro: detrazione del 19% di 1550 euro (anche se la fattura del funerale è di 4.000 euro). Quindi detrazione di 294,50 euro.
– reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari al 95,83% .
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato un funerale 4000€, la quota ammessa in detrazione è di 1.550 euro, e la detraibile è 1.485,36€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 282,22€ (19%).

In precedenti moduli 730 le spese funebri sono da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14”
Cosicché, nel Modello 730 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato il codice “14” nella colonna 1 e la spesa nella colonna 2.
Oltretutto va precisato che tale soglia è riferita a ciascun decesso, non al singolo contribuente che versa l’importo. In altri termini, per ciascun decesso la detrazione massima spettante equivarrà a 294,5 euro (ossia il 19% di 1.550), da spartire, eventualmente, fra tutti quelli che hanno sostenuto la spesa. Qualora poi vi fossero stati più decessi nell’arco dello stesso anno, sarà sufficiente compilare più righi tra l’E8 e l’E12, ovviamente in riferimento a ciascuno di essi, indicando poi il medesimo codice di spesa “14” con a fianco il relativo importo.

Ricordiamo ancora una volta che l’importo massimo detraibile per ciascun decesso è del 19% di 1.550,00 euro.
Inoltre vale il criterio di cassa e cioé se anche il decesso è avvenuto nel corso dell’anno 2020, ad es. a dicembre, ma il pagamento è avvenuto a gennaio 2021, ciò ch econta è la data del pagamento e quindi la detrazione spetta per l’anno di imposta 2021.
Più persone possono concorrere al pagamento delle spese di un funerale. In tal caso resta sempre fermo il limite totale di detraibili in 1550 euro, ma ognuno avrà diritto ad una sola parte di detrazione, in genere in proporzione tra quanto pagato e il limite massimo di detraibilità.
Se, invece vi dovessero essere più decessi nello stesso anno, con relativi pagamenti sempre nello stesso anno, è possibile procedere a detrazione per ciascuno dei decessi. E quindi, caso di più decessi, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.

Obblighi di comunicazione dei dati relativi alle spese funebri per l’impresa funebre

I soggetti (imprese funebri) che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.
NORME

  • Provvedimento del 16 ottobre 2020 – pdf – Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (pubblicato il 16/10/2020)
  • Decreto del 13 gennaio 2016 – pdf – Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata
  • Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 (Pubblicato il 19/02/2016)

Per il software di compilazione, di controllo e le specifiche tecniche si consiglia il link dell’Agenzia Entrate raggiungibile con VEDI

259 thoughts on “Detraibilità spese funebri

  1. Salve ,a gennaio del 2017 è morta mia mamma,le spese le abbiamo pagate in 6 insieme ai miei fratelli,ma la fattura è intestata solo a me.Per non avere storie anche se si tratta di una cifra irrisoria ,volevo dividere con tutti la detrazione irpef,al caf della cgl mi hanno detto che posso scaricarla solo io che è intestata la fattura e poi metterci d’accordo tra di noi per dividere ,mentre a un mio fratello gli hanno detto che ognuno può scaricare la sua parte,eventualmente se mio fratello ha ragione come si deve procedere? Ho letto qui che dovrei fare una dichiarazione da allegare con la fattura per ogni fotocopia,se si come devo fare questa dichiarazione? cosa devo scriverci?Tenendo conto che ognuno di noi fa la dichiarazione dei redditi in posti diversi.Grazie

    1. Segua il consiglio del suo CAF CGIL è molto più semplice. Stiamo parlando del 19% di 1550 euro. Se siete in sei 50 euro circa a testa. Detragga lei è dia i soldi agli altri.

  2. buongiorno, ho questo quesito: servizio funebre per bimba nata morta, quindi priva di codice fiscale… fattura emessa al padre. Come fare per l’invio all’agenzia entrate della relativa spesa?
    grazie

        1. x Cristina.
          certo, ma se non è stato rilasciato il Codice fiscale, non se lo può certo inventare. Per cui ponga la domanda all’Agenzia delle Entrate per correggere le istruzioni del software o rispondere con una FAQ in materia

      1. Buongiorno,
        Se ho una fattura di un funerale del 2019 di 1760€ ,ma il pagamento viene effettuato a rate suddivise così:due rate nel 2019 e le altre 10 nel 2020,quanto posso detrarre nel 730/2020?

  3. Salve sono di Torino e quando morirò vorrei donare il corpo alla scienza, qui si può ma mi hanno detto che sarebbe a mio carico il costo del trasferimento al centro destinato a ricevere i corpi. Chi può fare questo stradferimento è con quali costi, il funerale non mi interessa sarebbe solo il trasferimento della salma da un punto all’altr Della città. Grazie

    1. X Manuela,

      le norme di categorico riferimento sono:

      1) Capo VI D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

      2) art. 32 T.U. Leggi sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933 n. 1592

      3) art. 1 comma 7-bis legge 28 febbraio 2001 n. 26

      4) art. 3, commi 3 e 4 l. 1° aprile 1999, n. 91

      Oggi tutti i trasporti funebri sono odinariamente a titolo oneroso per l’utenza del servizio fatti salvi i casi di:

      – indigenza/vita sola

      – famiglia in stato di bisogno

      – disinteresse del famigliari (si configura il c.d. disinteresse quando manchino i sogetti giuridicamente obbligati, cioè i congiunti sino al sesto grado di parentela oppure se questi, seppur presenti, manifestino l’inconfutabile animus di non provedere spontaneamente).

      – trasporto necroscopico ex art. 16 comma 1 lett. b) D.P.R. n. 285/1990 disposto dalla pubblica autorità e d’ufficio per imprescindibili ed improcrastinabili ragioni igienico-sanitarie (es. decesso su pubblica via o in luogo pubblico).

      L’onere del semplice trasferimento presso l’istituto di medicina legale o comunque la struttura atta a ricever il cadavere, pertanto, è a carico del defunto o dei suoi congiunti.

  4. Mia mamma è deceduta a Dicembre 2017, tutte le spese funerarie circa € 4.450,00 con fatture intestate a me, io nel 2017 ho lavorato solo un mese non esiste un metodo per recuperare le spese, visto che ho dato fondo ai risparmi e sono ancora disoccupato?
    Grazie per una risposta

  5. ciao purtroppo lunedì di Pasquetta mia madre ci ha lasciato a 58 anni. purtroppo io mio fratello e mio padre non abbiamo un lavoro fisso ma io e mio fratello lavoriamo a chiamata e prendiamo sui 600 euro . le spese del funerale sono state di 2500 euro ma parlando al caf la signorina mi ha detto che se non ho di cui pagare le tasse cioè se non ho uno stipendio e un reddito non potrò riavere indietro le spese detraibili. come si può fare nel mio caso?una persona tipo me o mio fratello può presentare la dichiarazione dei redditi comunque?cosa succede in questi casi?

    1. X cherry1987
      Tieni conto che la detrazione si calcola nel 19% di 1550 euro. Cioè stiamo parlando di meno di 300 euro a funerale.
      Ciò premesso vedi come funziona col reddito dell’intero 2017 lo saprai solo a fine anno e per la dichiarazione che si farà l’anno prossimo. Sotto gli 8000 euro di reddito lordo annuo ho proprio idea che non ci sia convenienza

  6. Buongiorno,
    sono lavoratore dipendente con moglie e figlio a carico. Mia moglie e’ titolare di pensione minima di invalidita’ e non ha altri redditi e mio figlio e disoccupato. Nel 2016 e’ venuto a mancare mio padre ma la fattura e’ stata intestata a mia moglie e il pagamento e’ avvenuto in contanti. Mi pare di aver capito leggendo che io non posso portarla in detrazione sul 730 perche’ intestata a mia moglie. E mia moglie non puo’ detrarla per che non puo fare il 730 dato che non supera il reddito di 8300 euro annui. Corretto? Se si, ci sono eventualmente altri altri modi per usufruire della detrazione? Grazie.

    1. X Mimmo
      Può detrarla anche lei dalla sua dichiarazione dei redditi. Con una dichiarazione di sua moglie che attesta che lei ne ha pagato una parte. Ad es. se avesse fattura di 2500 euro sua moglie può attestare sul retro della fattura che lei stessa ha versato 900 euro e lei 1600 euro. Può portare in detrazione massimo 1550 euro.

  7. Sono uno studio commercialista e devo inviare all’Agenzia delle Entrate una fattura intestata al defunto stesso in quanto la spesa è sostenuta da lui stesso però il programma mi dice che non è possibile inviare fatture intestate al defunto stesso e l’Agenzia delle Entrate non sa dirmi cosa fare. A qualcuno è mai capitato un caso simile?

    1. x Barbara
      qual’è il caso?
      a) persona XY che ordina un funerale per WZ e poi nel frattempo muore? In questa maniera il servizio risulta ordinato da XY, ma c’è qualcuno che ha pagato la fattura, diverso da tutti. Quindi è questo qualcuno che può detrarsi la spese funebre.
      b) XY in procinto di morire ordina il proprio funerale. Poi pensa bene di andarsene al Creatore. Anche in questo caso c’è chi ha pagato e conseguentemente ha titolo lui a detrarre la spesa funebre.

      1. io ho un caso simile a barbara, il de cuius tutelato, ha lasciato i soldi per pagarsi il funerale, il giudice ha autorizzato l’avvocato a pagare, e la fattura è stata emessa intestata al defunto. il de cui deve fare l’unico,può quindi scaricarla?

        1. x Eleonora
          mi spiace, ma non sono un esperto fino a questo punto.
          L’unica cosa che so è che la capacità di agire cessa con la morte. Per cui non può essere intestata una fattura ad una persona deceduta. Semmai potrà essere intestata a redi de de cuius, se materialmente i soldi per pagare il funerale sono prelevati da quel conto corrente. Per cui la detrazione ha un senso per definire la massa ereditaria. Invece i redditi del de cuius dovrebbero concludersi alla data de decesso e quindi la fattura per il funerale, anche se pagata dal suo conto corrente, non dovrebbe essere detratta dal suo 740.
          Molti condizionali perché non ho certezze, ma i principi che Le ho esposto possono essere utili per ragionarne con il suo commercialista o per porre un quesito all’Agenzia delle Entrate

  8. LA FATTURA PER UNA PRESTAZIONE GRATUITA ( FAMILIARE DIRETTO )
    DEVE ESSERE EMESSA ? CON QUALE IMPORTO ? NON AVENDO PERCEPITO NESSUN
    COMPENSO ?

  9. Buongiorno
    mio fratello è venuto a mancare nel 1994…. quest’anno abbiamo effettuato la cremazione per spostarlo da una regione all’altra…volevo sapere la spesa per l’urna è deducibile dal 730? E le altre spese?? Grazie

  10. Buonasera, chiedo solo un’informazione. Mia sorella è morta nel 2012. Ora dovrei fare la tomba di marmo, attualmente è posta in terra. Posso detrarre la spesa?

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