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un concessionario di loculi in concessione novantanovennale può avere allo stesso tempo una concessione novantanovennale di un lotto per l’edificazione di una cappella gentilizia, ovvero si possono avere contestualmente più concessioni novantanovennali?
grazie
X Tommaso,
la normativa nazionale quadro (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) nulla dispone a tal proposito, demandando la risoluzioni di simili casi al regolamento municipale di polizia mortuaria, il quale potrebbe anche contenere un divieto in tal senso.
La ratio dell’eventuale norma sarebbe questa: evitare gli accaparramenti di tombe a sistema di tumulazione e ripartire equamente i posti feretro disponibili, non certo infiniti, tra la cittadinanza.
Buongiorno. Sono Massimo e vi scrivo dalla Liguria, provincia di La Spezia. Mia madre è deceduta lo scorso anno, è stata cremata e le ceneri affidate nel domicilio di mio padre ancora in vita ma purtroppo molto cagionevole di salute anche lui. La decisione di tenere le ceneri in casa viene dal loro desiderio di essere sepolti insieme. La domanda è questa: esiste la possibilità, dopo la futura cremazione anche di mio padre, di poter mescolare le ceneri con quelle di mia madre e seppellire una unica urna? So che almeno in Francia e in altre nazioni
questo è
possibile. La sepoltura sarà nel comune di Pontremoli provincia di Massa Carrara, Toscana. Grazie.
X Massimo,
In Italia, almeno, le ceneri umane sono tutelate penalmente e costituiscono un unicum inscindibile. Ciò deriva dal Codice Penale, che tutela, oltre al cadavere, anche le ceneri, nel senso che laddove si rilevino atti di vilipendio sulle ceneri vi è una pena considerevole.
In Italia, vi è poi una serie di norme contenute in provvedimenti specifici, che di seguito si richiamano. I concetti ricavabili da dette norme sono:
a) L’intero ammontare delle ceneri di un defunto, in Italia, deve essere collocato in una sola urna, che deve essere sigillata, nel crematorio di consegna delle ceneri.
b) Ogni urna deve riportare gli elementi di identificazione del defunto specificati dalle norme. Come obbligo vi è data nascita, morte, nome e cognome. Oltre a questi dati minimali possono essere inserite brevi scritte o frasi a ricordo. Se vi fosse un contenitore interno e un contenitore esterno, ambedue devono essere in grado di garantire la identificazione del defunto cremato, con sigillatura almeno di quello e-sterno, a cura del gestore del crematorio.
c) È possibile l’uso di un contenitore interno e di uno esterno. In genere quello interno è detto “ash container” e può essere di diversi materiali in relazione alla destinazione finale. Tecnicamente è sufficiente che almeno uno dei due contenitori (quello esterno o quello interno) debba possedere le caratteristiche richieste dalla norma e cioè deve essere “resistente”. Con circolare ministeriale è stato precisato che l’urna deve presentare anche le caratteristiche di “infrangibilità”. Il materiale deve essere tale da garantire la sua chiusura, anche a freddo, o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L’urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni.
d) Recentemente sono state e-manate da Utilitalia SEFIT e da FIC delle Istruzioni operative per la corretta gestione dei crematori (versione 30/11/2018), di seguito si riporta, di dette Istruzioni, la parte riguardante le urne cinerarie:
“7. Ceneri e urne cinerarie
7.1. Le ceneri, le ossa calcinate e quant’altro risultante da ogni singola cremazione sono raccolte con cura dal personale addetto alla cremazione e devono es-sere avviati a separazione, curandone la tracciabilità. Alla procedura di separazione delle parti non corrispondenti alle ceneri del defunto si procede con specifici ausili (ad es. magnete) o con macchine che polverizzano i prodotti estratti dal forno, se-parandoli da residui (metallici e non metallici). Questi ultimi sono gestititi secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero dell’Ambiente del 26 agosto 2009.
7.2. Tutte le ceneri di ogni sin-gola cremazione risultanti dalle procedure di cui al punto 7.1. sono raccolte in urna cineraria/contenitore standard avente le caratteristiche e con le modalità di cui ai punti che seguono. Ove l’avente titolo disponga per l’utilizzo di urna con particolari caratteristiche per foggia o anche in funzione del successivo destino (sepoltura, dispersione in acqua per immersione, dispersione in natura, affidamento personale), sarà cura di questi o dell’impresa funebre incaricata provvedere alla sua consegna al personale del crematorio, almeno 6 ore prima dell’orario previsto per la cremazione.
7.3. Ogni urna cineraria / contenitore standard deve avere una capacità minima di 4 litri.
7.4. Per le ceneri di defunti minori di anni 10 o derivanti dalla cremazione di resti ossei, sono consentite anche urne / contenitori di capacità inferiori, a condizione che possa esservi contenuto l’intero quantitativo di ceneri risultanti dalla separazione di cui al punto 7.1.
7.5. Ogni urna cineraria / contenitore standard, o se questi sia sostituito da altro scelto dalla famiglia o dall’avente titolo, deve riportare all’esterno etichettatura o targhetta con i dati identificativi del defunto previsti dalla normativa vigente. Ogni urna cineraria/contenitore standard deve essere realizzata con materiale adeguatamente resistente e infrangibile. Il coperchio dell’urna/contenitore deve aderire saldamente agli altri elementi e il suo fissaggio deve essere condotto in modo da impedire che esso venga successivamente forzato senza che il fatto possa essere rilevato. La corretta chiusura e l’integrità del-l’urna / contenitore sono attestati dal personale del crematorio apponendo apposito sigillo antieffrazione. Di questo viene dato evidenza nel verbale di consegna di cui al punto 7.6..
7.6. All’atto della consegna ceneri viene compilato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve, nel numero di esemplari stabilito, il verbale di cui all’articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.”
Salve, sono Angelo impresa funebre, opero nella Regione Campania, volevo porle una domanda, se vado a prendere una salma in un paese estero, o a Milano o in una zona rossa in Iatlia, ci sono adempimenti in più, tipo comunicazioni allAsl e al Comune, e quando torno rischio la quarantena. Grazie
X Angelo,
la Circ. Min. SALUTE n. 11285 del 1 aprile 2020 ha dettato linee guida comportamentali, per tutti gli operatori funebri, applicabili su tutto il territorio nazionale, o già direttamente o da implementarsi con apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente, by passando, così tutta la normazione regionale, altrimenti pur sempre in vigore. Il Governo, infatti, avvalendosi del potere di annullamento straordinario su tutti i precedenti provvedimenti comunali, ma anche regionali (note, determine, protocolli operativi anche piuttosto raffazzonati assunti a macchia di leopardo ed in modo disomogeneo) sembra aver imposto FINALMENTE un’unica normativa di riferimento, cioè il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, che è, pur sempre, il regolamento nazionale di polizia mortuaria, attualmente in vigore, anche se, invero, un po’obsoleto e vetusto. Ci sono, però, Comuni i quali, per trasporti funebri che interessino il loro territorio, hanno assunto di propria iniziativa ulteriori (ed… ultronei, a mio sommesso avviso) misure cui sostanzialmente si può ottemperare con una semplice autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (esempio: il personale necroforo dispone di tutti i d.p.i individuati dalla prefata circ. min. Salute ed è in numero sufficiente per movimentare in sicurezza il feretro), Conviene, quindi informarsi preventivamente presso i locali uffici della polizia mortuaria. L’essenziale è, comunque, poter dimostrare tramite l’apposito verbale di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993 n. 24 (sia esso redatto dalla vigilanza A.USL o nella forma di una semplice auto-certificazione sottoscritta dall’addetto al trasporto), che il feretro è stato debitamente confezionato in relazione alla tipologia del trasporto, alla causa di morte ed alla sua destinazione ultima. Detta documentazione di accompagnamento, insieme al decreto di trasporto, dovrà esser esibita in caso di controlli e consegnata al responsabile del servizio di custodia cimiteriale, una volta varcati i cancelli del camposanto di arrivo (o del crematorio).
Buonasera, abito in provincia di Bergamo e poiché sono state bloccate le cremazioni a mia zia deceduta chiusa in bara con zinco, è stato assegnato un loculo provvisorio. Volevo chiedervi quali sono le procedure da seguire e le autorizzazioni da chiedere per portare a termine la cremazione. Grazie in anticipo per la risposta
X Beppe,
i passaggi burocratici sono i seguenti:
Poiché la Lombardia applica in toto la Legge 30 marzo 2001 n. 130, in materia di cremazione, avendone recepito quasi tutti gli istituti più innovativi, i passaggi amministrativi fondamentali sono i seguenti:
1) istanza di cremazione, presso il Comune nel cui cimitero è stato tumulato il feretro, ancorché provvisoriamente, presentata, tramite processo verbale, all’ufficiale di stato civile, che, preso atto della manifestazione di volontà resa dai soggetti legittimati, rilascerà la relativa autorizzazione.
2) sulla base dell’autorizzazione ottenuta richiesta di estumulazione straordinaria (art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 – regolamento nazionale di polizia mortuaria -)
3) Qualora il cimitero di prima sepoltura fosse sprovvisto di impianto crematorio, occorrerà organizzare il trasporto funebre, contattando un’impresa di estreme onoranze, alla volta del più vicino crematorio, quando, naturalmente, sarà passata la buriana del corona virus.
Attenzione: se il feretro è stato confezionato con la controcassa di zinco bisognerà contattare un forno crematorio abilitato ad abbruciare anche la lamiera, poiché, per le sempre più stringenti norme in tema ambientale, in Lombardia soprattutto, sono pochi i crematori con questa facoltà.
Buonasera , mi trovo in una situazione surreale e molto dolorosa .
Mia nonna è stata mandata a morire in casa ( paziente con gravi problemi cardiocircolatori) poiché in ospedale servono letti per via della pandemia in atto. Il dolore nel vedere morire una persona così cara e per giunta in casa propria è devastante.
Siccome non so dove mettere le mani , quando mia nonna morirà , come ci si comporta dato che ste morendo in casa ?
Verrà portata via subito ?
Grazie mille per l’aiuto
X Simone,
mi dica da quale Regione Lei scriva, così potrò davvero aiutarLa davvero.
Buonasera , scrivo dal Lazio, Roma
X Simone,
Tutte le risposte alle Sue domande si trovano, in sintesi, a questo link:https://www.funerali.org/pratica-funebre/sefit-come-gestire-le-salme-infette-da-covit-19-53417.html.
Anche la Regione Lazio ha emanato un proprio specifico protocollo sanitario per fronteggiare l’emergenza, il quale, però non si discosta per nulla dalle indicazioni reperibili nel testo segnalato.
Saluti by Carlo
Grazie mille per la risposta ma trovo tutto questo davvero pazzesco ! Mia nonna sta morendo per problemi cardiocircolatori , dimessa da un ospedale dove hanno scritto che non presenta sintomatologia da covid 19 , e deve essere comunque trattata come un infetta ? Ho capito bene?
Quindi dovrà essere bruciata ?
Si applicano i protocolli di sicurezza quando non si può escludere la presenza del covid-19. Se la struttura sanitaria lo esclude non c’è alcun problema. Inoltre se la nonna fosse morta col covid non c’è attualmente l’obbligo di cremazione.
Mi scuso per la risposta molto nervosa ma già vedere una persona cara morire sotto i propri occhi per giunta in casa non è cosa facile , inoltre per una persona di 91 anni che ha sempre avuto valori fermi , sarebbe tosta toglierle anche un ultimo desiderio .
Detto questo quindi , mi sembra di capire che la salma sarà portata via il prima possibile ? Chiamerò prima i sanitari ?
Purtroppo anche chiamando i sanitari , non riescono a darmi risposte esaustive .
Vi ringraziamo per l assistenza
X Simone,
tranquillo: la Legge italiana (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1) non impone mai la cremazione d’ufficio per i defunti. La cremazione, infatti, è istituto complesso e poliedrico, per accedervi vi sono diversi filtri di legittimazione, tra cui la manifestazione di espressa volontà di chi abbia titolo a disporre sulla sorte delle spoglie mortali del de cuius
Buongiorno, vorrei porre un quesito:
– è capitato più di una volta che i parenti di defunti, le cui ceneri sono state disperse, chiedere la concessione di un loculo su cui apporre l’epigrafe del defunto per memoria, ma il loculo rimane vuoto, visto che le ceneri sono disperse e l’urna viene consegnata ed accatastata come rifiuto speciale.
Ovviamente la pretesa suona assurda, ma vorrei arginare queste richieste riferendomi ad indicazioni giuridiche che non riesco ad individuare.
Chiedo il vostro aiuto. Grazie
X Abigail,
si risolve tutto con una normetta ad hoc nel regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti avreste un immobilizzo pauroso del patrimonio edilizio cimiteriale, che, com’è noto non è dilatabile all’infinito, oltre le leggi della fisica.
La stipula del regolare atto concessorio comporta una sorta di obbligazione di risultato: il vano sepolcrale (quale ne sia la tipologia costruttiva o la durata) viene concesso solo in reale presenza di defunto da tumulare, a prescindere dalle sue trasformazioni di stato (ossa, resti mortali, ceneri) ed i concessionari, a pena di decadenza o meglio ancora d’improcedibilità, debbono dimostrare l’effettività dell’avvenuta sepoltura a sistema di tumulazione.
Molte Regioni per preservare il senso comunitario della morte, prevedono, in caso di dispersione, l’apposizione di apposita targhetta commemorativa in cimitero, inteso come luogo e scrigno di memoria storica ed affetti struggenti. E’ – se si vuole – una soluzione molto poetica, ma di grande efficacia operativa.
Ad ogni modo un defunto, le cui ceneri siano state disperse definitivamente, essendo l’atto irreversibile, può certamente esser ricordato anche sulla lapide di una sepoltura privata già in essere, con la precisazione, però, della materiale mancanza, in questo caso in esame dell’urna cineraria, nella tomba.
Ai miei adepti funebri consiglio sempre di adottare questo accorgimento: inserire sì gli estremi anagrafici del de cuius (invero altrove disperso) seguiti, però, dalla formula: “IN SPIRITO”.
Si ottiene, così, senza troppa burocrazia, una sorta di piccolo cenotafio.
Buongiorno, vorrei sapere se ci sono Leggi in Italia a salvaguardia di sepolture antiche (in particolare quelle contenute in chiese dismesse), in stato di abbandono e appartenenti a personaggi storicamente rilevanti. Eventualmente come sarebbe possibile preservarle, visto l’iteresse storico-culturale che il personaggio sepolto ha.
Grazie
X Fabio,
il corpus normativo di riferimento è il codice dei beni ambientali e paesaggistici di cui al D.Lgs n. 42/2004.
Le sepolture militari (cimiteri di guerra) sono regolate dallo specifico Testo Unico dell’ordinamento militare.
Sulle tumulazioni “privilegiate” di cui all’art. 341 T.U. Leggi Sanitarie e 105 del regolamento statale di polizia mortuaria (cioè quelle, ad esempio, in chiesa e non in cimitero) il Comune, quale titolare ultimo della funzione sepolcrale esercita la propria funzione di controllo e vigilanza.
Buongiorno Sig. Carlo,
La ringrazio per la sua cortese risposta,
ma un dubbio permane,
vale a dire se al momento del decesso presso una clinica Lombarda, nella documentazione del defunto oltre a Istat e notifica di morte è già presente anche l’accertamento di morte(rilasciato dopo ECG 20 minuti), il trasporto a cassa aperta tra regioni limitrofe non è comunque fattibile o la questione cambia ?
Grazie in Anticipo
Giancarlo dalla Lombardia
X Gian-Carlo,
ci sono due ipotesi, parimenti percorribili. (e qui l’incertezza è massima)
A) si segue il dettato del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 che vale come norma speciale di raccordo, quindi la salma divenuta cadavere dopo visita necroscopica, va trasportata solo a cassa chiusa.
B) si ottempera,secondo l’orientamento del diritto comunitario, alla normativa più rigida e rest ittiva in materia di trasporti funebri tra le due regioni contermini.
Personalmente, con molta umiltà, propendo per il primo caso, cioè se le due Regioni confinanti non hanno stretto un accordo di reciprocità travalicante il dettato del D.P.R. n. 285/1990 si obbedisce al regolamento nazionale di polizia mortuaaria.
Buonasera,
scrivo dalla Lombardia,
vorrei esporre un dubbio che ormai ho da molto tempo,
e al quale purtroppo non sono mai riuscito a dare una risposta visto e considerato che nel settore ci sono vari e complessi regolamenti e altri impresari non mi sono stati d’aiuto per via di pareri contrastanti
la domanda è la seguente: posso eseguire trasporti “a cassa aperta” con cofano internamente zincato da Ospedali o Cliniche nella regione Lombardia con destinazione abitazione o case funerarie nelle regioni limitrofe quali Emilia Romagna, Piemonte o Veneto ?
Sono confuso se il trasporto a cassa Aperta sia da intendersi sempre e solo entro la Regione o si possa eseguire anche tra regioni limitrofe che condividano il regolamento sui trasporti a cassa Aperta.
Grato per la disponibilità
rimango in attesa
Buona serata
Giancarlo
X Gian-Carlo,
Tutte le leggi regionali scontano il pesante limite della competenza territoriale, ovvero valgono solo entro il confini amministrativi della Regione che le ha promulgate.
Ad esempio, senza la pretesa di esser esaustivi, leggi regionali di Lombardia ed Emilia Romagna prevedono che la norma la quale consente il trasporto a cassa aperta valga solo nell’ambito delle rispettive Regioni, per cui il trasporto a cassa aperta dall’una all’altra Regione non è possibile.
C’è oggettivamente dietro un problema di costi, ovvero chi paga il medico necroscopo? Cioè, se la persona è deceduta in Lombardia e la salma viene trasportata in altra Regione prima che venga eseguita la visita necroscopica, l’onere del medico necroscopo ricade su quest’ultima Regione…
Servirebbe un accordo convenzionale tra Regioni, che oggi non c’è.
Comunque il trasporto a “cassa aperta” è autorizzato dal medico che ha constatato il decesso, ponendo diagnosi di morte, non lo più autorizza il Comune con le rigidità procedurali di cui all’art. 17 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Ad ogni modo, ad oggi non esiste una sorta di proprietà transitiva di coordinamento tra le diverse Regioni e le loro svariate legislazioni funerarie, tuttavia si segnala il pregevole tentativo (ex plurimis: Regione Emilia-Romagna L.R. 10/12/2019 n. 29 art. 12 e Friuli Venezia Giulia art. 10 comma 1 L.R. 21/10/2011 n. 12) di istituire un principio di reciprocità (almeno tra Regioni limitrofe e contermini) attraverso la stipula di accordi (di cui non si ha ancora, purtroppo notizia) forse ai sensi dell’art. 117 ultimi due commi della Costituzione.
Gentili Sig.ri
Avrei il seguente quesito.
Il comune dove abito, O….., ci ha inviato una raccomandata informandoci della prossima estumulazione di una zia di mia moglie.
Questa zia di mia moglie lasciò all’epoca del decesso il coniuge ed una figlia. Successivamente è deceduto anche il marito 91 enne. Poco dopo purtroppo è venuta a mancare anche la figlia , cugina di mia moglie, che ha lasciato quale erede testamentario il solo coniuge. Non hanno avuto figli. Per somma di disgrazia è scomparso poco dopo anche quest’ultimo. Il problema è a chi devono fare capo le spese di estumulazione della zia di mia moglie?
A quale nipote o agli eredi del coniuge scomparso ,che ricordiamo è stato nominato unico erede testamentario.
Noi avevamo proposto la suddivisione delle spese al 50%.
Suddivisione rifiutata.
Grazie in anticipo per la cortese risposta.
X FABRIZIO,
a rigor di norma, e fuori dalle logiche testamentarie che attengono principalmente a situazioni patrimoniali, le spese dell’estumulazione andrebbero così ripartite:
a) Il concessionario provvede ai costi di manutenzione del loculo ormai scaduto (operazioni di ripristino, sanificazione, smaltimento dei materiali inerti)
b) I consanguinei del de cuius da estumulare procederanno invece, accollandosi gli oneri per la nuova destinazione del resto mortale (facilmente, infatti, il cadavere verrà rinvenuto in stato di indecomposizione, ancorché parziale).
VI sono Comuni, però, che per praticità operativa imputano tutti gli oneri al concessionario, lasciando agli onerati, obbligati solidarmente, la scelta di come suddividere le spese.
Insomma…alla fine basta pur sempre che qualcuno paghi!