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Buongiorno avrei bisogno di sapere se posso portare in Italia le ceneri di mia suocera che è deceduta in Germania ed è di nazionalità tedesca. Io sono di nazionalità italiana e ho residenza in Germania mentre mia moglie è di nazionalità tedesca ma ha anche là nazionalità italiana come mio figlio nato in Italia e con doppia nazionalità. Se fosse possibile il trasferimento, desidererei sapere come e cosa fare. Grazie per l’aiuto.
X Gualtiero,
Italia e, ovviamente anche Germania, aderiscono alla convenzione internazionale di Berlino.
Tuttavia, La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà l’autorità amministrativa locale, territorialmente competente, dello Stato di partenza a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
Secondo le volontà di nostro padre, deceduto a Jesi (Ancona), vorremmo disperdere le sue ceneri funerarie sulle Dolomiti, dove ha combattuto come alpino. Quale procedura bisogna seguire?
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X Susanna,
Sulle dolomiti…ma dove, di preciso?
Il Comune dolomitico competente per territorio, comunque, secondo la propria Legge Regionale accoglierà la volontà dispersionista (che deve esser certa ed inequivocabilmente SOVRANA) e formerà, tramite L’Ufficiale dello Stato Civile l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, nel proprio distretto geogarfico. Solo dopo Jesi rilascerà il decret o di trasporto verso la località prescelta per la dispersione delle ceneri.
Buongiorno, mio fratello, morto nel 1997 e sepolto in terra, e’ stato esumato il 16 dicembre scorso. Con sua moglie non abbiamo mai avuto rapporti rosei, peggiorati con la malattia di mio fratello e in modo particolare negli ultimi suoi tre mesi di vita durante i quali ci e’ stato vietato di vederlo e dargli in po’ di umano affetto. E’ morto da solo, chiuso in camera perche’ “disturbava”. Non ci ha mai permesso di mettere un fiore e se mi trovava sulla sua tomba mi scansava malamente. Non conosciamo il motivo di tanto astio.
La vedova, dopo un primo pensiero di mettere le spoglie in un celletta ossario, ha disposto all’ultimo momento, di mettere la cassettina di zinco nell’ossario comune. Io non vorrei che mio fratello restasse li.
Il funzionario dell’ufficio cimiteriale al quale mi sono rivolta subito, quando ancora la vedova non dava alcuna disposizione e il personale del cimitero avrebbe destinato le spoglie all’ossario comune, mi ha detto che e’ la moglie la parente piu’ prossima che ha il diritto di decisione. L’ho ricontattato ancora dopo, quando all’insaputa di noi fratelli, la vedova le ha fatte depositare in quella botola, e la sua risposta e’ stata uguale. Anche se stavolta mi ha calorosamente detto di fare il possibile per togliere le spoglie da quel posto.
Tramite un legale abbiamo chiesto alla vedova di dare una collocazione più’ cristiana ai resti di mio fratello e se la scelta era dettata da problemi economici l’avremmo aiutata. Ci ha risposto che l’ha fatto nel rispetto dei desideri di mio fratello e che non avrebbe mai dato il consenso ad ulteriori spostamenti.
Abbiamo allora messo una foto in bronzo e ceramica ai piedi di una statua posta nell’area dell’ossario comune (non sopra la botola) dove ci sono altre foto di defunti posti lì sotto. La vedova ha chiesto all’ufficio cimiteriale di rimuoverla perché a lei non fa piacere che la foto del marito venga esposta. E c’è l’hanno tolta.
Abbiamo consultato nuovamente il legale il quale la invita a lasciare la foto (che non ci hanno più restituito) in quanto è posta su un luogo comune e non su tomba privata, e che il comune non dovrebbe fare discriminazioni.
La vedova allora ha chiesto la rimozione anche di tutte le altre foto poste in quel luogo. E l’ufficio cimiteriale ancora una volta le ha fatte togliere ed ora vuole una richiesta scritta per deporre una foto ricordo.
Una cosa non mi è chiara: perché il comune ha accolto telefonicamente la richiesta di rimozione delle foto ma vuole una richiesta scritta per posizionarle?
Pero’ la mia domanda alla vostra redazione e’ questa: considerando che la vedova ha scelto di porre le spoglie nell’ossario comune, noi sorelle cosa possiamo fare per farle uscire da li e farle mettere nel colombaro con nostro padre o in una celletta ossario? Abbiamo qualche possibilità, senza che la vedova si metta di traverso? Nel regolamento c’è qualcosa che ci venga incontro? Non vorremmo fare nessuna causa, ma solo di avere la possibilità di dare una sepoltura più umana ai resti di nostro fratello.
Il cimitero e’ nel comune di Treviglio (Bg), Lombardia.
Ringrazio di cuore per una eventuale risposta.
X Luisella,
l’ossario comune è una destinazione ultima e definitiva: anonima, massiva promiscua ed indistinta, nonchè – soprattutto – irreversibile.
Le ossa, infatti, vanno sversate in ossario comune senza cassetta di zinco; al contrario, l’ossame, ben identificato o identificabile, potrebbe sostare un congruo tempo in camera mortuaria affinchè gli aventi diritto a deciderne la sistemazione possano esprimere compiutamente la loro scelta. La Legge (art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, unica fonte del diritto applicabile alla fattispecie, quando si ragioni di diritti assoluti della personalità, come appunto, gli atti di disposizione sulle spoglie mortali) è volutamente ambigua, nel senso che parla in termini di soggetti “interessati” e non solo legittimati a deliberare sulla raccolta delle ossa o sul loro smaltimento in ossario comune, quasi a contemplare implicitamente un atto di disposizione adottato per liberalità, e non solo secondo la graduatoria rigida per cui prevarrebbe pur sempre il coniuge, seguito, poi, da ascendenti e discendenti dello stesso grado posti su un livello di pari ordinazione.
Questa è una tesi ardita, è innegabile, il Suo Comune di certo la rigetterà, ma potrebbe pure esser accolta da un giudice in sede di contenzioso legale, con tutta l’alea ed i tempi dilatati all’infinito che un giudizio civile, in Italia, pur sempre comporta.
L’assunto ruota tutto attorno a questa asserzione di principio: se intrinseco in ogni atto di disposizione nel post mortem c’è sempre un sentimento di pìetas e cordoglio, mentre la dispersione equivale ad una forma di disinteresse, dopo tutto l’Ordinamento dovrebbe innanzi tutto tutelare gli affetti struggenti e la memoria verso il de cuius di chi, con oneri a proprio carico, voglia assicurargli una collocazione privata e dedicata, contro l’oblio costituito dall’ossario comune.
L’applicazione di qualsiasi foto-ritratto, accessorio, arredo funebre o semplice epigrafe è sempre soggetta ad autorizzazione comunale, e tale istanza sconta sin dall’origine l’imposta di bollo.
Buonasera, la ringrazio per la preziosa risposta. Vorrei precisare che le foto poste ai piedi della statua dell’Angelo della Morte erano tutte solo appoggiate ad un piccolo gradino, non erano applicate sul muro e l’impresa funebre alla quale ci siamo rivolte per far realizzare la ceramica ci aveva detto che non serviva alcuna autorizzazione comunale (tutte le foto degli altri defunti erano state tolte dalla sepoltura originaria e deposte li, da molti anni).
Le chiedo scusa ma vorrei chiederle ancora una cosa: se inoltro al Comune la richiesta di poter togliere dall’ossario comune le spoglie di mio fratello per dare una collocazione privata, il Comune deve chiedere il consenso alla vedova? O considerando la scelta che questa ha fatto, di mettere I resti mortali nell’ossario comune, le ha in qualche modo fatto perdere ogni diritto su di loro?
E’ una richiesta che posso inoltrare da sola oppure e’ meglio tramite un legale?
La ringrazio infinitamente per l’eventuale risposta.
X Luisella,
due, sostanzialmente sono i problemi da Lei affacciati, in questa replica.
1) l’ossario comune è una destinazione ultima ed IRREVERSIBILE, non si possono, infatti, più distinguere le ossa ivi sversate, di centinaia di defunti, nel corso dei decenni.
Con l’avvio dei resti ossei in ossario comune (operazione di default, se i famigliari non intervengono autonomamente e di proprio impulso, entro un congruo tempo) si estingue ogni diritto di disposizione, per una sepoltura privata e dedicata.
2) vi sono amministrazioni cimiteriali, spesso nei plessi più piccoli e, dunque, più facilmente gestibili, che affinchè non sia smarrito il senso comunitario della morte, consentono di appoggiare foto, fiori, dediche in prossimità dell’ossario comune, il quale non è spazio privato, bensì struttura di ricevimento obbligatoria per ogni cimitero. Si tratta di mera prassi, non certo di elemento di diritto.
Buongiorno, sono passati molti mesi da queste mie precedenti richieste di informazioni e anche se mi sono mossa per recuperare i resti di mio fratello dall’ossario comune (ancora custoditi in una cassetta di zinco) non sono riuscita ad ottenere niente. Il legale al quale mi ero rivolta per ‘fare qualcosa’ si è rifiutato di portare avanti alcunché richiesta ai giudici, perché, secondo lui, invece di fare la guerra alla moglie, dovrei lasciar riposare in pace mio fratello.
Allora, il giorno 1 febbraio 2021 ho inoltrato al Sindaco di Treviglio una mail con la richiesta di poter dare una degna sepoltura ai resti di mio fratello. A tutt’oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta…
Non ho domande da porvi, volevo solo esprimere il mio rammarico. Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente. Luisella
Gentilissima redazione,
vorrei sapere se i ritardi nella cremazione devono essere comunicati alle onoranze funebri o ai familiari tramite canali ufficiali.
Esempio: se sul documento rilasciato dall’ufficiale del servizio cimiteriale indicante la data di cremazione e del successivo ritiro vi e’ scritto che la cremazione avverrà il giorno “x” ed invece questa avviene giorni dopo, ma entro comunque il giorno di ritiro, è obbligatoria una comunicazione?
quali sono le disposizioni per roma?
Grazie
X Marzia,
Una comunicazione in tal senso sarebbe pur sempre consentanea, se non altro come gesto di cortesia istituzionale, tuttavia l’essenziale è che siano rispettati i tempi di consegna delle ceneri, attraverso l’apposita verbalizzazione, resa in triplice copia, ai sensi dell’art. 81 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
X Marzia – bis
Prima sono stato un po’troppo facilone e brutale, pertanto in questo post sarò più tecnico e cattedratico.
Le legge di bilancio per il 2008 ( L. n. 244/2007) per i servizi pubblici ed i loro gestori già imponeva l’adozione di una carta dei servizi, in cui specificare le prestazioni offerte e le forniture (oltre a quelle minime contemplate in forza di specifica norma: D.M. 1 luglio 2002)
La Carta dei Servizi è stata introdotta come strumento di tutela dei cittadini nel gennaio del 1994 con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dir.P.C.M. 27 gen. 1994), ha avuto un ruolo di rilievo nella riforma della pubblica amministrazione (legge n.59/1997 art.17) e ha trovato una ulteriore conferma in materia di servizi sociali nella Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n.328/2000 art.13).
Ancora: con la D.G.R. 8/4642 del 4 maggio 2007 “Attività funebri e cimiteriali: documento ‘Gli impianti di cremazione in Lombardia’ ai sensi del reg.reg. n. 6/2007”, la regione Lombardia ha approvato il documento concernente gli impianti di cremazione, prevedendo altresì che entro il 31 dicembre 2008 (per gli impianti di cremazione esistenti nel territorio regionale) sia assunta dai soggetti gestori la Carta dei Servizi.
Prima sono stato avventato, forse, ma sul piano procedurale nulla quaestio, si fa proprio così!
Piuttosto, ma è un ipotesi molto spericolata e quasi folle, valuti CON PRUDENZA SOMMA se vi sia stata qualche violazione alla carta dei servizi del crematorio de quo (Es. obbligo di comunicazione agli interessati di qualunque variazione nella tempistica della cremazione del feretro, vincolo di informare gli aventi diritto sull’urna in merito al suo avvenuto confezionamento, disponibilità di idonei spazi del commiato, per un breve ricordo dell’estinto, prima del conferimento delle ceneri…)
Mio papà è morto il 15/11/2019 le sue ceneri le abbiamo in casa,perché aspettavamo i cenerario,quando lo compro devo metterlo dentro subito grazie aspetto vostra risposta io sono della regione Lombardia il paese Cornaredo (Mi)
Sì, in termini civilistici, le clausole dell’atto di concessione, per la nicchia cineraria, possono configurarsi come una sorta di obbligazione di risultato: dunque si fa concessione affinchè dal primo momento utile il concessionario possa tumulare l’urna cineraria.
Si rammenta che il *NON USO* prolungato ed ingiustificato può produrre decadenza del rapporto concessorio, per estinzione patologica dei suoi stessi fini, a causa di un inadempimento unilaterale da parte del concessionario.
Gentili Signori, a breve scadrà la concessione di un loculo nel cimitero comunale ove si trova mio padre (sito in Roma). Premetto che a seguito della morte di mio padre, ci sono stati dissidi familiari tra noi fratelli eredi. Uno dei miei 2 fratelli, pur avendo a suo tempo ricevuto la propria parte di eredità e pur avendo partecipato in passato alle spese funerarie, oggi si rifiuta di pagare la propria quota per il rinnovo. A tal proposito, mio fratello è obbligato al pagamento? se non paga, posso ricorrere ad un procedimento legale? Lede qualche mio diritto?
Grazie.
X Fulvio,
il rinnovo è una facoltà e non un obbligo, da leggersi in un duplice significato; il Comune *può* e non *deve* accettarlo, mentre i concessionari in scadenza non sono obbligati ad aderirvi.
Se Suo fratello si defilila ha tutto il diritto a comportarsi così, i famigliari interessati provvederanno autonomamente alla costituzione del nuovo rapporto concessorio, causa rinnovo, ed estometteranno il fratello refrattario a pagare dallo jus sepulchri che origina dalla stipula del atto concessorio, avente per oggetto fisico la stessa tomba, provocando, così, indirettamente un accrescimento, in senso civilistico, delle quote di diritto di sepolcro in capo a che parteciperà alle spese, divenendo, a sua volta concessionario. Ma su quest’ultimo aspetto si rinvia al regolamento municipale di polizia mortuaria.
Sempre sull’argomento imposta di bollo chiedevo anche se le richieste di attivazione/disdetta/ voltura di luce votiva siano soggette all’imposta di bollo. Si specifica che non viene stipulato contratto di luce votiva ma viene solamente erogato il servizio a seguito delle richieste suddette. Grazie
Imposta di Bollo e diritti di segreteria scritturazione e originale concessioni loculi cimiteriali; al fine di effettuare la concessione cimiteriale attraverso scrittura privata non autenticata ovvero non rogata dal Segretario Comunale, viene usata la seguente prassi, consolidata nel tempo. Non viene fatta fare istanza scritta ma viene richiesto di recarsi presso l’ufficio cimiteriale per la riscossione dei proventi. Viene fatto firmare un originale in bollo, che viene tenuto agli atti e al concessionario viene consegnata una copia non originale e quindi non in bollo. Si chiede se tale prassi sia corretta ?; si chiede anche se siano dovuti i diritti di scritturazione e originale nel caso di scrittura privata non autenticata ? grazie
X AlexRe,
1) la prammatica è appunto, prassi, spesso potrebbe anche confliggere cxon il diritto formale.
2) l’istanza, soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, preliminare alla stipula del regolare atto concessorio, è appunto un problema di…marche da bollo da applicare o meno, e non inficia la validità della procedura di costituzione del rapporto concessorio.
3) Un Titolo di sepolcro è… un Titolo da cui origina lo jus sepulchri, quindi due copie originali dell’atto con una marca da bollo su entrambe.
4) diritti d’istruttoria e spese contrattuali (meglio se specificato nel regolamento municipale di polizia mortuaria) sono sempre a carico del richiedente e futuro concessionario.
Son impiegata presso l’ufficio Servizi Cimiteriali, da parte di una persona mi è stato chiesto se, alla scadenza della concessione trentennale della nicchia, poteva avere l’affido dell’urna contenuta, presentando un atto sostitutivo di dichiarazione di notorietà, lo stesso che viene presentato dai parenti del deceduto in concomitanza con la cremazione. Poiché la destinazione delle ceneri si presume sia quella dettata dalla volontà del defunto, è impossibile, a mio avviso, che dopo trenta anni, questa volontà sia mutata.
X Abigail,
si potrebbe, pur sempre, rinvenire postuma, una disposizione scritta, in tal senso, del de cuius, oppure il famigliare, sotto propria responsabilità penale (Art. 76 D.P.R. n. 445/2000) potrebbe anche dichiarare che la reale volontà del de cuius sarebbe, in realtà, stata in favore dell’affido delle proprie ceneri, anche quando la legge non avrebbe ancora legittimato e recepito questo istituto, relativamente recente (La L. 30 marzo 2001 n. 130 è di *solo* 19 anni fa.)
Mi dibatto e divincolo tra due ipotesi, entrambe verosimili e plausibili: se l’eventuale legge regionale, o il regolamento comunale di polizia mortuaria ammettono questa fattispecie, ossia l’affido di ceneri, precedentemente tumulate in cimitero, nulla quaestio e si proceda pure, altrimente occorrerebbe, pur sempre, il rinvenimento di una precisa ed inequivocabile volontà del de cuius, a suo gtempo contra legem, ed oggi, finalmente, possibile.
Buongiorno,
avrei una domanda. Mio padre ed io siamo italiani ma residenti in uk. causa una lunga malattia, di recente mio padre e’ deceduto e successivamente cremato in uk. sto preparando le carte per il rimpatrio delle ceneri che sono sigillate in una urna di legno. l’agenia funebre mi ha detto che tutto cio’ che mi occorre per riportare le ceneri alla nostra casa in italia sono: 1) certificato di morte; 2) certificato della cremazione; 3) copia del dottore che attesta le cause della morte. Le sarei molto grato se potesse confermarmi la normativa e se mi occorrono altri documenti o dichiarazioni da fare alle autorita’ competenti locali (uk) e in italia. E’ stato deciso che l’urna con le ceneri sara’ lasciata nella casa in italia. grazie cordiali saluti
X Fabio,
le ceneri debbono esser deposte entro urna sigillata, resistente agli agenti atmosferici, ed infrangibile, almeno per la legge italiana. Il solo contenitore di legno, se non provvisto di sistema interno di raccolta ceneri, con le caratteristiche tecniche di cui sopra potrebbe anche non risultare idoneo per il rimpatrio.
Per l’ingresso dell’urna in Italia è richieso il nulla osta consolare, in quella sede si dovrà dimostrare il titolo di accoglimento nel territorio della Repubblica Italiana: vale a dire: dove le ceneri avranno legittimazione ad esser deposte, con stabile e sicura destinazione?