Detraibilità spese funebri

Per spese funebri detraibili si intendono quelle che servono per lo svolgimento del funerale, come ad es. il trasporto funebre al cimitero o al crematorio, l’onoranza funebre, le spese per la tanatocosmesi, quelle per le operazioni cimiteriali connesse con la sepoltura o la cremazione ma inserite nella fattura della impresa funebre.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
Tra le spese funebri da comunicare all’Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016, oltre alle spese relative all’attività delle pompe funebri, rientrano anche le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali per esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi?
Risposta
Al fine evitare che il nuovo adempimento riguardi una platea indefinita di soggetti, tenuto conto anche del limite di spesa detraibile pari a 1.550 euro e considerato che le ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso non potrebbero essere riportate automaticamente nella dichiarazione precompilata in quanto l’Agenzia delle Entrate non è a conoscenza dell’effettivo collegamento tra la spesa e l’evento funebre, si ritiene che l’obbligo di comunicazione delle spese funebri riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse.

E’ fondamentale per la detrazione che le spese funebri rispondano al criterio di attualità rispetto all’evento Risoluzione n 944 del 28 luglio 1976.
Sono quindi escluse sia spese anticipate (ad es. l’acquisto di una concessione di un manufatto preventivamente eseguito, le operazioni di estumulazione o esumazione postume alla sepoltura, ecc.
Sono anche escluse, attualmente, le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come per esempio quelle di previdenza funeraria.

Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela (mentre fino ad allora non era così).

Venne così superato il requisito del vincolo parentale fra il defunto e chi sostiene la spesa, rimasto in vigore fino alle dichiarazioni del 2015 sui redditi 2014.
E’ però essenziale che il documento fiscale rilasciato dall’impresa funebre indichi il codice fiscale della persona intestataria.
Se la fattura è intestata a una sola persona, la detrazione spese funebri può comunque essere applicata agli eventuali altri soggetti che abbiano contribuito alle spese. Nel caso quindi la fattura dell’impresa funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario della fattura) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.

Vedi istruzioni Agenzia Entrate
Domanda
In caso di rilascio di fattura-ricevuta fiscale l’impresa deve inviare le comunicazioni spese funebri?
Risposta
Come previsto dall’articolo 2, del D.M. 30 marzo 1992, la ricevuta fiscale deve contenere i “dati identificativi del cliente” – fra i quali si annovera anche il codice fiscale – solo nel caso in cui il documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale utile alla detrazione della spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR. Pertanto, se l’impresa di servizi funebri rilascia una fattura-ricevuta fiscale con l’indicazione dei dati identificativi del cliente, è tenuta a comunicare tali dati all’Agenzia delle entrate ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016.
Se, invece, l’impresa di servizi funebri rilascia una ricevuta fiscale priva degli elementi identificativi del cliente, non può trasmettere i dati all’Agenzia in quanto non dispone di una delle informazioni essenziali per la compilazione della comunicazione, ossia il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa detraibile. In tale ultima ipotesi, peraltro, il documento fiscale che non riporti i dati identificativi di chi ha sostenuto la spesa non consentirebbe al cliente stesso di portare in detrazione la spesa ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto se provato con sistemi di tracciabilità e quindi con:
– versamento bancario o postale;
– ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. carta di credito).
L’utilizzo del mezzo tracciabile è dimostrato dal contribuente mediante prova cartacea della transazione/pagamento con:
ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPaA.

Spese funebri: quanto si può detrarre?

A prescindere in questo momento dai ragionamenti che poi faremo in base al reddito dell’intestatario della fattura, la detrazione riguarda la somma di 1.550 euro per ciascun funerale pagato nel corso di ogni anno solare.
Ciò significa che i 1.550 euro non corrispondono al quantum effettivo che si sottrae dall’imposta lorda, ma alla soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%.

Le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito.

L’art.1 comma 629 della legge di Bilancio 2020 ha introdotto una revisione sostanziale delle detrazioni fiscali al 19%, che prevede la riduzione progressiva della percentuale di recupero, fino al suo totale azzeramento, in funzione del reddito complessivo del contribuente.
Sono state individuate fasce reddituali all’interno delle quali avviene, appunto, la rimodulazione:
– fino al 120.000€ di reddito, la quota di detraibilità delle spese (tutte, anche le spese funebri calcolate al massimo in 1550 euro/funerale) rimane invariata al 100%;
– da 120.000€ a 240.000€ di reddito, la quota di detraibilità risulta dalla formula 100*(240.000 – reddito percepito)/120.000;
– oltre 240.000€ la quota di detraibilità è pari a 0.

A titolo d’esempio e supponendo di avere in detraibilità al 19% le sole spese per un funerale:

– reddito complessivo dell’intestatario fattura 60.000 euro: detrazione del 19% di 1550 euro (anche se la fattura del funerale è di 4.000 euro). Quindi detrazione di 294,50 euro.
– reddito complessivo pari a 125.000€: quota di detraibilità pari al 95,83% .
Il contribuente potrà recuperare il 95,83% dell’onere sostenuto, da assoggettare poi alla detrazione del 19%.
Se il contribuente ha pagato un funerale 4000€, la quota ammessa in detrazione è di 1.550 euro, e la detraibile è 1.485,36€ (95,83%), la detrazione spettante è pari a 282,22€ (19%).

In precedenti moduli 730 le spese funebri sono da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14”
Cosicché, nel Modello 730 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato il codice “14” nella colonna 1 e la spesa nella colonna 2.
Oltretutto va precisato che tale soglia è riferita a ciascun decesso, non al singolo contribuente che versa l’importo. In altri termini, per ciascun decesso la detrazione massima spettante equivarrà a 294,5 euro (ossia il 19% di 1.550), da spartire, eventualmente, fra tutti quelli che hanno sostenuto la spesa. Qualora poi vi fossero stati più decessi nell’arco dello stesso anno, sarà sufficiente compilare più righi tra l’E8 e l’E12, ovviamente in riferimento a ciascuno di essi, indicando poi il medesimo codice di spesa “14” con a fianco il relativo importo.

Ricordiamo ancora una volta che l’importo massimo detraibile per ciascun decesso è del 19% di 1.550,00 euro.
Inoltre vale il criterio di cassa e cioé se anche il decesso è avvenuto nel corso dell’anno 2020, ad es. a dicembre, ma il pagamento è avvenuto a gennaio 2021, ciò ch econta è la data del pagamento e quindi la detrazione spetta per l’anno di imposta 2021.
Più persone possono concorrere al pagamento delle spese di un funerale. In tal caso resta sempre fermo il limite totale di detraibili in 1550 euro, ma ognuno avrà diritto ad una sola parte di detrazione, in genere in proporzione tra quanto pagato e il limite massimo di detraibilità.
Se, invece vi dovessero essere più decessi nello stesso anno, con relativi pagamenti sempre nello stesso anno, è possibile procedere a detrazione per ciascuno dei decessi. E quindi, caso di più decessi, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.

Obblighi di comunicazione dei dati relativi alle spese funebri per l’impresa funebre

I soggetti (imprese funebri) che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.
Le comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.
NORME

  • Provvedimento del 16 ottobre 2020 – pdf – Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (pubblicato il 16/10/2020)
  • Decreto del 13 gennaio 2016 – pdf – Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata
  • Provvedimento del 19 febbraio 2016 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016 (Pubblicato il 19/02/2016)

Per il software di compilazione, di controllo e le specifiche tecniche si consiglia il link dell’Agenzia Entrate raggiungibile con VEDI

259 thoughts on “Detraibilità spese funebri

  1. Nel corso del 2013 è morta una mia zia, unica sorella di mio papà anche lui deceduto nel corso del 2013.
    Da quanto ho appreso non è previsto che un nipote possa detrarre le spese funebri e non ho trovato se le stesse possano essere detratte dalla cognata (vedova del fratello) alla stessa stregua dei generi e le nuore o del suocero e la suocera.
    Mi potete confermare se la cognata potrebbe detrarle?
    In caso affermativo se la fattura è stata intestata al nipote che ha provveduto al pagamento con un suo assegno, si può portare ugualmente in detrazione? Con quali modalità?
    Ringraziando per la cortese collaborazione porgo
    Cordiali saluti

    1. x Stefano
      talvolta è più semplice da parte di un lettore chiedere piuttosto che cercare, valutare e solo in caso in cui la risposta non sia già contenuta nei documenti presenti porre il quesito.
      In tal caso la scelta della Redazione è tra non rispondere o rispondere rimandando al documento con le norme specifiche. Abbiamo scelto la seconda strada.

  2. Scusate se io ho una fattura di euro 2.240 di pompe funebri la posso scaricare ? Grazie.
    Non sono un parente ma la fattura e’intestata a me in quanto ho curato io il funerale della mia “zia”. ho diritto al rimborso?

  3. Buongiorno,

    Sono francese e vivo in Francia, pero’ ho sostenuto le spese di mio padre, italiano che viveva in Italia. Come posso fare per detrarre o farmi rimborsare queste spese ?
    Grazie della risposta.

    1. X Marie Laure
      Vale la norma del Paese dove presenta la dichiarazione dei redditi x le persone fisiche. Si presume la Francia e quindi non valgono le norme italiane di tal tipo.

  4. Buongiorno, ho questo quesito : Nel 2010 mio suocero è morto e nel 2011 ho portato in detrazione la relativa spesa nel mio 730 anche se la fattura era a nome di mia moglie che era a carico. Purtroppo non ho calcolato che proprio nel 2010 ha trovato lavoro part time ed ha superato di 300 euro il limite di reddito per non essere non più a carico. L’agenzia delle entrate se ne è accorta e mi ha chiesto la revisione del 730 e la relativa spesa del funerale non mi è stata riconosciuta. Volevo chiedere a questo punto se mia moglie può presentare la richiesta di rimborso del funerale e delle sue spese mediche con il suo 730 anche se sono passati 3 anni. Grazie
    Dalla Pria Michele

    1. X Michele.
      Agenzia Entrate non ha giustamente accettato la detrazione. La detrazione spettava unicamente a sua moglie e per la sola dichiarazione dei redditi dell’anno in cui ha sostenuto le spese del funerale. Non c’entra nulla il fatto di essere o meno a carico. E non ha diritto a richiedere la detrazione postuma.

  5. Buongiorno,
    pongo a voi un quesito:
    mia zia ha sostenuto le spese funebri per il decesso di mia madre (erano sorelle pertanto la spesa è detraibile visto il grado di parentela) per un complessivo di euro 2.590,00 (euro 1.600,00 alle onoranze funebri ed euro 990,00 alla congrega del cimitero relativamente all’interro), il limite detraibile è ben specificato sul sito, ma a questo punto se presenta entrambe le fatture sopra menzionate ci saranno problemi per le detrazioni?
    Cerco di spiegarmi meglio: è bene presentare solo quella delle onoranze funebri di circa euro 1.600,00? Oppure tale fattura deve essere inferiore o uguale al limite massimo detraibile menzionato sul sito?
    Aiutatemi vi prego, quando sarà avvenuto il rimborso irpef, mia zia darà a me tale somma, sono senza lavoro ed è difficile per me andare avanti, non solo devo fare i conti con una perdita incolmabile, ma anche con le difficoltà che purtroppo sono costretta a vivere.
    Grazie in anticipo

  6. HO SOSTENUTO LE SPESE FUNEBRI PER MIA SUOCERA, LA FATTURA è STATA INTESTA AL MIO SUOCERO ANCORA IN VITA. LUI NON HA RITENUTE PERCHè SOLO REDDITO DI PENSIONE MINIMA. POSSO DETRARRE IO SUL MIO REDDITO LE SPESE?

    1. Possibile che sia così difficile leggere le istruzioni, prima di porre un quesito e semmai leggere le risposte precedenti?
      Se Lei avesse letto prima questo articolo su questo sito avrebbe già avuto la risposta:
      https://www.funerali.org/?page_id=7161
      Sia alla positività della detraibilità spese funebri di suoceri, sia per come fare a caricarne parte su altri soggetti titolati alla detrazione.

      PS
      sul web, scrivere in maiuscolo, equivale ad urlare per farsi sentire….

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