Detraibilità spese funebri

Per spese funebri detraibili si intendono quelle che servono per lo svolgimento del funerale, come ad es. il trasporto funebre al cimitero o al crematorio, l’onoranza funebre, le spese per la tanatocosmesi, quelle per le operazioni cimiteriali connesse con la sepoltura o la cremazione ma inserite nella fattura della impresa funebre.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali per esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
Risposta
Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

E’ fondamentale per la detrazione che le spese funebri rispondano al criterio di attualità rispetto all’evento Risoluzione n 944 del 28 luglio 1976.
Sono quindi escluse sia spese anticipate (ad es. l’acquisto di una concessione di un manufatto preventivamente eseguito, le operazioni di estumulazione o esumazione postume alla sepoltura, ecc.
Sono anche escluse, attualmente, le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio quelle di previdenza funeraria.

Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela (mentre fino ad allora non era così).

Venne così superato il requisito del vincolo parentale fra il defunto e chi sostiene la spesa, rimasto in vigore fino alle dichiarazioni del 2015 sui redditi 2014.
E’ però essenziale che il documento fiscale rilasciato dall’impresa funebre indichi il codice fiscale della persona intestataria.
Se la fattura è intestata a una sola persona, la detrazione spese funebri può comunque essere applicata agli eventuali altri soggetti che abbiano contribuito alle spese. Nel caso quindi la fattura dell’impresa funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario della fattura) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
In caso di rilascio di fattura-ricevuta fiscale l’impresa deve inviare le comunicazioni spese funebri?
Risposta
Come previsto dall’articolo 2, del D.M. 30 marzo 1992, la ricevuta fiscale deve contenere i “dati identificativi del cliente” – fra i quali si annovera anche il codice fiscale – solo nel caso in cui il documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale utile alla detrazione della spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR. Pertanto, se l’impresa di servizi funebri rilascia una fattura-ricevuta fiscale con l’indicazione dei dati identificativi del cliente, è tenuta a comunicare tali dati all’Agenzia delle entrate ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016.
Se, invece, l’impresa di servizi funebri rilascia una ricevuta fiscale priva degli elementi identificativi del cliente, non può trasmettere i dati all’Agenzia in quanto non dispone di una delle informazioni essenziali per la compilazione della comunicazione, ossia il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa detraibile. In tale ultima ipotesi, peraltro, il documento fiscale che non riporti i dati identificativi di chi ha sostenuto la spesa non consentirebbe al cliente stesso di portare in detrazione la spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto se provato con sistemi di tracciabilità e quindi con:
– versamento bancario o postale;
– ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. carta di credito).
L’utilizzo del mezzo tracciabile è dimostrato dal contribuente mediante prova cartacea della transazione/pagamento con:
ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPaA.

Spese funebri: quanto si può detrarre?

A prescindere in questo momento dai ragionamenti che poi faremo in base al reddito dell’intestatario della fattura, la detrazione riguarda la somma di 1.550 euro per ciascun funerale pagato nel corso di ogni anno solare.
Ciò significa che i 1.550 euro non corrispondono al quantum effettivo che si sottrae dall’imposta lorda, ma alla soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%.

Le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito.

L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente.
Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione:
– fino al 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese (tutte, anche le spese funebri calcolate al massimo in 1550 euro/funerale) rimane invariata al 100%;
– da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
– oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.

A titolo d’esempio e supponendo di avere in detraibilità al 19% le sole spese per un funerale:

– reddito complessivo dell’intestatario fattura 60.000 euro: detrazione del 19% di 1550 euro (anche se la fattura del funerale è di 4.000 euro). Quindi detrazione di 294,50 euro.
– reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari al 95,83% .
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato un funerale 4000€, la quota ammessa in detrazione è di 1.550 euro, e la detraibile è 1.485,36€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 282,22€ (19%).

In precedenti moduli 730 le spese funebri sono da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14”
Cosicché, nel Modello 730 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato il codice “14” nella colonna 1 e la spesa nella colonna 2.
Oltretutto va precisato che tale soglia è riferita a ciascun decesso, non al singolo contribuente che versa l’importo. In altri termini, per ciascun decesso la detrazione massima spettante equivarrà a 294,5 euro (ossia il 19% di 1.550), da spartire, eventualmente, fra tutti quelli che hanno sostenuto la spesa. Qualora poi vi fossero stati più decessi nell’arco dello stesso anno, sarà sufficiente compilare più righi tra l’E8 e l’E12, ovviamente in riferimento a ciascuno di essi, indicando poi il medesimo codice di spesa “14” con a fianco il relativo importo.

Ricordiamo ancora una volta che l’importo massimo detraibile per ciascun decesso è del 19% di 1.550,00 euro.
Inoltre vale il criterio di cassa e cioé se anche il decesso è avvenuto nel corso dell’anno 2020, ad es. a dicembre, ma il pagamento è avvenuto a gennaio 2021, ciò ch econta è la data del pagamento e quindi la detrazione spetta per l’anno di imposta 2021.
Più persone possono concorrere al pagamento delle spese di un funerale. In tal caso resta sempre fermo il limite totale di detraibili in 1550 euro, ma ognuno avrà diritto ad una sola parte di detrazione, in genere in proporzione tra quanto pagato e il limite massimo di detraibilità.
Se, invece vi dovessero essere più decessi nello stesso anno, con relativi pagamenti sempre nello stesso anno, è possibile procedere a detrazione per ciascuno dei decessi. E quindi, caso di più decessi, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.

Obblighi di comunicazione dei dati relativi alle spese funebri per l’impresa funebre

I soggetti (imprese funebri) che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.
NORME

  • Provvedimento del 16 ottobre 2020 – pdf – Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (pubblicato il 16/10/2020)
  • Decreto del 13 gennaio 2016 – pdf – Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata
  • Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 (Pubblicato il 19/02/2016)

Per il software di compilazione, di controllo e le specifiche tecniche si consiglia il link dell’Agenzia Entrate raggiungibile con VEDI

259 thoughts on “Detraibilità spese funebri

  1. Buonasera, un mese fa è deceduta mia mamma. Ora devo pagare le spese funebri utilizzando il conto intestato solo a mia mamma. Per detrarre le sese la fattura deve essere intestata a me anche se utilizzo il suo conto o a mia mamma? Grazie.

    1. Riteniamo che la fattura debba essere intestata a lei Adriana e pagata dal suo conto corrente bancario.
      In genere un conto corrente bancario di persona defunta viene bloccato dalla banca in attesa di conoscere chi sono gli eredi.
      A nostro avviso non si può intestare una fattura ad una persona defunta per il suo funerale.

  2. Buon giorno,

    Durante l’anno scorso è venuta a mancare la zia di mio padre. Le pompe funebri hanno intestato la fattura a mio padre, ma lui (non essendo pratico di APP bancarie per il pagamento) ha fatto fare il pagamento da un conto corrente intestato a me, e poi chiuso alcuni mesi dopo.
    é sufficiente la comprovante di pagamento per procedere?

    1. x Gabriele Speciale
      per procedere a cosa? Se pensa alla detrazione spese funebri lei dimostra di aver pagato il funerale e quindi la detrazione spetta lei, annotando nella fattura emessa e controfirmandolo da suo padre oltre che da lei che l’intero importo è stato pagato da lei. Suo padre non può detrarre perché non può provare di essere stato lui a pagare. Poi la soluzione migliore per evitare che l’agenzia entrate contesti in casi come questi è quella di fa rifare la fattura intestata a lei prima del pagamento ….

  3. Buongiorno, è mancata mia mamma alcuni giorni fa, sul suo conto corrente dovrebbero esserci fondi sufficienti per le spese funerarie ma possono usufruire delle detrazioni anche i figli?
    grazie

    1. Di norma, dopo un decesso, viene bloccata dall’istituto bancario la operatività del conto corrente intestato ad un defunto in attesa che sia definita la successione e quindi gli eredi aventi titolo a disporne.
      Detto questo da pochi anni ha titolo alla detrazione spese funebri chi effettivamente le paga, indipendentemente dal rapporto che ha col defunto. Occorre però provare il pagamento con mezzi di tracciabilità del pagamento stesso.
      Pertanto se un figlio X paga metà del funerle e l’altro figli o Y l’altra metà questi pagano con propri conti correnti bancari o con carta di credito o altro sistema riconosciuto tracciabile.
      La detrazione ammessa è al massimo di 1550 euro a funerale (anche se il funerale è costato 4000 euro).
      Nel caso prospettato, pertanto, sia X che Y, avendo capienza fiscale, possono detrarre ciascuno il il 19% della metà di 1550 euro.

      1. Buongiorno ho pagato il funerale di mia madre anticipatamente perché in ospedale l’avevano dichiarata con poche ore dj vita ma la mamma fortunatamente ancora e in vita terminale posso scaricare lo stesso quando ci sarà il decesso ? Ho pagato con bonifico postale.grazie

        1. Non c’è stato il servizio funebre e quindi lei si faccia restituire l’intero importo versato. Diversamente poiché la detrazione segue il criterio di cassa e cioé del momento in cui si paga, se non ci sono spese funebri collegate al decesso le spese non sono detraibili.
          Altra soluzione è quella di farsi restituire la maggior parte della somma e lasciarne una piccola parte alla impresa funebre come anticipo. Ovviamente serve regolarizzare anche la fatturazione con una nota di credito per l’importo a lei restituito. Del resto l’impresa non ha titolo ad alcun ché oggi.

  4. Buongiorno,
    quest’anno ho sostenuto spese per una lapide. Il decesso è avvenuto l’anno precedente, posso comunque detrarre con il 730 del 2023?

    1. x Davide
      aveva già fruito lei o altra persona della detrazione per il funerale della persona defunta? Questo è il primo elemento da chiarire. La detrazione è ammessa per chi paga le spese funebri. Ciò avviene di norma nello stesso anno in cui si ha il decesso. Possono concorrere anche più persone, ma nel totale le spese detraibili (al 19%) sono in totale di 1550 euro per decesso. Venendo al suo caso se le spese per la lapide si riferiscono allo smontaggio della lapide per provvedere alla tumulazione del defunto al momento del funerale del deceduto è a nostro avviso prevedere la possibilità (anche se non sempre questa voce è accolta dall’Agenzia delle Entrate). Se invece si riferisce all’apposizione di scritte, portafiori ecc, dopo la chiusiura del tumulo e quindi non al momento del funerale riteniamo di chiaire fin d’ora che non sono spese detraibili.

      1. Lo scorso anno è deceduta mia zia (nubile, senza figli e non mia convivente), ma solo quest’anno ho sostenuto le spese per la lapide, non per il funerale. Posso detrarre questa fattura a me intestata?

        1. io, in qualità di primo.nipote legittimo.posso.chiedere la mia fattura del posto.lapide per seppellire mio zio morto quest’anno nel comune di residenza?

          1. la fattura viene rilasciata a chi ordina la prestazione di servizio o quando si acquista un posto in concessone al cimitero. Se è lei che chiede quel servizio e paga ovviamente ci sarà una fattura da pagare da parte sua. Se invece intendeva chiedere se poteva detrarre il 19% della spesa per il funerale, la cosa è più complessa, perché per ogni funerale si può detrarre in totale al massimo il 19% di 1.550 euro. Per cui occorre capire se ci sono altri ad aver effettuato le spese funebri per lo zio defunto. Da qualche anno non conta più il rapporto di parentela, ma solo chi paga.

  5. Buonasera, una domanda importante se è possibile, il 24/12/2021 è deceduto mio padre io stessa ho effettuato il pagamento il 31/12/2021 ho richiesto regolare fattura perché il pagamento l’ho effettuato tramite bonifico bancario, ma la fattura in questione è intestata a mia madre, ho chiesto la rettifica della stessa e fare in modo che sia intestata a me direttamente alle Onoranze funebri e mi è stato detto che è possibile scaricarla ugualmente PER ME anche se la fattura è intestata a mia madre proprio perché siamo madre e figlia. È vera questa cosa?

    1. x Tania
      a nostro avviso è bene che la fattura sia intestata a lei. Le potrà evitare di dover spiegare all’Agenzia delle entrate (provandolo con il bonifico in questione) che l’effettivo pagamento è stato da parte sua. La stessa agenzia funebre quando dovrà trasmettere i dati in forma elettronica all’agenzia delle entrate trasmetterà il codice fiscale di sua madre e non il suo come effettiva pagatrice. Per cui ribadiamo che è meglio chiedere che la fattura sia correttamente intestata a lei. Circa il sistema per provare il suo pagamento, se non viene modificata la intestazione della fattura, un tempo veniva accolta dall’Agenzia delle entrate una dichiarazione sia di sua madre (firmata) che da parte sua con l’indicazione degli estremi del bonifico sul retro della fattura da detrarre dalla sua dichiarazione dei redditi. Questo sistema funzionava egregiamente laddove vi fosse stato un concorso di due o più soggetti al pagamento di una fattura però intestata ad uno solo di essi.

  6. Salve, tra le spese detraibili c’è anche il versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali per la tumulazione. Io come ricevuta di versamento ho la quietanza del bonifico effettuato: è sufficiente? In caso il comune può emettere fattura?

    1. x Claudia,
      si è ammessa come detrazione solo in caso a tumulazione sia per il seppellimento al momento del funerale e in ogni caso entro unlimite massimo di 1550 euro (detrazione del 19%) per ciascun decesso, indipendentemente da chi paga.

  7. Buona sera mio marito è morto ottobre 2021, ho pagato 500 euro con bonifico nel 2021 e il restanti 2000 euro nel 2022 , i 1000 euro pagati nel 2022 che posso detrarre per arrivare hai 1550 consentiti li posso portare in detrazione nella denuncia dei redditi che farò nel 2023?

    1. x Mirella
      premettiamo che Le consigliamo di chiedere al Suo consulente per la redazione della dichiarazione dei redditi, essendo questo un caso non codificato.
      A nostro avviso però dovrebbe essere consentita la detrazione intera del 19% dei 500 euro pagati nel 2021 nella dichiarazione dei redditi 2021 (e quindi quest’anno).
      Il restante 19% dei 1050 euro a nostro avviso vanno in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2022, cioè l’anno prossimo.In alternativa potrebbe omettere la detrazione di quest’nno (pagata nel 2021) e fare l’intera detrazione cioé il 19% di 1550 euro con la dichiarazione dei redditi del 2022 (cioé l’anno prossimo)

      1. Buongiorno, la zia di kio padre è morta nel 2021 e mio padre ha pagato le spese funebri. Adesso dobbiamo fare la dichiarazione dei redditi della zia, e il commercialista dice che le spese funebri si possono detrarre dal modello unico della zia, è corretto? È possibile detrarre le spese funebri del deceduto nella sua dichiarazione dei redditi?

        1. x Margherita
          le spese funebri vanno detratte (ai fini della detrazione pari al 19% delle spese funebri fino ad un massimo di 1550 euro di spese) da chi le ha effettivamente pagate. Se il funerale è stato pagato da suo padre è lui titolato a fare la detrazione nei limiti di legge.

  8. Buongiorno, nel 2021 è mancata mia madre, le spese per il funerale le ho pagate io con assegno, ma mi sono accorto proprio in questi giorni, che la fattura risulta intestata a mio fratello.
    Mi sembra di capire che io non posso ottenere la detrazione nel 730?

    1. x Tonino
      immaginiamo che l’assegno sia non trasferibile …
      L’deale sarebbe far enettere dalla impresa funebre la rettifica della fattura Cioé nota di credito al fratello e fattura a lei.E così il cerchio si chiude. Ma è anche ossibile provare il pagamento suo come conorso al pagamento delle spese funebri.
      Le riportiamo un estratto delle nostre istruzioni:
      “Più persone possono concorrere al pagamento delle spese di un funerale. In tal caso resta sempre fermo il limite totale di detraibili in 1550 euro, ma ognuno avrà diritto ad una sola parte di detrazione, in genere in proporzione tra quanto pagato e il limite massimo di detraibilità.”
      Veda anche a questo link: https://www.funerali.org/chiedi

  9. Buonasera, ho acquistato un loculo nel 2020 ed ho dimenticato di detrarlo nel 2021 (l’anno scorso), è possibile detrarlo quest’anno(2022)? Grazie

    1. X Angelo
      La detrazione delle spese funebri funziona col criterio di cassa. Per cui se la spesa è stata nel 2020 doveva essere detratta con la dichiarazione dei redditi del 2020.

  10. buon giorno mia madre e deceduta inizio 2021 mi sono accorta adesso che la fattura delle spese funebri indica come anno morte il 2020 invece che 2021 la fattura è datata correttamente 2021 e il bonifico datato 2021 posso avere dei problemi se la detraggo nel 730?

    1. x Rosa,
      chieda una correzione della fattura sia nella copia che resta alla impresa funebre, sia per la sua copia. Si tratta di mero errore materiale, che non pensiamo l’impresa funebre abbia difficoltà a correggere.

        1. Le spese funebri – quelle cioè sostenute per la bara, il funerale e la tumulazione, nonché le relative tasse – sono un debito che cade sul patrimonio ereditario e, di conseguenza, sugli eredi. Quindi, a dover pagare le spese funebri sono gli eredi, ciascuno in proporzione alla propria quota di eredità.
          A miglior chiarimento: a dover pagare le spese funebri sono solo coloro che accetteranno l’eredità. Se chi ha pagato (in tutto o in parte) tali costi decide in un secondo momento di rinunciare all’eredità, ha diritto di ottenere il rimborso di quanto versato dagli altri eredi. Il rimborso però non spetta se si tratta di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà.
          La legge prevede la possibilità di detrazione delle spese funebri. Il beneficiario della detrazione è chi che sostiene materialmente la spesa anche se si tratta del decesso di un soggetto che non è un familiare (ad esempio il convivente).
          L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 1.550 euro per ciascun decesso (detrazione massima pari a 294 euro), anche se la spesa è ripartita in più anni.

          La spesa, entro il limite suddetto, può essere detratta in modo frazionato da più persone se a pagare le spese funebri sono più eredi.
          A tal fine occorre che nel documento contabile sia riportata la ripartizione della spesa sottoscritta dall’intestatario del documento.
          Concludendo, se non è erede non è obbligata al pagamento delle spese funebri del convivente. Se provvede per umana pietà, può farsi rimborsare dagli eredi, nei limiti dell’ordinarietà della spesa.

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