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Salve, a ottobre 2019 mio padre è deceduto. Lei era fiscalmente a carico di mio padre. La prima pensione le è arrivata a febbraio 2020, comprensiva degli arretrati. La fattura del funerale ed il pagamento è stato effettuato da lei. Come può detrarre le spese funerarie visto che a nome suo non risultano redditi nel 2019?
Questi soldi vanno persi?
Non c’è detraibilita’ se non c’è capienza fiscale. Ora niente da fare. Detraibilità persa. Ma stiamo parlando di poco: circa 300 euro, cioé il 19% di 1550 euro.
Jennifer,
se lo smottamento è avvenuto entro il perimetro dell’area in concessione su cui, poi, la Sua famiglia ha edificato la tomba per Suo nonno, la manutenzione straordinaria, cioè, in questo caso, il ripristino del terreno compete a voi certamente, altrimenti se la voragine si è aperta su generico suolo cimiteriale non dato in concessione, spetterà al Comune.
Buongiorno,
avrei una domanda…
La tomba di mio nonno (deceduto nel 2018) dopo le recenti abbondanti piogge ha ceduto, praticamente il terreno dietro la tomba è “franato” e si è creato come un buco (la tomba è intatta, è proprio franato il terreno alle sue spalle)
La sistemazione di questo buco spetta a noi parenti del defunto oppure è di competenza de comune?
Abbiamo chiamato in comune ma non ne sono certi e ci faranno sapere domani.
Grazie.
Buonasera. Io ho una domanda molto difficile ma per me molto importante. Praticamente, quando uno dei coniugi muore fare la cremazione e poi mettere le ceneri nell’urna e conservarli, mentre dopo quando mure anche l’altro (o se anche muorono insieme, non escludiamo), se e possibile disperderle insieme. Perche queste persone erano veramente molto legate e c’era questo maolto legate e c’era questo amore vero tra loro. E che questo fosse la loro volonta.
X Akini,
centrali, in questa breve disamina, sono i disposti della L. 30 marzo 2001 n. 130, anche se spesso mal declinati nelle eterogenee esperienze regionali.
Orbene la dispersione delle ceneri presenta profili di natura penale (art. 411 Cod. Penale) e deve pertanto esser AUTORIZZATA, su specifica e certa volontà della persona deceduta.
Se il de cuius ha optato per lo sversamento in natura delle proprie ceneri, e tale volontà è stata formalizzata, la dispersione DEVE avvenire con il modus stabilito dal de cuius.
Appare, così, incongruente richiedere una temporanea autorizazione all’affido o alla tumulazione in cimitero, quando il desiderio del defunto sarebbe stato ben altro.
Sotto il profilo amministrativo si rischia di dichiarare il falso, e la mendacia è punita severamente della legge.
Quindi: nulla osta alla dispersione di più ceneri nello stesso luogo, anche se in tempi diversi.
Buongiorno, volevo cortesemente sapere se il tempio crematorio deve trattenere l’originale dell’autorizzazione alla cremazione? In tal caso, stando alla normativa toscana, tenuto conto che il provvedimento di autorizzazione alla cremazione indica anche gli eventuali affidatari dell’urna cineraria (art. 2, c. 2, Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29) occorrerà rilasciare due originali di tal che l’uno sia destinato al crematorio e l’altro all’affidatario? Ed in caso di tumulazione dell’urna o di sversamento delle ceneri, invece?
Grazie
X Daniele,
qui, nella fattispecie multipla e poliedrica, si intersecano diverse norme, per livello gerarchico, cronologia e specialità e bisogna, comunque, addivenire ad una sintesi dinamica, per evitare pericolose discrasie sul piano procedurale.
Muoviamo dal quesito più semplice, cioè il secondo: se l’urna va tumulata, inumata o dispersa, purchè sempre, in cimitero vale ancora il caro e vecchio verbale di consegna di cui all’art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Quanto alla prima domanda è giusta e sensata la Sua interpretazione del testo normativo toscano: una copia dell’atto finisce in archivio dell’impianto di cremazione, l’altro esemplare accompagna le ceneri nel loro ultimo viaggio extra moenia coemiterialia e rimane in consegna a chi deterrà le ceneri o a chi le disperderà in natura. In quest’ultima ipotesi la funzione del titolo di viaggio si esaurisce al momento stesso dello sversamento delle ceneri in ambiente esterno.
Salve, è possibile lo spostamento da una regione in cui si è residenti all’altra per decesso della madre per assistere ai funerali (senza dunque il vincolo della quarantena di 15 giorni successivi allo spostamento) Avete riferimenti normativi? Grazie mille
X fabio dipende da quel che è scritto nella ordinanza regionale sia di partenza che di arrivo. La motivazione è del tutto legittima trattandosi di partecipare a cerimonia funebre di congiunto. In un esempio già valutasti per venuta dall’estero in Italia circa due settimane fa era stato chiesta la quarantena sia in entrata che in uscita x lo stato estero
Grazie! Sarebbe dal Lazio alla Calabria. Non ho trovato nulla in proposito nelle rispettaive ordinanze regionali. Soprattutto l’obbligatorieta’ della quarantena di 15 giorni non consentirebbe la partecipazione ai funerali 🙁
x Fabio
consigliamo di rivolgersi alla Prefettura del luogo di partenza spiegando la situazione e facendosi dare risposta scritta, da esibire eventualmente necessiti
Buongiorno Carlo, nell’ambito della manifestazione di volontà finalizzata alla dispersione delle ceneri, come si inquadrano, secondo lei, al di là delle varie normative regionali, casi in cui il de cuius fosse legalmente incapace (minori, interdetti)?
Grazie
X Daniele,
La dispersione delle ceneri, derivanti dalla cremazione delle salme, è ammessa dall’ordinamento giuridico in virtù della legge 30 marzo 2001, n. 130.
Detta normativa ha rimediato ad una lacuna, poiché permette alle persone di scegliere la destinazione delle proprie ceneri in modo diverso ed atipico rispetto la sepoltura tradizionale.
La liceità di tale pratica deriva dal fatto che l’art. 2 ha modificato l’art. 411 del codice penale (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere), aggiungendovi il terzo e quarto comma, dai quali emerge chiaramente l’esigenza di proteggere la volontà del soggetto in ordine alle modalità di disposizione del proprio corpo nell’oscuro post mortem.
La volontà dell’estinto costituisce, pertanto, elemento sostanziale ai fini dellospargimento delle ceneri, detta operazione rimane fattispecie di reato quando non vi sia l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, che deve essere appunto rilasciata previo accertamento dell’elemento volitivo, oppure quando viene effettuato con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.
Come si può immediatamente notare, la Legge non specifica la forma nella quale debba essere espressa la volontà della persona deceduta. Sussiste quindi il dubbio che essa possa essere manifestata anche in forma verbale e non solo scritta, ossia riferita a voce al coniuge o ad un familiare.
Il tema va inserito nel dibattito, esistente in dottrina, volto ad individuare la forma necessaria per dettare disposizioni relative alle modalità della propria sepoltura.
Quest’aspra discussione la quale vede contrapporsi la tesi che richiede il rigore formale del negozio testamentario, capace di assicurare alla volontà del disponente il sufficiente grado di certezza, all’ipotesi che privilegia l’applicazione del principio di liberà delle forme in base al quale, in assenza di una forma rigidamente prevista dalla legge, la volontà può essere manifestata in ogni modo.
Il diritto di disperdere le proprie ceneri va, infatti, inquadrato tra i diritti della personalità quale manifestazione dello jus eligendi sepulchrum, costituendo un modo d’essere (in senso lato) della sepoltura.
Ne consegue, in applicazione ai fondamentali principi civilistici di “libertà di forma negoziale” (appena citato) e di “salvaguardia della volontà irripetibile del de cuius” sul quale poggia la materia testamentaria, che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi “attestata” con propria dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile.
Inoltre va tenuto conto che la disciplina sulla cremazione, dettata peraltro dalla stessa legge n. 130/2001, consente espressamente che la relativa sceltasia comunicata all’ufficiale dello stato civile dai familiari dell’interessato e “non si vede per quale ragione una disciplina più restrittiva dovrebbe applicarsi alla dispersione delle ceneri”.
La formulazione de citato art. 3 L. 30 marzo 2001 n. 130, si presta ad una duplice interpretazione, ossia se, ai fini dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, debba considerarsi unicamente la volontà del defunto oppure se in sua mancanza, come ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione delle salme, possa sussistere una legittimazione in questo senso anche da parte dei familiari.
Sul punto si ricorda che parte della dottrina è incline a negare ai familiari una tale possibilità, giacché la dispersione delle ceneri non è retta dal medesimo principio che disciplina la cremazione. Si tenga conto, poi, che non appare conforme allo spirito della legge surrogare la volontà mancante del defunto con una scelta che non costituisce la forma ordinaria di sepoltura.
La Legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha profondamente modificato l’istituto dell’incapacità delineato con il nuovo art. 414 Cod. Civile, tuttavia Dobbiamo dunque affermare che gli atti personalissimi come la electio sepulchri,non possono essere compiuti, neanche attraverso un rappresentante, quindi sono del tutto preclusi al tutore.
Grazie per l’esauriente risposta. Una sola precisazione le richiedo: ma la stessa preclusione, secondo lei, vale anche per i genitori del minore?
X Daniele,
X Daniele,
ex art. 591 Cod. Civile, il minore, nemmeno se emancipato, può far testamento, cioè esprimere una volontà giuridicamente rilevante, anche se a valore non patrimoniale, per il proprio post mortem. Pertanto se la electio sepulchri (pure nella sua forma più atipica ed estrema, come, appunto, accade per le dispersione delle ceneri, dati i profili penali che comporta tutt’oggi, è di sola eleggibilità del de cuius, propenderei per una risposta negativa, mantenendo rigorosamente distinti i separati percorsi amministrativi dai quali sono disciplinate le pratiche funebri della cremazione e dello sversamento delle ceneri in natura, altrimenti ci troveremmo al di fuori di ogni prospettiva ordinamentale.
Si rammenta, infine, come l’istituto della dispersione in cinerario comune, ex art. 80 comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, seppur residuale ed in qualche modo inerziale sia sempre ammesso dalla Legge.
Chiarissimo. Mi chiedo a questo punto quale percorso argomentativo sia sotteso a disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria di alcuni grandi comuni che espressamente prevedono come, in caso la dispersione riguardi le ceneri di un soggetto di minore età, la scelta spetti ai genitori o, in mancanza, al tutore e se si tratti di soggetto interdetto, questa spetti al tutore.
X Daniele,
Il Regolamento comunale è norma secondaria (secondo alcuni, anche … “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in una immaginaria ed immaginifica struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni, (viviamo, infatti, ormai in un sistema giuridico pluri-legislativo, come acutamente rilevato dal Dr. Sereno Scolaro proprio su questo blog), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria.
Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (monstrum vel prodigium?… Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (Art. 7 D.Lgs n. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex Art. 117 comma 6 III Periodo Cost., (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex Artt. 337, 343 e 394 R.D. n.1265/1934 ed Art. 824 comma 2 Cod. Civile).
Per fortuna il Comune NON ha potestà legislativa, ma solo regolamentare, ed il controllo (o procedura integrativa di efficacia) di legittimità denominato “omologazione” ex art. 345 Testo Unico Leggi Sanitarie – R.D. n. 1265/1934) seppur formalmente in vigore, viene, nei fatti, disapplicato, in forza di una semplice circ. min. Salute.
L’ordinamento civile e la garanzia dei diritti sociali e civili sarebbero, a rigor di legge (art. 117 Cost.) di esclusiva competenza statale, eppure c’è chi emana norme a sproposito, non solo travalicando la gerarchia tra le fonti del diritto, ma anche avocando a sè titolarità a porre diritto, non proprie.
E’ l’eterno caos della polizia mortuaria declinata su base regionale e disarticolata su disomogenei livelli di governo, tali da comportare forti discrasie nel tessuto normativo.
Grazie Carlo, sono d’accordo ed è sempre un piacere leggerti.
Alla prossima.
salve, avevo scritto giorni fa perche’ non si avevano notizie della cremazione di una mia parente….vorrei far sapere che interessandoci direttamente, e’ uscito fuori che l’agenzia funebre incaricata per tutto ha mollato la salma li senza piu’ presentarsi a pagare e fingendo con noi adducendo scuse sull’invio della fattura del pagamento della cremazione, inventando che era tutto fatto… scoperto l’imbroglio abbiamo subito pagato di tasca nostra ( quindi due volte!! ) al cimitero: non solo…la nostra parente rischiava di essere messa sotto terra per scadenza termini ( quasi un mese )… sulla pratica presentata dall’agenzia non era indicato nemmeno un nostro recapito! Di certo questa ditta non la passera’ liscia, rendiamoci conto di chi mettiamo in mano i nostri cari… e’ una vergogna!
Accompagnare il proprio padre defunto dalla Lombardia alla Calabria in questi tempi è giusta causa per poter andare.
X Ferrari,
ritengo di sì, purchè siano vietati gli assembramenti di persone.
Nel modulo ufficiale di autocertificazione da compilare, sino all’entrata in vigore delle nuove norme prevista per il 4 di maggio, dovrà anche attestare di conoscere tutte le disposizioni emanate dalla Regione di partenza sino a quella di destinazione ultima.
Buonasera,
Scrivo dal LAZIO per sapere le modalita’ e tempi di CREMAZIONE. Mia nonna e’ morta il 4 aprile, in casa, ( non per Covid… almeno non lo hanno ritenuta la causa o concausa ). Gia’ sapendo le sue volonta’ gli zii che la accudivano hanno affidato il tutto all’agenzia funebre. Dopo varie richieste di informazioni par che la cremazione dovesse avvenire il 24….ad oggi nonostante le varie telefonate di richiesta all’agenzia, non ci mandano nessuna attestazione.. e con quello che sta succedendo in giro, cominciamo a pensar male….mia zia mi ha parlato di una matricola assegnata alla bara, e’ cosi? Noi non sappiamo nulla, non abbiamo copie di presa in carico della salma e dopo 20 gg ancora non si e’ capito cosa succede!! Chi devo chiamare? Solo col nome di mia nonna sapranno darmi info al cimitero?
X Francesca. Chiami ama Roma cimiteri capitolini
Buongiorno,
Scrivo dalla Sardegna.
A seguito della cremazione le ceneri sono state affidate ad un familiare a seguito di autorizzazione del Comune di residenza, dietro dichiarazione dei fratelli e sorelle di volontà del defunto in tal senso.
Adesso, a distanza di qualche settimana, gli stessi familiari vorrebbero disperdere le ceneri in natura, sostenendo che era volontà del defunto essere disperso un una sua campagna.
La cosa è possibile? Non c’è un conflitto tra quanto dichiarato la prima volta e quanto dichiarato in un secondo momento? I familiari sostengono che non erano a conoscenza della possibilità di dispersione in natura ma che l’effettiva volontà del defunto era quella.
Un altro aspetto: il defunto ha due figli da tempo non più conviventi e non presenti in Sardegna. È legittimo che la manifestazione della volontà possa essere rappresentata dai fratelli, con cui il defunto era invece in costante contatto?
Grazie mille
Bobbore
X Bobbore,
Certamente si potrebbe ricevere , mediante processo verbale, la dichiarazione dei più stretti congiunti, atta a riferire la volontà espressa in vita dal defunto.
Il problema piuttosto è un altro, tutto di sostanza e sfasamento temporale.
Se prima si è dichiarato che la volontà del defunto era quella di affidare le proprie ceneri ad un famigliare, come si può oggi asserire che invece la volontà de cuius sarebbe stata a favore dello spargimento in natura delle sue ceneri?
O si dichiarato il falso allora, oppure lo dichiara ora, la dispersione, per altro presenta profili di natura penale, E le dichiarazioni mendaci o forzose sono punite penalmente. Non credo ne valga la pena.
Opinione personalissima e, quindi, opinabilissima: se non si rinviene una disposizione scritta del de cuius in tal senso v’è l’improcedibilità/inammissibilità per la relativa istanza, per mancanza di presupposti.
Peccato per l’impresa funebre che non ha saputo educare i dolenti nella scelta della pratica funebre prescelta e, forse, solo dopo accantonata.
Nella scala gerarchica dei soggetti (famigliari) legittimati a porre in essere atti di disposizione per il post mortem della persona deceduta i figli, come discendenti diretti, prevalgono sui fratelli, in quanto collaterali. A nulla rilevano lontananza affettiva o geografica.