Elenchi risposte

Elenchi di commenti con domande e risposte (in ordine cronologico degli ultimi commenti) relativi ai principali temi trattati dal sito:

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510 thoughts on “Elenchi risposte

  1. Spett.le Redazione, poreste mandarmi il testo di questa sentenza? Corte dei Conti, Umbria, Sez. Giurisd., 28 dicembre 2000, n. 620

    Ve lo chiedo poichè sulla pagina del sito non compare.
    Grazie.

    1. x Stefano
      Spiace, ma esiste solo la massima che abbiamo riportato. La sentenza integrale non è stata reperita.
      Se è interessato Le suggeriamo di rivolgersi alla Corte dei Conti, sez. Umbria, spiegando il motivo della richiesta e chiedendo se si possa reperire integralmente

  2. buonasera, volevo chiedere: dopo aver deposto un’urna con ceneri in una cappella di ARCICONFRATERNITA all’interno di un cimitero comunale in provincia di Napoli, se successivamente sia possibile prelevarle per spargerle in mare? grazie.

    1. X Anna,

      Legge Regionale 09/10/2006,n.20 – art. 2 comma 2

      La norma non è per nulla chiara perché richiama genericamente la Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130 sui soggetti legittimati ad effettuare la dispersione, ma non si sofferma minimamente sulle modalità di manifestazione – specie se postuma – della volontà dispersionista.
      Mi pongo delle domande preliminari cui nemmeno io so rispondere: il prefato volere è di sola eleggibilità da parte del de cuius, poichè la dispersione presenta profili rilevantissimi di natura penale, o è “surrogabile” (rectius: rappresentabile) da persone terze, cioè dai più stretti famigliari del defunto? Detto in antri termini: occorre necessariamente uno scritto del de cuius (es. testamento, iscrizione a società cremazionista) o potrebbe pure bastare un’atto sostitutivo di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
      Due grandi filosofie si confrontano su questo spinoso tema e nessuna prevale ancora sull’altra.
      Si informi bene presso il Comune su cui insiste il cimitero di prima sepoltura, prima di intraprendere azioni avventate.

  3. Oggetto: urne
    Buongiorno
    Gradirei un informazione, se possibile: l’urna in legno può essere solo sigillata con silicone o colla idonea o deve avere per qualche motivo specifico una chiusura con viti? Per la chiusura con silicone o colla esiste una normativa specifica? Grazie

    1. X Massimo,

      Paragrafo 14.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polzia mortuaria:

      […omissis]

      14.1. Impianti di cremazione.
      Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all’interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del sindaco.
      Le operazioni da effettuare riguardano:
      a) ricezione del feretro, con controllo dell’autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.
      L’eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;
      b) immissione dell’intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;
      c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
      d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l’urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;
      e) consegna dell’urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;
      f) redazione del verbale di consegna dell’urna all’incaricato del trasporto. E’ ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975) in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l’urna e la terza da trasmettere all’ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso. […omissis].

      Anche ai sensi dell’art. 2 D.M. 1 luglio 2002 lett. e) il sistema di raccolta ceneri, fornito d’ufficio dal gestore dell’impianto di cremazione, è costituito da semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante
      all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

      L’urna di cui al punto e) del comma 1 può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a
      cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.

      L’importante, quindi, è che l’urna sia sigillata, nel senso proprio del termine tecnico.

      L?

  4. Buongiorno, vorrei sottoporre un quesito inerente al subentro nella concessione di cappella di famiglia.
    Nel 1920, il nonno di mio padre, oggi ovviamente deceduto, otteneva dal Comune di Vibo Valentia una concessione per edificare, come è stata edificata, la cappella di famiglia. Nel 2019, in qualità di legittimo erede, mio padre chiedeva il rinnovo/subentro nella concessione del nonno. Ad oggi, il Comune non ha risposto formalmente all’istanza. Rilevato che mio padre intende avere un confronto con il dirigente dell’ufficio preposto, chiedo delucidazioni a riguardo ovvero mio padre, quale legittimo erede/discendente del concessionario, ha diritto al rinnovo/subentro della concessione? L’istanza deve essere avanzata da tutti gli eredi/discendenti o da un solo erede/discendente anche senza il consenso degli altri eredi/discendenti? Preciso che il Regolamento fa riferimento ai soli interessati.

    1. X Gioacchino,
      non basta la morte del concessionario primo (fondatore del sepolcro) perchè si addivenga ad un subentro pleno jure dei discendenti nella posizione al loro volta di concessionari con (è pleonastico ripetere il concetto, ma tuttavia utile) pieni poteri sul manufatto sepolcrale, annessi i diritti di gestione sullo stesso.
      Il SUBENTRO è disciplinato solo ed unicamente dal regolamento municipale di polizia mortuaria: due sono le grandi filosofie a confronto: concessionario fisso vs concessionario mobile o scorrevole.

      Nella prima il riferimento di rigore è solo ed unicamente al fondatore del sepolcro, così i discendenti o, a questo punto anche gli eredi si avvicenderanno a quest’ultimo solo nelle obbligazioni di tipo patrimoniale (obbligo a mantenere, a pena di decadenza sanzionatoria, il sepolcro in solido e decoroso stato, senza tuttavia, goderne del diritto d’uso, se non contemplati originariamente nella lex sepulchri, ossia nel novero delle persone portatrici, in vita, del diritto a dare o ricever sepoltura in quel dato sacello privato e gentilizio)

      Nella seconda, invece, i subentranti divengono concessionari a tutti gli effetti concentrando su di essi tutto lo jus sepulchri (diritto primario attivo e passivo e diritto sul sepolcro in sè inerente alle questioni patrimoniali e, quindi, manutentive).

      Nel caso da Lei concretamente rappresentato gli “INTERESSATI” (formula molto vaga e fumosa) non possono che esser il coniuge superstite o i discendenti più stretti, in quanto la Legge vieta espressamente il trasferimento a terzi, estranei al nucleo famigliare della titolarità della concessione, ciò, infatti, contraddirebbe la stessa natura gentilizia del sepolcro sorto, appunto sibi familiaeque sue.

      Residualmente tale ipotesi per assurdo, varrebbe solo per il sepolcro nato, ab origine, come ereditario, ma è fattispecie assai rarefatta.

      Tutti gli “INTERESSATI” jure coniugii o jure sanguinis sono, quindi, posti su un livello di pari ordinazione senza una scala gerarchica di poziorità, di conseguenza o subentrano tutti pro quota ingenerando così un frazionamento dello jus sepulchri, in parti eguali (comunione solidale, forzosa ed indivisibile) prima detenuto dal fondatore del sepolcro o si addiviene ad una loro “scrematura” attraverso formale atto di rinuncia da parte dei potenziali aventi diritto subentranti non interessati a mantenere la propria quota di titolarità della concessione.

  5. Buongiorno, vorrei sapere se è possibile aprire una Sala del Commiato (Casa Funeraria) sotto gli appartamenti di un condominio in pieno centro senza neanche aver chiesto ai condomini, informo che vivo in Piemonte (Bra – CN). Grazie

    1. X Ignzio,

      Visto decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), rcorderei che la casa funeraria è struttura di servizo, la quale abbisogna di adeguti percheggi ed aree di sosta per il transito dei feretri.

      Si richiama, innoltre il nuovo art. 6 Legge n. 220/2012 che sostituisce l’articolo 1122 del codice civile – rubricandolo “Opere su parti di proprietà o uso individuale” – escludendo che il condomino possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico. dell’edificio. L’amministratore deve in ogni caso essere avvisato prima dell’avvio dei lavori ai fini della relativa comunicazione in assemblea.

      1. Grazie per la risposta, la casa funeraria in questione è già stata aperta ma nessuno (Amministratore, Agenzia Pompe Funebri) ci ha mai detto o chiesto l’autorizzazione. A questo punto cosa possiamo fare noi condomini per far rispettare i nostri diritti? Grazie ancora, cordiali saluti. Ignazio

        1. X Ingnazio,

          Un consiglio spassionato: ex art. 66 disposizioni di attuazione al Cod. Civile convocate subito un’assemblea STRAORDINARIA del condominio, nei modi e nelle forme previsti dalla Legge. L’organo deliberante, in questa sede, potrà decidere i provvedimenti, anche cautelativi, da assumersi a tutela dell’edificio e della sua piena fruibilità da parte di tutti i condomini.

          Si rammenta solo che l’apertura di una casa funeraria è soggetta ad autorizzazione comunale previa verifica di tutti i requisiti strutturali e gestionali.

          La funeral home, per sua intima natura è impianto a rilevanza igienico- sanitaria, poichè preposto alla conservazione ed all’esposizione estetica delle salme, non può, pertanto configurarsi come mera attività commerciale (leggasi ufficio o sala mostra di cofani funebri).

  6. Vorrei porre un altro quesito, facendo un passo indietro su questo discorso.
    Da noi, provincia di Padova, è norma che i famigliari possano presentare domanda e concordare con il comune eventuali operazioni cimiteriali di traslazione all’interno dello stesso cimitero senza che l’impresa funebre venga minimamente presa in considerazione. Ora dico, è possibile che avvenga questa pratica? Tenendo presente che, spetta all’impresa verificare la tenuta del feretro soprattutto in caso di traslazione e l’eventuale aggiunta del cassone in zinco con relativa saldatura qualora i resti vengano traslati da loculo a loculo. Idem per la cassetta di raccolta dei resti ossei andrebbe per legge saldata, anche se è una pratica poco diffusa. Questa può essere eseguita dalla ditta dei servizi cimiteriali comunali? O, come credo, debba avvenire per forza dall’impresa funebre.

    1. X Niccolò,

      invesire l’impresa funebre di fiducia affinchè segua le operazioni cimiteriali è elemento di opportunità, non di diritto.
      Se il gestore del cimitero è dotato di adeguate strutture organizzative (mezzi e uomini all’uopo formati) le operazioni cimiteriali possono esser eseguite in piena autonomia, senza l’apporto dell’impreas funebre.

  7. buongiorno gradirei un suo parere su una mancanza nella L. 7/2013 e smi della regione campania. la legge non specifica quanti debbano essere gli operatori funebri per singolo funerale. questo perché suppongono che i feretri siano tutti all’incirca dello stesso peso. Così non è, generando ai pubblici ufficiali (stato civile, polizia mortuaria) un errore. Ecco due esempi reali:
    1 – un feretro contenente un corpicino di 4 mesi di vita. Quante persone si dovranno impiegare?
    2 – un feretro contenente un corpo adulto di 268 kg. Quante persone si dovranno impiegare?
    Quello che si creda un’eccezione non lo è.
    La legge è vacante per l’organizzazione del singolo funerale e in particolare sul numero di personale necroforo da impiegare. Sarebbe giusto chiarire allora che è a discrezione del direttore tecnico il giusto impiego del personale a disposizione dell’impresa in relazione anche alla legge 81/08. non crede? grazie mauro

    1. X Mauro,

      sì, semplicemente si conviene, con Lei, sulle criticità esposte nel Suo quesito.

      La normativa generale ed astratta ragione sempre in termini di *ALMENO* 4 operatori funebri per il trasporto, al momento del funerale.

      4 necrofori per movimentare la bara di un infante sono sin ridondanti ed eccessivi, parimenti 4 *SOLI* necrofori per trasferire un feretro “Fuori Misura” non sono per nulla sufficienti.

      Il numero minimo dei 4 necrofori necessari per fare ed essere impresa funebre è un parametro politico, frutto di una dolorosa mediazione tra diverse istanze, tutte, tra loro, confliggenti.

      E’ giusto e doveroso che l’impresa disponga di mezzi tecnici e uomini idonei, quindi debitamente formati, a garantire il trasporto in condizioni di piena sicurezza operativa in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008, certo, però, si ravvisa comunque ed in ogni caso un margine di un’incomprimibile discrezionalità, e questa sarebbe materia precipua del direttore tecnico, figura deputata alle fasi organizzative del rito esequiale.

      1. Buonasera
        ho anche ricevuto la risposta dalla Regione Campania ma non so come allegarla, solo per mera conoscenza. Cmq il sunto è che il numero lo stabilisce il responsabile della sicurezza dell’impresa e che i 4 operatori funebri sono necessari al solo fine dell’ottenimento del titolo abilitativo. tutto qui e, credo, anche soddisfacente. saluti

  8. buongiorno, scrivo dalla Regione Lazio. il problema che pongo alla vostra attenzione oggi riguarda la concessione di una Cappella Gentilizia. la titolare della concessione, stipulata con il comune nell’anno 2013, successivamente alla firma del documento, è stata colpita da malattia che l’ha resa incapace di intendere e di volere. il compagno ha ottenuto dalle autorità l’autorizzazione di rappresentarla legalmente. ora lo stesso ci chiede di poter cointestarsi la concessione della cappella e di poter seppellire nella tomba anche sue parenti, che hanno già trovato sepoltura presso altri cimiteri, oltre a rivendicare un posto per se in quanto convivente. Nel nostro regolamento comunale prevediamo la possibilità di poter dare sepoltura nelle tombe gentilizie anche a conviventi. Nell’articolo 7 comma 4 però si da la precisa definizione di convivente: “Lo stato di “convivenza” con il titolare della concessione deve essere annotato nel registro delle “Coppie di fatto” o Unione Civile”. Il richiedente non solo non risulta in possesso di questo requisito ma non risulta neanche residente con la titolare della concessione. Il regolamento comunale è entrato in vigore il 30.11.2016 e nelle norme transitorie e definitive sancisce che le disposizioni in esso contenute valgono anche per le concessioni stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore. vi chiedo ora di potermi dare indicazioni sulla possibilità di cointestare la sepoltura alla persona che rappresenta la titolare, di poter seppellire nel sepolcro i familiari dello stesso e la possibilità di accoglierlo come convivente e non come benemrito ( nel nostro regolamento comunale permettiamo la sepoltura di una sola benemerenza ). grazie.

    1. X Daniele dalla Regione Lazio che, ormai, è un nostro indomito fan!
      Si conviene sulla Sua linea interpretativa, ossia sull’impossibilità della co-intestazione successiva alla stipula del formale atto concessorio.
      E’ sempre bene rammentare e ribadire come la concessione cimiteriale sorga intuitus personae, ossia con particolare riguardo e riferimento alla persona che sottoscrive, come concessionario, l’atto stesso. Sono ed esclusivamente in questo momento costituente del rapporto concessorio così instaurantesi tra Comune ed il privato cittadino, e ammesso stabilire la c.d. lex sepulchri ossia definire il novero, la “rosa” dei soggetti portatori in vita dello jus sepulchri, ex art. 93 comma 1 I Periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, semmai integrato dal locale regolamento comunale di polizia mortuaria, dopo non sono più consentite modifiche al rapporto già in essere, salvo non ricorrere ad una novazione cioè alla creazione di un rapporto giuridico del tutto nuovo, previa la consensuale estinzione volontaria di quello esistente e destinato a produrre i propri effetti per tutta la durata della concessione. IL rapporto concessorio, infatti, non è un semplice contratto inter-privatistico da gestire, al pari di altri traffici giuridici, in piena autonomia tra le parti, esso presenta sì profili para-contrattuali, tuttavia nasce da un atto unilaterale della pubblica amministrazione (la concessione vera e propria) in cui poi si inserisce come addentellato, la cosiddetta convenzione, dove le parti contraenti fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche. L’atto di concessione è, quindi, volutamente sbilanciato in favore dell’Ente Locale titolare ultimo del demanio cimiteriale e soggiace, per ragione di pubblico interesse, ai poteri autoritativi del Comune, il quali, poi, sono declinati nel regolamento municipale di polizia mortuaria (es. istituto della revoca, della decadenza sanzionatoria, vigilanza sull’attività cimiteriale specie nei sepolcri privati, ex art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per la preventiva verifica dei titoli di accoglimento nei tumuli.
      Per questi principali motivi non si ritiene che il legale rappresentante della concessionaria ancora in vita possa “affiancarsi a lei, nella titolarità della concessione, condividendo, così i diritti di sepolcro e di gestione sull’edificio funerario.

      1. Per quanto invece riguarda la possibilità di essere accolto nella sepoltura di famiglia come convivente, qual è la vostra interpretazione? e relativamente alle affinità?

        1. x Daniele
          Veda l’esauriente circolare SEFIT p.n.0386 ad oggetto”L. 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”  Effetti su sepolture e diritto di sepolcro, nonché sulla disposizione delle spoglie e di pratiche funerarie” del 31/05/2016.

  9. Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri in natura in certi luoghi paesaggistici (non abitati), voluta per iscritto dal de cuius,come ci si deve comportare in tal senso?

    1. X Giancarlo,

      se non sussistono ragioni ostative di altra natura (esempio: vincoli di opportunità o ulteriori restrizioni ambientali dettati dal locale regolamento municipale di polizia mortuaria) la L. 30 marzo 2001 n. 130 è abbastanza chiara: la dispersione delle ceneri in natura deve avvenire fuori del centro abitato, così come definito dal Nuovo Cod. Strada D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i anche in terreni o spazi privati, purchè tale attività non dia origine al fine di lucro o speculazione intesi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1129, 2056 e 2578 Cod. Civile. (basta, pertanto, in quest’ultima fattispecie un nulla osta formale da parte del proprietario).
      L’ufficiale di stato civile competente può procedere al rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto dell’inequivocabile volontà del de cuius.

  10. buongiorno, io sono titolare di un’agenzia funebre. Ho fatto un estumulazione con relativa cremazione di resto mortale. Devo fare la fattura esente iva o con iva al 22%?

    1. x Antonio
      Se l’operazione cimiteriale è stata effettuata nel corso di un funerale, cioé per liberare lo spazio per accogliere il nuovo feretro, l’operazione rientra tra quelle per cui è possibile applicare l’esenzione IVA.
      Se l’operazione è fatta in momento distinto. Ad es. oggi per liberare spazio in vista di futuro utilizzo di tomba, è soggetta ad IVA ad aliquota ordinaria

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