Per spese funebri detraibili si intendono quelle che servono per lo svolgimento del funerale, come ad es. il trasporto funebre al cimitero o al crematorio, l’onoranza funebre, le spese per la tanatocosmesi, quelle per le operazioni cimiteriali connesse con la sepoltura o la cremazione ma inserite nella fattura della impresa funebre.
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Domanda
Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali per esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
Risposta
Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.
E’ fondamentale per la detrazione che le spese funebri rispondano al criterio di attualità rispetto all’evento Risoluzione n 944 del 28 luglio 1976.
Sono quindi escluse sia spese anticipate (ad es. l’acquisto di una concessione di un manufatto preventivamente eseguito, le operazioni di estumulazione o esumazione postume alla sepoltura, ecc.
Sono anche escluse, attualmente, le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio quelle di previdenza funeraria.
Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela (mentre fino ad allora non era così).
Venne così superato il requisito del vincolo parentale fra il defunto e chi sostiene la spesa, rimasto in vigore fino alle dichiarazioni del 2015 sui redditi 2014.
E’ però essenziale che il documento fiscale rilasciato dall’impresa funebre indichi il codice fiscale della persona intestataria.
Se la fattura è intestata a una sola persona, la detrazione spese funebri può comunque essere applicata agli eventuali altri soggetti che abbiano contribuito alle spese. Nel caso quindi la fattura dell’impresa funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario della fattura) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.
Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
In caso di rilascio di fattura-ricevuta fiscale l’impresa deve inviare le comunicazioni spese funebri?
Risposta
Come previsto dall’articolo 2, del D.M. 30 marzo 1992, la ricevuta fiscale deve contenere i “dati identificativi del cliente” – fra i quali si annovera anche il codice fiscale – solo nel caso in cui il documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale utile alla detrazione della spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR. Pertanto, se l’impresa di servizi funebri rilascia una fattura-ricevuta fiscale con l’indicazione dei dati identificativi del cliente, è tenuta a comunicare tali dati all’Agenzia delle entrate ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016.
Se, invece, l’impresa di servizi funebri rilascia una ricevuta fiscale priva degli elementi identificativi del cliente, non può trasmettere i dati all’Agenzia in quanto non dispone di una delle informazioni essenziali per la compilazione della comunicazione, ossia il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa detraibile. In tale ultima ipotesi, peraltro, il documento fiscale che non riporti i dati identificativi di chi ha sostenuto la spesa non consentirebbe al cliente stesso di portare in detrazione la spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto se provato con sistemi di tracciabilità e quindi con:
– versamento bancario o postale;
– ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. carta di credito).
L’utilizzo del mezzo tracciabile è dimostrato dal contribuente mediante prova cartacea della transazione/pagamento con:
ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPaA.
Spese funebri: quanto si può detrarre?
A prescindere in questo momento dai ragionamenti che poi faremo in base al reddito dell’intestatario della fattura, la detrazione riguarda la somma di 1.550 euro per ciascun funerale pagato nel corso di ogni anno solare.
Ciò significa che i 1.550 euro non corrispondono al quantum effettivo che si sottrae dall’imposta lorda, ma alla soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%.
Le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito.
L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente.
Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione:
– fino al 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese (tutte, anche le spese funebri calcolate al massimo in 1550 euro/funerale) rimane invariata al 100%;
– da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
– oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.
A titolo d’esempio e supponendo di avere in detraibilità al 19% le sole spese per un funerale:
– reddito complessivo dell’intestatario fattura 60.000 euro: detrazione del 19% di 1550 euro (anche se la fattura del funerale è di 4.000 euro). Quindi detrazione di 294,50 euro.
– reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari al 95,83% .
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato un funerale 4000€, la quota ammessa in detrazione è di 1.550 euro, e la detraibile è 1.485,36€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 282,22€ (19%).
In precedenti moduli 730 le spese funebri sono da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14”
Cosicché, nel Modello 730 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato il codice “14” nella colonna 1 e la spesa nella colonna 2.
Oltretutto va precisato che tale soglia è riferita a ciascun decesso, non al singolo contribuente che versa l’importo. In altri termini, per ciascun decesso la detrazione massima spettante equivarrà a 294,5 euro (ossia il 19% di 1.550), da spartire, eventualmente, fra tutti quelli che hanno sostenuto la spesa. Qualora poi vi fossero stati più decessi nell’arco dello stesso anno, sarà sufficiente compilare più righi tra l’E8 e l’E12, ovviamente in riferimento a ciascuno di essi, indicando poi il medesimo codice di spesa “14” con a fianco il relativo importo.
Ricordiamo ancora una volta che l’importo massimo detraibile per ciascun decesso è del 19% di 1.550,00 euro.
Inoltre vale il criterio di cassa e cioé se anche il decesso è avvenuto nel corso dell’anno 2020, ad es. a dicembre, ma il pagamento è avvenuto a gennaio 2021, ciò ch econta è la data del pagamento e quindi la detrazione spetta per l’anno di imposta 2021.
Più persone possono concorrere al pagamento delle spese di un funerale. In tal caso resta sempre fermo il limite totale di detraibili in 1550 euro, ma ognuno avrà diritto ad una sola parte di detrazione, in genere in proporzione tra quanto pagato e il limite massimo di detraibilità.
Se, invece vi dovessero essere più decessi nello stesso anno, con relativi pagamenti sempre nello stesso anno, è possibile procedere a detrazione per ciascuno dei decessi. E quindi, caso di più decessi, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.
Obblighi di comunicazione dei dati relativi alle spese funebri per l’impresa funebre
I soggetti (imprese funebri) che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.
NORME
- Provvedimento del 16 ottobre 2020 – pdf – Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (pubblicato il 16/10/2020)
- Decreto del 13 gennaio 2016 – pdf – Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata
- Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 (Pubblicato il 19/02/2016)
Per il software di compilazione, di controllo e le specifiche tecniche si consiglia il link dell’Agenzia Entrate raggiungibile con VEDI
Buongiorno,
dopo il decesso di mia zia (sorella di mia madre) la fattura per le spese funebri è stata intestata a mia madre che pero’ non ha reddito ed è a carico di mio padre. Avendo mia madre e mio padre conto cointestato, è possibile la detrazione? Dovrei chiedere all’impresa funebre la modifica della fattura (non so se possibile essendo del 2013)? O basterebbe una dichiarazione congiunta dei miei genitori con la specifica della percentuale pagata da ognuno? Cosa mi consigliate?
X Andrea
Suggeriamo dichiarazione di ripartizione del pagamento. Ad es. 90% al padre e 10% a madre.
si possono detrarre le spese per estumulazione?? grazie
Per Laura
Se si tratta di estumulazione di xy e lei è familiare di xy no. Le spese funebri detraibili sono solo quelle che sono ella immediatezza del decesso e per provvedere al funerale di xy.
buongiorno;
vorrei sapere: mio padre e’ deceduto il 10/05/2014 ed il comune ha emesso a nome di mia sorella, abitante nella stessa abitazione di mio padre e mia madre (in vita), la ricevuta per i diritti e quant’altro per il posto cimiteriale;
ora premesso il tetto dei 15xx,xx € su cui il 19%, vorrei sapere se posso provvedere io al pagamento della cifra al 100% in qualita’ di fratello e figlio di mio padre, in quanto essendo mia sorella incapiente nel reddito, l’anno prossimo non recupera nulla, mentre io ho un reddito sufficiente al recupero.
se questo pagamento per intero e’ possibile
1)debbo fare fare la dichiarazione dietro all’originale della fattura emessa dal comune?
2)cosa esattamente va’ scritto ?
3)devo pagare con bonifico bancario fatto a mio nome verso iban indicato dal comune per il pagamento?
4)portero’ questa fattura con l’attestazione di pagamento in detrazione con 730 io l’anno prossimo ?
grazie infinite per le risposte.Renato
x Renato
Scusi, ma non ha la fattura del funerale?
Può detrarre solo una volta per ciascun funerale e nell’anno del pagamento.
Circa la detrazione delle spese di concessione di un loculo non si ritiene siano detraibili, in quanto la concessione è intestata a sua sorella. Semmai le uniche spese detraibili si ritiene possano essere quelle delle operazioni cimiteriali per la collocazione del feretro del padre al momento del funerale. Invece per quanto riguarda le spese del funerale se Lei dimostra il pagamento della fattura e con la dichiarazione di ambedue nel retro della fattura quietanzata circa la ripartizione della spesa, diremmo che è possibile farlo. Veda qualche commento precedente per lo schema di dichiarazione
spese funebri per mia cognata, della quale io sono stato fino a che è stata in vita il tutore in quanto non capace di intendere e volere, intestate a me le posso detrarre dal 730?
x Massimo
riteniamo che Lei non abbia diritto alla detrazione.
Difatti, come tutore in realtà poteva spendere quattrini della cognata nel suo interesse, ma sempre quattrini dell acognata erano.
Se, invece ha speso quattrini suoi, come appare dalla dichiarazione che la fattura è intestata a lei personalmente, non vi è titolo alla detrazione perché la cognata non rientra tra i familiari per i quali è ammessa la detrazione del pagamento del funerale.
In particolare per le spese funebri si fa riferimento alla lettera d), art. 15 del Tuir, il quale dispone che possono essere detratte le spese funebri, fino ad un massimo di 1.549,37, per ogni decesso relativo a: coniuge, figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, discendenti dei figli, nonni e nonne, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali (art. 433 del codice civile).
La detraibilità della spesa è in capo al soggetto che ha effettuato il pagamento.
Il nostro lettore non potrà quindi detrarre le spese sostenute in relazione al decesso della cognata, in quanto la stessa non rientra tra le persone indicate nel sopra citato articolo del Tuir
Salve, volevo sapere se ci sono più eredi e uno ha preso solo la legittima nel testamento come nipote e l altro ha i 2 terzi del testamento unici eredi.
in caso di esumazione dooo 30 anni dalla morte chi paga si attiene all eredità percepita e quindi paga 1 terzo uno e 2 terzi l altro?
x Natalie
ci sembra del tutto pretestuoso per una spesa limitata quale è quella della esumazione rifarsi ai criteri ereditari. Comunque, se vi è stata accettazione di eredità, conseguentemente si ripartiscono oneri ed onori.
In caso di scelta dell’avente titolo circa a destinazione finale delle spoglie mortali (ad es. le ossa da collocare in cassetta resti e poi conservarle in un ossarietto o in un loculo, compete alla volontà congiunta dei due nipoti.
Buongiorno, vorrei dichiarare le spese funebri relative al decesso di mio suocero avvenuto a luglio dell’anno scorso ma mi ritrovo con le fatture di pagamento intestate a mia moglie che non percepisce alcun reddito ed è completamente a mio carico.
L’addetto del CAAF mi ha comunicato che non posso portare in detrazione queste spese, perchè nonostante mia moglie sia a mio carico, l’intestazione delle fatture non è a mio nome.
Dato che ormai a distanza di un anno ritengo sia impossibile far rifare la fattura, ho letto che forse ci sarebbe una possibiltà ripartendo la spesa e facendo dichiarare a mia moglie che la spesa è stata almeno in parte sostenuta da me (pagamento con bonifico cointestato tra me e mia moglie).
A tal proposito come dovrei comportarmi?
Potrei far inserire “a penna” da mia moglie un annotazione sulla fattura del tipo:
“Io sottoscritta Carla Bianchi Cod.Fisc. XXX dichiaro che la spesa di XXX euro, relativa a questa fattura nr.123 del 25/07/2013 è stata sostenuta da mio marito Paolo Rossi Cod.Fisc. XXX”
Oppure è meglio non scrivere nulla in fattura e allegare una autodichiarazione di mia moglie che certifichi la ripartizione della spesa al 90% da me sostenuta?
Oppure ci sono altre possibilità?
Grazie mille per l’aiuto
x Luca
1. Se il CAF a cui verrà consegnata la fattura ha dei problemi, gli riporti la seguente circolare, vecchia, ma molto chiara in proposito:
Circolare ministeriale Min. Fin. Dir. Gen. Imposte dirette 25-05-1979, n. 26/8/1270
Spese funebri. Limiti di deducibilità. Riferibilità a ciascun decesso.
Pagamenti riportati in più anni. Esclusione di spese sostenute
anticipatamente.
In relazione a talune incertezze segnalate in ordine ai criteri da seguire per la deducibilità delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’art. 433 del Codice
civile nonché degli affiliati, di cui alla lettera e) dell’ art. 10 del DPR 29-9-1973, n. 597, nel testo modificato dall’ art. 5 della legge 13-4-1977, n. 114, questo Ministero precisa quanto segue:
1) Il limite di lire un milione per la deduzione delle spese funebri dal reddito complessivo, previsto dalla richiamata lettera e), non deve intendersi riferito al periodo d’ imposta, ma a ciascun decesso.
2) La deduzione deve comunque rispettare il criterio di cassa che regola, in linea generale, la deducibilità degli oneri di cui al citato art. 10.
Discende dalle suesposte premesse:
a) il predetto limite di lire un milione non può essere superato per effetto di pagamenti della spesa funebre ripartiti in più anni;
b) la spesa funebre va sempre portata in deduzione dal soggetto che l’ha sostenuta – sempreché sostenuta per la morte delle persone previste nella richiamata lettera e) – e con riferimento al periodo in cui è
stata sostenuta.
Si precisa inoltre che la spesa funebre, sempre entro il predetto limite di un milione, può essere deducibile razionatamente dal reddito complessivo di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta
o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso
intestatario del documento. Naturalmente, in queste ipotesi, i singoli partecipanti alla spesa allegheranno alla propria dichiarazione annuale dei redditi fotocopia del documento, così come consentito
dall’ ultimo comma dell’ art. 3 del DPR 29-9-1973, n. 600.
Va infine confermato quanto già precisato in precedenti occasioni da questo Ministero e cioè che le spese funebri previste dalla lettera e) dell’ art. 10 sopra citato devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’ evento cui sono finalizzate, rimanendo pertanto escluse dalle stesse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, spese che
costituiscono normali erogazioni di reddito non rientranti nella previsione legislativa degli oneri deducibili.
2) una possibile dichiarazione è la seguente, da riportare sul retro della fattura originale e quietanziata ( o con allegata la prova del pagamento) da parte dell’intestatario della fattura stessa e si aggiunge controfirmata da chi viene detto che ha concorso al pagamento per gli importi frazionati (ovvio che chi concorre deve essere all’interno di coloro che hanno titolo a detrasela).
Il sottoscritto XY, in qualità di intestatario della fattura n. … del …, relativa a spese funebri di KW, dichiara che la stessa è stata pagata da più persone e specificatamente:
a) quanto a euro XXXXX dal/dalla sottoscritto/a
b) quanto ad euro YYY dal sig. MN, codice fiscale CFCFCFCFCFCF
…
In fede (firma di XY)
e controfirmato da MN
…..
Poi una va in dichiarazione di XY e una in dichiarazione di MN
All’atto del pagamento, l’impresa funebre ha intestato la fattura del decesso di mio suocero a mia moglie che non ha reddito ed è fiscalmente a mio carico con dichiarazione congiunta. Abbiamo pagato con bonifico dal conto cointestato…quindi nell’intestazione risultiamo entrambi.
Ho diritto sul 730 a portare in detrazione le spesi funebri di mio suocero, visto che il mio CAF non vuole inserirmelo nella dichiarazione?
Grazie
x Savino
L’errore parte dalla intestazione della fattura (certo che la impresa funebre poteva consigliarLa diversamente …).
Lei avrebbe avuto titolo a detrarsi la fattura a lei intestata anche per decesso di suocero nei limiti consentiti. Veda il seguente articolo per il dettaglio: https://www.funerali.org/?page_id=7161.
Non ha titolo alla detrazione con fattura intestata a sua moglie a meno che:
1) non sussista dichiarazione sia sua che di sua moglie ad es. nel retro della fattura che specifica quanta parte della fattura intestata a sua moglie è stata effettivamente pagata da Lei marito.
2) riesca a provare attraverso la tracciabilità (assegno, bonifico) che quanto asserito corrisponde a verità.
Grazie per la sollecita risposta. Nel caso in esame ho pagato con assegno bancario che sottoscritto io stesso. L’assegno è stato tratto da conto corrente bancario cointestato a me e mia moglie. Potrebbe quantomeno dichiararsi la compartecipazione alla spesa nella misura del 50% per uno?
X Luciano
Ma se ha firmato lei l’assegno risulta che il pagamento e’ da parte sua. Si potrebbe dire che è al 50% con dichiarazione dei due ma poi occorrerebbe provare la restituzione a lei della sua parte dalla moglie. Questo nel caso di conto cointestato e con potere di firma di ambo o correntisti. Diversamente cioè conto cointestato ma con firma solo del marito dipende da quello che dichiarate come percentuale di pagamento a carico di ognuno. E quindi anche a metà
La fattura relativa alle spese funerarie di mia suocera è stata intestata a mia moglie, la quale risulta priva di reddito e fiscalmente a mio carico. Se lei facesse una autocertificazione per la ripartizione delle spese sostenute, è ammissibile dichiarare (come è nella realtà!) che io ho contribuito per l’intera somma? Se questo non fosse possibile, in quale percentuale massima potrebbe dichiarare che io ho contribuito? Ringrazio per i chiarimenti.
X Luciano
Ha sbagliato la moglie a farsi intestare la fattura. Non c’è una posizione ufficiale della Agenzia delle Entrate x casi come questi. Se lei può provare di ave pagata l’intera somma con meccanismi ricostituì per la tracciabilità come il bonifico ad es. può a nostro avviso con dichiarazione congiunta sua e della moglie a provare la intera detrazione a suo carico.
Le spese di cremazione dei resti non mineralizzati di congiunti ( padre, nonno) possono essere considerate spese funerarie e come tali inserite nelle detrazioni ?
X Piero
Le spese per cremazione resti mortali non sono detraibili