Detraibilità spese funebri

Per spese funebri detraibili si intendono quelle che servono per lo svolgimento del funerale, come ad es. il trasporto funebre al cimitero o al crematorio, l’onoranza funebre, le spese per la tanatocosmesi, quelle per le operazioni cimiteriali connesse con la sepoltura o la cremazione ma inserite nella fattura della impresa funebre.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali per esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
Risposta
Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

E’ fondamentale per la detrazione che le spese funebri rispondano al criterio di attualità rispetto all’evento Risoluzione n 944 del 28 luglio 1976.
Sono quindi escluse sia spese anticipate (ad es. l’acquisto di una concessione di un manufatto preventivamente eseguito, le operazioni di estumulazione o esumazione postume alla sepoltura, ecc.
Sono anche escluse, attualmente, le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio quelle di previdenza funeraria.

Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela (mentre fino ad allora non era così).

Venne così superato il requisito del vincolo parentale fra il defunto e chi sostiene la spesa, rimasto in vigore fino alle dichiarazioni del 2015 sui redditi 2014.
E’ però essenziale che il documento fiscale rilasciato dall’impresa funebre indichi il codice fiscale della persona intestataria.
Se la fattura è intestata a una sola persona, la detrazione spese funebri può comunque essere applicata agli eventuali altri soggetti che abbiano contribuito alle spese. Nel caso quindi la fattura dell’impresa funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario della fattura) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
In caso di rilascio di fattura-ricevuta fiscale l’impresa deve inviare le comunicazioni spese funebri?
Risposta
Come previsto dall’articolo 2, del D.M. 30 marzo 1992, la ricevuta fiscale deve contenere i “dati identificativi del cliente” – fra i quali si annovera anche il codice fiscale – solo nel caso in cui il documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale utile alla detrazione della spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR. Pertanto, se l’impresa di servizi funebri rilascia una fattura-ricevuta fiscale con l’indicazione dei dati identificativi del cliente, è tenuta a comunicare tali dati all’Agenzia delle entrate ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016.
Se, invece, l’impresa di servizi funebri rilascia una ricevuta fiscale priva degli elementi identificativi del cliente, non può trasmettere i dati all’Agenzia in quanto non dispone di una delle informazioni essenziali per la compilazione della comunicazione, ossia il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa detraibile. In tale ultima ipotesi, peraltro, il documento fiscale che non riporti i dati identificativi di chi ha sostenuto la spesa non consentirebbe al cliente stesso di portare in detrazione la spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto se provato con sistemi di tracciabilità e quindi con:
– versamento bancario o postale;
– ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. carta di credito).
L’utilizzo del mezzo tracciabile è dimostrato dal contribuente mediante prova cartacea della transazione/pagamento con:
ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPaA.

Spese funebri: quanto si può detrarre?

A prescindere in questo momento dai ragionamenti che poi faremo in base al reddito dell’intestatario della fattura, la detrazione riguarda la somma di 1.550 euro per ciascun funerale pagato nel corso di ogni anno solare.
Ciò significa che i 1.550 euro non corrispondono al quantum effettivo che si sottrae dall’imposta lorda, ma alla soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%.

Le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito.

L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente.
Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione:
– fino al 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese (tutte, anche le spese funebri calcolate al massimo in 1550 euro/funerale) rimane invariata al 100%;
– da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
– oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.

A titolo d’esempio e supponendo di avere in detraibilità al 19% le sole spese per un funerale:

– reddito complessivo dell’intestatario fattura 60.000 euro: detrazione del 19% di 1550 euro (anche se la fattura del funerale è di 4.000 euro). Quindi detrazione di 294,50 euro.
– reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari al 95,83% .
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato un funerale 4000€, la quota ammessa in detrazione è di 1.550 euro, e la detraibile è 1.485,36€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 282,22€ (19%).

In precedenti moduli 730 le spese funebri sono da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14”
Cosicché, nel Modello 730 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato il codice “14” nella colonna 1 e la spesa nella colonna 2.
Oltretutto va precisato che tale soglia è riferita a ciascun decesso, non al singolo contribuente che versa l’importo. In altri termini, per ciascun decesso la detrazione massima spettante equivarrà a 294,5 euro (ossia il 19% di 1.550), da spartire, eventualmente, fra tutti quelli che hanno sostenuto la spesa. Qualora poi vi fossero stati più decessi nell’arco dello stesso anno, sarà sufficiente compilare più righi tra l’E8 e l’E12, ovviamente in riferimento a ciascuno di essi, indicando poi il medesimo codice di spesa “14” con a fianco il relativo importo.

Ricordiamo ancora una volta che l’importo massimo detraibile per ciascun decesso è del 19% di 1.550,00 euro.
Inoltre vale il criterio di cassa e cioé se anche il decesso è avvenuto nel corso dell’anno 2020, ad es. a dicembre, ma il pagamento è avvenuto a gennaio 2021, ciò ch econta è la data del pagamento e quindi la detrazione spetta per l’anno di imposta 2021.
Più persone possono concorrere al pagamento delle spese di un funerale. In tal caso resta sempre fermo il limite totale di detraibili in 1550 euro, ma ognuno avrà diritto ad una sola parte di detrazione, in genere in proporzione tra quanto pagato e il limite massimo di detraibilità.
Se, invece vi dovessero essere più decessi nello stesso anno, con relativi pagamenti sempre nello stesso anno, è possibile procedere a detrazione per ciascuno dei decessi. E quindi, caso di più decessi, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.

Obblighi di comunicazione dei dati relativi alle spese funebri per l’impresa funebre

I soggetti (imprese funebri) che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.
NORME

  • Provvedimento del 16 ottobre 2020 – pdf – Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (pubblicato il 16/10/2020)
  • Decreto del 13 gennaio 2016 – pdf – Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata
  • Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 (Pubblicato il 19/02/2016)

Per il software di compilazione, di controllo e le specifiche tecniche si consiglia il link dell’Agenzia Entrate raggiungibile con VEDI

259 thoughts on “Detraibilità spese funebri

  1. visionando il modello unico 2015 di mia zia ho trovato una situazione alquanto strana.
    premesso che mia zia è disoccupata ed a carico fiscale del marito, quest’ultimo è deceduto il 4/12/2014 e le pompe funebri emettevano fattura di € 2000 intestata a mia zia in data 22/12/2014.
    nel modello unico 2015 di mio zio, presentato dal coniuge per avvenuto decesso, ritrovo nel quadro RP lo scarico della fattura del funerale dello stesso zio ( perché intestata al coniuge a carico, come spiega il commercialista).
    è possibile scaricare la fattura del proprio funerale, perché intestata al coniuge a carico??… non credo.

    1. x Ignazio
      a nostro avviso la detrazione non va nel 740 del defunto, ma in quella di chi ha effettivamente pagato, avendone la capienza (e nel suo caso non ce l’ha non avendo redditi).

  2. Le spese funebri di mio fratello (di cui io sono erede) sono state pagate tramite bonifico da un conto cointestato a tutti gli eredi (3 in tutto). La spese verrà portata in detrazione da me per 2/3 e da un altro erede per 1/3. E’ corretto far intestare la fattura a me e all’altro erede o deve essere comunque intestata a tutti gli eredi? In entrambi i casi è necessario, il prossimo anno, allegare una dichiarazione con la percentuale di spesa effettiva sostenuta da me e dall’altro erede?
    Grazie

    1. x Anna Maria
      1. Non rileva, ai fini detrazione fiscale, essere o meno eredi. Rileva solo il grado di parentela.
      2. La detrazione massima ammissibile per l’intero funerale (quindi per le due persone che detraggono e di circa 1550 euro).
      E devono corrispondere a quanto effettivamente ciascuno ha provveduto a pagare, con prova del pagamento.
      3. Se il conto corrente da cui si è provveduto al pagamento è cointestato è necessaria la dichiarazione dell’effettiva parte di spesa sostenuta da ciascuno, indipendentemente dalla intestazione della fattura.
      Dal punto di vista logico la fattura può essere intestata a chi provvede al pagamento della spesa maggiore.

  3. Buon giorno,
    nel dicembre 2014 ho sostenuto le spese per il funerale di mia sorella che ho potuto portare in detrazione nel 730 2015 solo in parte in quanto parzialmente incapiente.
    La fattura per il marmista è stata emessa in data gennaio 2015. Posso portarla in detrazione nella prossima dichiarazione anche se relativa allo stesso evento, ovviamente entro il limite complessivo dei 1549 Euro?
    Grazie
    Giulio

    1. x Giulio. Riteniamo di no per la parte riguardante il marmista. La detrazione va collegata all’evento luttuoso e nella sua immediatezza (funerale), cosa che Lei ha già fatto.

  4. Ciao a tutti, potrei sapere se la spesa per il decesso della suocera, e documentata con 2 distinte fatture, una per la figlia e una per il genero, può essere detratta da entrambi cmq nei limiti dei 1549,37 complessivi anche se le fatture hanno un importo totale superiore?
    Grazie

  5. L’anno scorso è deceduta mia zia, celibe e sorella di mio padre ancora vivente, e sono stato io a pagare le spese funerarie. Posso detrarre le spese funerarie nel 730/2015?
    Grazie

    1. x Salvatore
      La detrazione riguarda la dichiarazione dei redditi dell’anno nel quale è avvenuto il decesso e con pagamento effettuato nello stesso anno. Nel suo caso anno 2014.
      Lei non può detrarre le spese funebri di uno zio. I rapporti di parentela per i quali è ammessa la detrazione sono i seguenti:
      ———
      Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:
      il coniuge
      i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
      i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
      gli adottanti
      i fratelli e le sorelle
      i generi e le nuore
      il suocero e la suocera.

  6. purtroppo ho pagato con assegno solo 650 euro. le altre quote le hanno pagate le mie 2 sorelle. mi hanno detto però che potrei usufruire della detrazione durante la successione, facendo scalare l’importo dalle tasse di successione. E’ vero?

    1. x Donatella:
      Per la detrazione fiscale ai fini del 740, che era oggetto della sua prima domanda, non è quindi possibile sulla dichiarazione dei redditi di suo marito (e in ogni caso, anche se avesse pagato suo marito, poteva detrarre solo una parte e – nell’insieme di tutti coloro che fanno la detrazione – non superiore al limite che è oggi poco più di 1500 euro (cioé 3 milini di vecchie lire).
      Circa la denuncia di successione la normativa è diversa. Ma comunque non vedo particolari possibilità, visto che la deducibilità in totale dall’asse ereditario è di circa 1050 euro (cioé 2 milioni di vecchie lire). Ecco riportata la norma:

      Dal TU sulle successioni e donazioni, cioé D.Lgs. 346/1990
      Art. 20 Passività deducibili
      1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell’art. 24.
      2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.

      Art. 24 Spese mediche e spese funerarie
      1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione.
      2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.

  7. a luglio è deceduta mia mamma. la fattura del funerale è intestata a me e io sono fiscalmente a carico di mio marito. posso detrarre le spese funebri dal 730 di mio marito?

    1. x Donatella.
      Non c’entra nulla essere o meno a carico del marito.
      Anche suo marito poteva detrarre la fattura (addirittura intera) per il funerale di sua suocera, ma se era intestata a lui e lui provava di averla pagata (oggi esiste il sistema di tracciabilità dei pagamenti di un certo importo).
      Per come si sono messe le cose se avete un conto corrente bancario co-intestato e avete pagato con quello basta fare una dichiarazione da parte di suo marito che ha pagato le spese funebri per una certa somma, ad es. 1600 euro se il funerale è costato 3000 euro. Dichiarazione confermata da lei sulla fattura.
      Poi suo marito mette in detrazione l’importo.
      Se non avete fatto così, ma figura pagato dal conto corrente intestato al marito una fattura intestata a lei direi che potrebbe andare bene egualmente (facendo la dichiarazione di cui sopra).
      Non si può fare molto se il pagamento è avvenuto per contanti (vietato oltre una certa soglia).

  8. E’ morta mia nonna, mio padre,l’unico figlio, ha solo redditi di pensione minima e non paga irpef, posso scaricarmi io nipote la spese funerarie?

    1. x Alessandro.
      No non si può.
      In primis perché ha diritto a detrarre chi ha certi legami di parentela (vedasi sotto per i legami ammessi).
      E poi perché detrae chi effettivamente sostiene le spese.
      ———
      Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:

      il coniuge
      i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
      i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
      gli adottanti
      i fratelli e le sorelle
      i generi e le nuore
      il suocero e la suocera.

  9. Buongiorno, lo scorso anno è deceduto mio padre. La fattura del funerale è stata intestata a me e siamo in diversi eredi (8), se io scarico l’importo consentito di € 1549,37 dalla mia dichiarazione annuale 730, e poi accredito la stessa somma sul conto corrente intestato a tutti gli eredi, faccio la cosa giusta?
    Grazie e cordiali saluti.

    1. x Gerardo Restaino.
      Se la fattura a lei intestata è stata pagata da lei, ovvero dal suo conto corrente bancario personale (o con mezzi che garantiscano la tracciabilità del pagamento, che è superiore a 1000 euro), Lei avrà il diritto ad una detrazione del 19% della cifra di 1549,37 euro, cioé dovrà pagare Lei meno tasse per 294,38 euro.
      Se ciascuno degli 8 eredi contribuisce al pagamento, è corretto che lei restituisca a ciascuno degli altri 7 oltre a lei la somma di 36,8 euro.
      Il modo lo valuti lei. E’ ovvio che però ognuno avrà diritto alla detrazione se ha concorso in modo proporzionale al pagamento del funerale.
      Se, invece, il funerale è stato pagato dal conto correte intestato agli eredi, la intestazione della fattura è sbagliata. Non doveva essere intestata a lei.
      Per risolvere a posteriori la cosa, potrebbe fare un versamento da suo conto corrente a quello intestato agli eredi.
      Comunque, per le cifre in gioco, non vale la pena diventare matti più di tanto, basta accordarsi con gli altri coeredi e alla prima occasione riconoscere il dovuto.

  10. buongiorno, purtroppo nel 2014 è deceduto mio padre… la fattura è intestata a me… potrei sapere in che rigo del 730 di quest’anno va inserita questa spesa? grazie

    1. x Manuela:
      per le spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell’art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando
      in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 14

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