Elenchi risposte

Elenchi di commenti con domande e risposte (in ordine cronologico degli ultimi commenti) relativi ai principali temi trattati dal sito:

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510 thoughts on “Elenchi risposte

  1. buonasera. una donna per causa morte al 5^ mese ha avuto un figlio prematuro morto dopo alcuni mesi. possono essere tumulati insieme anche se in due casse differenti? grazie

    1. X Mauro,

      tale possibilità non è contemplata dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, invero un po’vetusto e spesso superato dalla più evoluta e permissiva normativa regionale. Dopo tutto il Legislatore quod voluit fecit, secondo il celbre broccardo latino.
      Quindi, fatte salve disposizioni locali di più ampio respiro in regime esclusivo di D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 madre e neonato entrambi morti in concomitanza del parto possono esser racchiusi nella stessa cassa o deposti nella stessa fossa.
      L’art. 76 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 vieta espressamente la tumulazione di due feretri (non importano le loro dimensioni) nello stesso loculo, mentre il paragrafo 13 della Circ. Min. Esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 consente la tumulazione nella medesima cella sepolcrale di uno ed un solo feretro, ma anche di più cassette ossario o urne cinerarie.
      Pertanto anche ai termini del D.M. 1 luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130 converrebbe procedere alla cremazione del figlio prematuro, morto dopo alcuni mesi, ed avvicinare così la bara della madre con l’urna cineraria del piccolo.

  2. Buongiorno. Vivo a Pavullo nel Frignano in provincia di Modena, Emilia Romagna. Ho un’informazione da chiederle e le sottopongo i particolari. Nel febbraio del 1997 mio padre acquistò un loculo doppio per sé e per mia madre spentasi proprio nel gennaio di quell’anno con un contratto di concessione della durata di 25 anni. Mio padre è morto a marzo del 2013 ed è stato sepolto nel doppio loculo insieme a mia madre. Come erede ho avuto l’intestazione della concessione il 20 marzo 2013. La mia domanda è questa: nel 2022, quando scadrà la concessione, sono obbligata a rinnovarla visto che saranno passati solo 9 anni dalla tumulazione di mio padre? E se non la rinnovo, visto che vivo di pensione minima, che succede? Voci di popolo dicono che non sarà possibile aprire il loculo in quanto non è passato tempo sufficiente, ma vorrei il parere di un esperto se possibile. La ringrazio se vorrà prendere in considerazione la mia richiesta.

    1. X Gianna (che vive a Pavullo, provincia di Modena Park, quindi nel mio prediletto feudo funerario).

      Nel caso da Lei prospettato, quando, cioè non vi fosse il rinnovo del rapporto concessorio già in essere la soluzione è fornita dall’art. 86 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre e 1990 n. 285: il feretro di Suo padre, non essendo ancora trascorsi gli anni (20) di sepoltura legale verrà estumulato d’ufficio ed avviato al campo speciale indecomposti per un turno di rotazione completo, cioè pari ordinariamente a 10 anni, dopo aver neutralizzato la tenuta stagna dello stesso attraverso l’apertura di opportuni squarci nella cassa di zinco, di solito interna alla bara da interrare.
      Ovviamente gli aventi diritto potranno anche optare per:

      a) diretta cremazione, con procedura però aggravata come se si trattasse di dover cremare un cadavere subito dopo il funerale
      b) traslazione in altra sepoltura privata (se ammessa dal regolamento municipale di polizia mortuaria) o in diverso sito sepolcrale, ad esempio fuori Comune.

      Tutte queste operazioni sono sempre a titolo oneroso per i richiedenti.

  3. Come calcolo il valore di un loculo cimiteriale facente parte di un vecchio complesso di loculi comunali che viene riconsegnato al Comune.

    1. X Charlotte (io mi chiamo Carlo, quindi, francesismi a parte, festeggiamo lo stesso onomastico in onore di San Carlo)

      1) innanzi tutto, il parziale rimborso per gli anni di jus sepulchri effettivamente non goduti, a causa di estumulazione straordinaria, dovuta alla cessazione anzi tempo del rapporto concessorio, deve esser espressamente previsto dal regolamento municipale di polizia mortuaria: ed è un’astuta mossa di politica cimiteriale, poichè rende più appetibile la retrocessione, consentendo all’Amministrazione di rientrare il pieno possesso di manufatti cimiteriali con contratti di lunga durata, per i quali i concessionari non abbiano più grande interesse nel mantenere la sepoltura, vuoi per ragioni personali o per la malleva da eventuali obbligazioni manutentive particolarmente onerose.
      Diversi giuristi esperti di diritto funerario (ex multis: Dr. Sereno Scolaro), affinchè il Comune non ricada, ancorchè inavvertitamente, nella responsabilità patrimoniale per danno erariale, ex Art. 93 D.Lgs n.267/2000, suggeriscono di osservare sempre il principio nominalistico di cui all’art. 1277 Cod. Civile, vale a dire: una certa somma potrebbe anche esser riconosciuta, ma calcolandola sul valore della concessione originariamente stipulata: siamo al paradosso: perchè per concessioni molto risalenti, magari ai primi anni del ‘900, nel tempo l’eventuale rimborso sarebbe irrisorio (poco più di un caffè!) suscitando le comprensibili ire dei concessionari desiderosi di liberarsi della tomba in oggetto.
      Diverse sono le formule di calcolo, tutte applicabili purchè contemperino queste due esigenze. Qui ci soccorre l’art. 4 comma 2, lettere a) e b) del D.M. 1 luglio 2002 emanato ai sensi dell’art. 5 comma 2 L. 30 marzo 2001 n. 130, siccome, indirettamente, detta dei parametri di calcolo molto precisi sui criteri di determinazione dei canoni concessori, i quali, non dimentichiamo sono annuali, pur potendo tranquillamente essere riscossi in un’unica soluzione. Dunque si divide l’importo versato a suo tempo per tutti gli anni della concessione, ottenendo un coefficiente da moltiplicare, poi, per gli anni residui.
      Uno schema di regolamento municipale di polizia mortuaria, molto ben redatto ed elaborato, nei primi anni 2000, dalle maggiori federazioni di categoria propone questi chiari passaggi procedurali che riporto testualmente:

      ARTICOLO 61

      Rinuncia a concessione a tempo determinato

      di durata inferiore a 99 anni

      (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ___1__ della tariffa in vigore

      2 x”N”

      al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (*)

      (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

      —–

      (*) Nota: nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata, n = 25;

      La quota è pertanto riferita a 1/2×25 = 1/50 della tariffa in vigore.

      —–

      ARTICOLO 62

      Rinuncia a concessione di aree libere

      (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

      a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

      b) l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

      In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

      – per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa

      d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

      – per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della

      rinuncia da parte del Comune.

      (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

      ARTICOLO 63

      Rinuncia a concessione di aree con

      parziale o totale costruzione

      (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell’art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:

      a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

      b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

      (2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all’eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

      – per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

      – per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

      (3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell’indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

      (4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

      ARTICOLO 64

      Rinuncia a concessione di manufatti della

      durata di anni 99 o perpetua

      (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell’art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

      (2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

      – per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

      – per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico comunale.

      (3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell’art. 63.

      (4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

  4. salve avrei una semplice domanda grazie
    salma deceduta in citta X trasportata presso cimitero di residenza Y per SEPOLTURA.
    Arrivata al cimitero Y i familiari decidono di optare non più per sepoltura ma per CREMZAIONE.
    ???????? quale come emette atto di cremazione????
    saluti

    1. Nel caso di cremazione postuma di cadavere per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell’autorizzazione è competente il Comune del luogo ove è sepolta la salma. (così, paragrafo 14 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria).

      1. la salma è arrivata in cimitero y x essere tumulata ma prima di essere tumulata si è pensata di cremarla. quindi non è stata tumulata e poi estumulata x cremarla.

        1. X Franca,

          se l’autofunebre (come si presume) ha già varcato i cancelli del camposanto, il decreto di trasporto rilasciato originariamente dal Comune di decesso ha già esaurito i propri effetti, con la sua consegna all’incaricato del servizio di custodia.
          Si è pertanto di quest’avviso: la competenza territoriale de facto è divenuta un principio inderogabile, così sarà il Comune dove fisicamente trovasi il feretro a perfezionare l’autorizzazione alla cremazione contestualmente ad una nuova autorizzazione al trasporto, qualora il cimitero a quo non disponga di adeguato impianto d’incinerazione per cadaveri umani.
          Nel frattempo la bara, in attesta di tutti i necessari incartamenti, sosterà in camera mortuaria, ovvero nel luogo la cui funzione edittale è proprio quella di accogliere i feretri in transito, non rileva minimamente che si sia proceduto o meno alla tumulazione.
          Attenzione: se la bara è stata confezionata, a suo tempo, per la tumulazione, ossia con la duplice cassa di legno e zinco occorrerà rivolgersi ad un crematorio (e sono ormai pochi!) abilitato ad abbruciare anche il metallo, non essendo possibile dissigillare la cassa per trasbordare il defunto in un cofano di solo legno.
          Non si entra volutamente nel merito di questo cambio repentino nella decisione dei dolenti sulla destinazione ultima del de cuius, perché potrebbe ingenerare solo confusione ulteriore.
          Memento semper art. 76 D.P.R. 445/2000, il quale punisce le dichiarazioni mendaci o forzate rese ad una pubblica amministrazione.
          Se, in forza di qualche Legge Regionale il Comune di Y applica alla lettera il dettato della L. 30 marzo 2001 n. 130 l’autorità deputata al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione sarà l’ufficiale di stato civile che dovrà redigere apposito processo verbale da cui emergerà la volontà di cremare il feretro, altrimenti se si segue ancora e residualmente l’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 la titolarità ad emettere l’atto autorizzativo sarà del profilo professionale di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000 (dirigente di settore) o di chi ne svolga le funzioni nel Comuni privi di figure dirigenziale. La sottoscrizione del relativo atto può anche esser materialmente delegata, ad esempio al responsabile del procedimento istruttorio.

  5. Buongiorno
    Scrivo da Bologna
    probabilmente è un argomento già trattato ma vorrei porre un quesito
    Alla morte del suocero ho acquistato un loculo (durata 40 anni)
    Ho chiesto lo spostamento della suocera morta 10 anni prima in modo che potessero essere vicini
    Il loculo della suocera (della durata di 30 anni) ha ancora 20 anni prima della sua naturale scadenza
    Mi aspettavo di pagare il loculo nuovo e lo spostamento della suocera, invece mi tocca ripagare nuovo anche quello della suocera con ancora 20 anni alla scadenza
    Mi ridanno una piccola differenza
    Ma è la prassi???
    Sono obbligato a ricomprare pure quello?

    Grazie

    1. X Roberto,

      sì, la procedura è corretta: se Lei ha posto in essere un nuovo rapporto concessorio, acquisendo un diverso loculo per la traslazione della suocera è giusto pagare interamente il canone concessorio previsto nella declaratoria comunale.
      Si consoli, è anche fortunato: certi regolamenti comunali non ammettono nemmeno un minimo rimborso in caso di retrocessione di una concessione prima della sua naturale scadenza.

  6. l’obitorio dell’ospedale di San Martino a Genova si trova in VIA MARSANO 10
    un’ufficio dell’ASEF di Genova si trova all’indirizzo di Via Marsano 10 (vedi cartelloni e google)
    sembrerebbe un refuso, ma non lo è , l’Amministratore dell’Asef, afferma in un’intervista che “l’ufficio” non si trova dentro l’Ospedale ,ma in un locale del Comune che è dentro l’Ospedale……………..cosa ne pensate?

  7. buona sera sono necroforo e vi scrivo da Bellaria provincia di Rimini.Nel caso di esumazioni ordinarie i resti mortali non reclamati vanno inseriti nell’ossario comune.L’attuale regolamento comunale non stabilisce un periodo congruo destinato alle famiglie che dimostrano disinteresse per i resti mortali derivati dalle operazioni.Vi chiedo se vi e una norma che chiarisca il quesito e inoltre e fissato un periodo minimo e massimo di attesa.Grazie

    1. X Simone,

      nel silenzio del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della legislazione regionale o del regolamento comunale di polizia mortuaria, si può tranquillamente sopperire a questa lacuna legis con il più snello strumento dell’ordinanza sindacale con cui si disciplinano nel dettaglio le operazioni cimiteriali di esumazione/estumulazione ordinarie, senza così dover ricorrere a laboriose integrazioni o modifiche della fonte regolamentare locale.

  8. Buongiorno, avrei un quesito da porre:
    una persona x decede improvvisamente. Pochi anni prima di decedere rinnova due concessioni per due loculi ( loculi
    distinti nei quali sono sepolti i genitori).
    Al momento della scomparsa, i famigliari della persona x ( non residente nel comune nel quale aveva rinnovato le concessioni) credono di poter tumulare il proprio caro in uno dei due loculi.
    Questa possibilità viene loro negata in quanto viene detto che il defunto non è residente in quel comune e non è annoverato quale destinatario, nelle concessioni.
    I parenti allora fanno tumulare il defunto in un loculo non di loro pertinenza (” prestato ” da un conoscente) e ormai sono trascorsi 11 anni.
    I parenti si chiedono se gli eredi del concessionario del loculo ( deceduto nel frattempo) che ospita il loro caro, oppure il comune possono in qualche modo vantare dei diritti di quel loculo ed obbligarli a spostare la salma.
    Se così fosse, possono traslare la salma in uno dei due loculi occupati ( da più di 30 anni) da uno dei due genitori?
    Grazie

    1. X Loredana,

      già “prestare” un loculo ad un soggetto terzo e quindi estraneo alla rosa delle persone riservatarie (Art. 93 comma 1 I periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) dello jus sepulchri è pratica illegittima che a rigor di logica dovrebbe, come ogni abuso esser punita con la decadenza sanzionatoria della concessione. Tale situazione di fatto, invero, è sempre più spesso tollerata, specie quando vi sia grave carenza di posti feretro, causa la saturazione del cimitero.

      Nel momento in cui il concessionario ha permesso la sepoltura nella tomba ha automaticamente ceduto il posto salma al defunto per tutta la durata del rapporto concessorio.

      Insomma la traslazione può esser legittimamente disposta solo dai più stretti congiunti del defunto tumulato, i concessionari subentrati non vantano più alcun diritto su quel posto feretro e non possono, di conseguenza, esercitare nessuna azione coercitiva per rientrare in pieno possesso e disponibilità del loculo stesso, ahimè incautamente “prestato”.

  9. buongiorno…gradirei una risposta sul presente quesito: è possibile pignorare una tomba di famiglia sita in un piccolo paese dell’alessandrino, dato che è l’unico immobile attaccabile ad oggi?
    Le chiedo cosa cio comporta per il conncessionario? deve spostare i defunti gia in cappella? puo continuare a tumulare dopo la notifica del pignoramento? quale è la normativa in materia? saluti

    1. X Marco,

      Mentre fino al 9 febbraio 1976 (in quanto al 10 febbraio 1976 era entrato in vigore il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) si sarebbe potuto dissertare, disquisire o anche discettare accademicamente se i sepolcri privati potessero, o meno, essere oggetto di disposizione per atti tra vivi o per causa di morte, sulla base del dettato dell’art. 71, commi 2 e ss. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 in vigore dal 1° luglio 1943, il quale prevedeva, a certi presupposti, neppure tanto ampi o liberi, simili facoltà, pur essendo tale norma in contrasto con la disposizione del già vigente art. 824, comma 2 Cod. Civile (in vigore, dapprima, cioè dal 28 ottobre 1941 si veniva a porre, tra l’altro, l’ulteriore sciarada giuridica se il predetto R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse rango di norma di livello primario oppure secondario e, quindi, solo regolamentare (dilemma che, se risolto nel primo senso avrebbe permesso di qualificare tale statuizione comunque accolta nello jus positum come norma speciale, e dunque prevalente rispetto alla pari-ordinata, e previgente, disposizione del Cod. Civile, mentre se diversamente interpretata ed inquadrata, rispetto all’inveterato problema della successione nel tempo tra norme incompatibili tra loro ed introdotte nell’Ordinamento con diverse velocità, avrebbe condotto a concludere per l’inefficacia del predetto art. 71, commi 2 e ss. r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880), a partire dalla data del 10 febbraio 1976, risulta divenuto fuori di ogni dubbio ermeneutico come il diritto di sepolcro non sia proprio suscettibile di atti di disposizione per acta inter vivos o di ultima volontà, tanto più che il diritto di sepolcro, per sua intima costituzione si atteggia a diritto personale, al pari del nome, dell’onore, e, come tale, discende dall’appartenenza alla famiglia del concessionario (o dell’appartenenza all’ente, per queste concessioni fatte a persone giuridiche), la quale prescinde dalla proprietà, materiale, del manufatto sepolcrale.
      Non altrettanto netta e tagliente è la preclusione della disponibilità sulla componente “patrimoniale” del (o, rectius, sul) manufatto sepolcrale, che conservando, fino alla scadenza della concessione (o a tempo indeterminato, se la concessione dell’area sia stata rilasciata a in regime di perpetuità) il contenuto “patrimoniale”, pur cui può anche (e forse) ritenersi ammissibile un mutamento nella nuda proprietà (scissa e divaricata, quindi dal diritto d’uso o godimento) del manufatto sepolcrale medesimo. Oltretutto, non potrebbe parlarsi di “pura” proprietà per il semplice fatto che si tratta di manufatto sepolcrale elevato su area, demaniale, oggetto di concessione e, conseguentemente, i diritti da parte di terzi non possono non essere disciplinati, e subordinati, se non dalle speciali disposizioni che regolano la materia (art. 823, comma 1 Cod. Civile.).

      Quindi l’eventuale pignoramento avrebbe effetti solo sulla nuda proprietà del manufatto sepolcrale e non sul diritto d’uso, che ha natura personale, con un esito paradossale: la voltura forzosa della concessione riguarderebbe NON il diritto d’uso, ma unicamente le obbligazioni manutentive di cui all’art. 63 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285…insomma si può assolvere un debito con un onere occulto? Quale sarebbe il senso di impadronirsi di una tomba dovendo solo assicurare il solido e decoroso stato di opere murarie e suppellettili funerarie (attedi votivi, apparati decorativi…) senza poterne, però, mai fruire in caso di malaugurato bisogno?

  10. Buon giorno sono un necroforo e mi trovo di fronte a dover accettare un urna cineraria da affido, nelm frattempo la moglie affidataria e deceduta e non hanno figli ma nipoti.il quesito e chi deve richiedere la tumulazione sia in comune che in cimitero:mi piacerebbe altersi sapere quali sono le normative del caso:GRAZIE

    1. X Simone,

      …necroforo anche Lei, allora siamo colleghi.

      Esauriti gli effetti giuridici dell’atto d’affido (magari per estinzione/morte dell’affidatario) l’urna è conferita in cimitero quale luogo ultimo deputato istituzionalmente all’accoglimento dei defunti. A richiedere la tumulazione, nell’ordine possono esser:

      1) i congiunti più stretti del cremato individuati secondo il principio di poziorità (potere di scelta coniugato con preminenza nella decisione) dall’art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, operano altresì nell’individuazione del grado di parentela gli artt. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile.

      2) nel silenzio omissivo delle persone di cui al punto 1 anche un soggetto terzo rispetto alla cerchia famigliare che per liberalità voglia assumersi gli oneri di una sepoltura privata e dedicata quale sempre è la tumulazione.

      E’importante ribadire come (salvo previsione diversa di eventuale legge regionale) l’inerzia prolungata ed ingiustificata di tutti gli aventi titolo a provvedere entro un congruo termine, magari fissato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, provochi in automatico ex art. 80 comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in modo promiscuo, anonimo, massivo ed indistinto, per la loro perpetua conservazione in cimitero (almeno – ipotesi fantasiosa e remota – sino a quando il cimitero de quo non sarà soppresso.

    2. salve sono un necroforo e mi trovo di fronte a dover accettare un urna cineraria da affido,nel frattempo la moglie affidataria e deceduta e non hanno figli ma nipoti.il quesito e chi deve richiedere la tumulazione sia in comune che in cimitero ecome poter uscire dall’affido.mi piacerebbe altresi sapere quali sono le norme del caso.

      1. X il collega Simone,

        la complessa materia dell’affido è regolata di principio dalla L. 30 marzo 2001 n. 130, nonché dalle molteplici Leggi Regionali con relativi regolamenti attuativi ed in ultima istanza dal regolamento municipale di polizia mortuaria o nelle more di queste fonti del diritto principali dallo stesso atto di affido che può avere anche contenuto prescrittivo e quindi normativo, almeno secondo il parere del Consiglio di Stato da cui poi scaturì il famoso D.P.R. 24 febbraio 2004 con cui di fatto si rese attuabile l’istituto dell’affido stesso.
        MI dica, pertanto, almeno da quale Regione Lei scriva.

          1. Regione Emilia Romagna Deliberazione Giunta Regionale 10/01/2005,n.10 “Direttiva in merito all’applicazione dell’art.11 della L.R.29luglio2004n.19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”

            X il collega Simone: ecco l’atto ufficiale della Nostra Regione (io sono di Modena, anzi di… MODENA PARK) sulla normazione di dettaglio in applicazione e ad implementazione dell’art. 11 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19.

            Ebbene il testo nulla propone di nuovo rispetto a quanto dettoci in precedenza, quindi le fonti di riferimento saranno il regolamento municipale di polizia mortuaria del Comune dove trovansi le ceneri, o lo stesso atto di affido.

            Solo una postilla: l’atto di affido è strettamente nominativo, quindi al decesso dell’de cuius-affidatario l’urna rientra nella disponibilità degli altri aventi diritto (teoricamente, escludendo il vincolo coniugale, sino al 6^ grado di parentela riconosciuto dal Cod. Civile)

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