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Buongiorno,
constato che non c’è una procedura uniforme per la presentazione delle domande di tumulazione/inumazione nei diversi comuni della mia zona: alcuni richiedono una domanda scritta con marca da bollo da 16€, in altri la richiesta viene fatta con poche semplici righe via mail o addirittura a voce.
Mi sapreste dire qual è la procedura corretta e fornirmi eventualmente qualche riferimento normativo? Non riesco a trovare dei riferimenti chiari ed univoci.
Grazie,
Sara
X Sara,
oggettivamente si rilevano, qua e là, difformità procedurali.
1) l’inumazione in campo di terra. Essa è la forma istituzionale di sepoltura, quella cioè eseguibile d’ufficio perchè “normale” una volta verificato il titolo d’accoglimento minimo ex art. 50 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Per quest’ultima si potrebbe pure pensare ad un’istanza destrutturata ed informale. Ovviamente fatti salvi i diritti d’istruttoria, per ponderare se il de cuius si trovi nella condizione di accettabilità.
2) La tumulazione: configurandosi essa, quale che sia la tipologia del manufatto sepolcrale o la durata della concessione, SEMPRE come una sepoltura privata all’interno del cimitero è d’obbligo ex art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 un’apposita verifica sul diritto all’usus sepulchri, l’amministrazione, infatti, ex art. 90 comma 1 D.P.R. n. 285/1990 *PUO’* e non deve necessariamente concedere spazi – così sottratti alla collettività ed alla funzione precipua del cimitero (= dar sepoltura nei campi comuni di terra) per impiantare sepolture a sistema di tumulazione.
Per la tumulazione, quindi, la quale presuppone sempre un atto di disposizione in termini di pìetas sulla destinazione dedicata del feretro è di rigore la presentazione di relativa domanda soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo, volta ad ottenere un provvedimento autorizzativo da parte della pubblica amministrazione cittadina (art. 107 comma 3 lett. f D.Lgs n. 267/2000).
Attenzione: (leggi regionali – sballatissime per altro – a parte) l’autorizzazione all’ inumazione/tumulazione rilasciata ex art. 74 D.P.R. n. 396/2000 (si tratta del vecchio permesso di seppellimento) non può vicariare questi due momenti successivi, in quanto essa ha ruolo differente, indica, infatti, solo che il defunto può esser “smaltito” in cimitero, ma almeno per la tumulazione occorrerebbe (ma molti Comuni obliterano colpevolmente questo loro compito, omettendo una fondamentale loro funzione di controllo sull’attività cimiteriale) un atto ben più strutturato, ossia un’autorizzazione ah hoc.
Premesso che esiste un loculo la cui concessione risale al 1925 e i cui concessionari erano i miei nonni paterni e che ab origine la concessione era stata concessa per l’inumazione di due salme,che con una successiva verifica i cui costi sono stati sostenuti dal sottoscritto ,che ha sempre provveduto a tenere con cura il luogo, è stata autorizzata l’inumazione per sei salme, che recentemente ho provveduto a inumare nel loculo i resti mortali di mia nonna che era, come sopra detto,concessionaria dello stesso,che i miei nonni paterni hanno avuto due figli un maschio che era mio padre ed una femmina che era mia zia che a sua volta ha avuto quattro figli due maschi e due femmine di cui tre sono rimasti in vita, che non si sono mai interessati e forse non sapevano nemmeno della esistenza di questo loculo/tomba,che il sottoscritto vorrebbe predisporre in anticipo ogni cosa per il suo funerale,pur non essendo pessimista per il futuro, che ho chiesto all’URP del Cimitero che cosa accadrebbe nel caso del mio decesso.Ho ricevuto la seguente risposta:l’accesso comunque di una salma, quand’anche fosse la mia, va autorizzato anche dalla maggioranza dei miei cugini.Vorrei sapere se e come è possibile risolvere il problema prima che si verifichi l’evento funesto e se il sottoscritto ha il diritto di sepolcro e se è così in qualità di erede, perché si deve chiedere l’autorizzazione alla tumulazione ai mei cugini?
X Mariano,
spesso gli jura sepulchri, in concessioni molto risalenti nel tempo, rappresentano un vero e proprio intrico, in cui s’intrecciano posizioni personali, diritti reali e legittime aspettative
Comunque…in brevis:
1) l’esercizio del diritto di sepolcro tra tutti gli aventi titolo a fruirne per il proprio post mortem, pone questi ultimi su un livello di pari ordinazione, con queste due logiche conseguenze: a- esso, come titolo di accoglimento potenziale spira ex se se materialmente non v’è spazio per nuove tumulazioni b- vale il criterio generale della premorienza, ossia chi prima muore meglio alloggia, fatte salve diverse disposizioni più selettive o restrittive, contenute nell’atto concessorio di cui io, evidentemente non sono a conoscenza!
2) Lo jus sepulchri sorge ex capite per il solo fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela o coniugio con il fondatore del sepolcro privato, a tal fine la definizione di famiglia del concessionario è fornita dal combinato disposto tra la lex sepulchri solennemente scolpita all’atto della stipula dell’ atto/contratto di concessione (si tratta della c.d. “RISERVA” ovvero della rosa di persone portatrici in vita dello jus sepulchri stesso) e del regolamento comunale di polizia mortuaria.
3) L’URP del cimitero evidentemente dispone di informazioni che io non ho, tuttavia per le ragioni di cui sopra un’autorizzazione della maggioranza (?) dei Suoi cugini mi parrebbe del tutto ultronea e controproducente, se, com’ è ovvio, non sia prevista dall’atto concessorio o dalla normazione speciale di settore adottata dal Suo Comune.
Se per ogni nuova immissione – supponiamo – di feretro si dovesse domandare il benestare di tutti i soggetti teoricamente coinvolti e che vedrebbero così compresso il loro jus sepulchri quest’operazione risulterebbe oltremodo farraginosa conducendo per presto alla paralisi, dato anche l’elevato tasso di litigiosità solito svilupparsi sulle questioni di diritto di sepolcro, le quali evidentemente eccitano oltremodo le fantasie più bellicose e battagliere tra gli aventi titolo, sino a giungere in Cassazione per dirimere questi dilaceranti conflitti.
Allego alla presente il quesito precedente e la risposta che ne è seguita per non ripetere tutta la spiegazione e per chiarire sotto quale aspetto mi è stata data la risposta dall’URP del cimitero.
Commenti
Elenchi risposte — 46 commenti
Mariano il 03/08/2019 alle 15:07 scrive:
Premesso che esiste un loculo la cui concessione risale al 1925 e i cui concessionari erano i miei nonni paterni e che ab origine la concessione era stata concessa per l’inumazione di due salme,che con una successiva verifica i cui costi sono stati sostenuti dal sottoscritto ,che ha sempre provveduto a tenere con cura il luogo, è stata autorizzata l’inumazione per sei salme, che recentemente ho provveduto a inumare nel loculo i resti mortali di mia nonna che era, come sopra detto,concessionaria dello stesso,che i miei nonni paterni hanno avuto due figli un maschio che era mio padre ed una femmina che era mia zia che a sua volta ha avuto quattro figli due maschi e due femmine di cui tre sono rimasti in vita, che non si sono mai interessati e forse non sapevano nemmeno della esistenza di questo loculo/tomba,che il sottoscritto vorrebbe predisporre in anticipo ogni cosa per il suo funerale,pur non essendo pessimista per il futuro, che ho chiesto all’URP del Cimitero che cosa accadrebbe nel caso del mio decesso.Ho ricevuto la seguente risposta:l’accesso comunque di una salma, quand’anche fosse la mia, va autorizzato anche dalla maggioranza dei miei cugini.Vorrei sapere se e come è possibile risolvere il problema prima che si verifichi l’evento funesto e se il sottoscritto ha il diritto di sepolcro e se è così in qualità di erede, perché si deve chiedere l’autorizzazione alla tumulazione ai mei cugini?
Riposta ↓
Carlo il 04/08/2019 alle 12:42 scrive:
X Mariano,
spesso gli jura sepulchri, in concessioni molto risalenti nel tempo, rappresentano un vero e proprio intrico, in cui s’intrecciano posizioni personali, diritti reali e legittime aspettative
Comunque…in brevis:
1) l’esercizio del diritto di sepolcro tra tutti gli aventi titolo a fruirne per il proprio post mortem, pone questi ultimi su un livello di pari ordinazione, con queste due logiche conseguenze: a- esso, come titolo di accoglimento potenziale spira ex se se materialmente non v’è spazio per nuove tumulazioni b- vale il criterio generale della premorienza, ossia chi prima muore meglio alloggia, fatte salve diverse disposizioni più selettive o restrittive, contenute nell’atto concessorio di cui io, evidentemente non sono a conoscenza!
2) Lo jus sepulchri sorge ex capite per il solo fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela o coniugio con il fondatore del sepolcro privato, a tal fine la definizione di famiglia del concessionario è fornita dal combinato disposto tra la lex sepulchri solennemente scolpita all’atto della stipula dell’ atto/contratto di concessione (si tratta della c.d. “RISERVA” ovvero della rosa di persone portatrici in vita dello jus sepulchri stesso) e del regolamento comunale di polizia mortuaria.
3) L’URP del cimitero evidentemente dispone di informazioni che io non ho, tuttavia per le ragioni di cui sopra un’autorizzazione della maggioranza (?) dei Suoi cugini mi parrebbe del tutto ultronea e controproducente, se, com’ è ovvio, non sia prevista dall’atto concessorio o dalla normazione speciale di settore adottata dal Suo Comune.
Se per ogni nuova immissione – supponiamo – di feretro si dovesse domandare il benestare di tutti i soggetti teoricamente coinvolti e che vedrebbero così compresso il loro jus sepulchri quest’operazione risulterebbe oltremodo farraginosa conducendo per presto alla paralisi, dato anche l’elevato tasso di litigiosità solito svilupparsi sulle questioni di diritto di sepolcro, le quali evidentemente eccitano oltremodo le fantasie più bellicose e battagliere tra gli aventi titolo, sino a giungere in Cassazione per dirimere questi dilaceranti conflitti.
L’URP del cimitero non mette in dubbio l’eventuale mio diritto di sepoltura, ma afferma che è necessario chiedere l’autorizzazione alla maggioranza dei mei cugini per poter APRIRE IL LOCULO e questo anche nel caso dovessi ridurre i resti mortali di mio padre sepolto nel loculo in questione essendo eredi anche loro di mia nonna paterna.Tutto questo crea notevoli difficoltà, che come è stato ben spiegato redono difficile l’esercizio dello ius sepulcri. Allora domando:ma lo ius sepulcri, nel caso di una mia eventuale sepoltura,non prevale e supera la formalità di chiedere l’autorizzazione alla apertura del loculo ai miei cugini pure essi eredi se impedisce o crea difficoltà all’esercizio dello ius sepulcri? E l’URP del cimitero è nel giusto quando afferma la necessita di chiedere l’autorizzazione alla apertura del loculo ai mei cugini?
X Mariano,
Qualora il sepolcro fosse in condizioni di normale manutenzione, l’operazione di estumulazione non dovrebbe produrre danni di sorta; se siano prevedibile, questo dipende dall’inadempienza dei titolari.
Chi esegue l’estumulazione, operazione riservata al personale cimiteriale, non entra in una proprietà, del tutto, privata, ma su di un manufatto eretto su area avuta in concessione e per l’effettuazione di operazioni richieste da soggetto che ne ha titolo e che altri non possono limitare. E’il criterio della maggioranza necessaria per formare il necessario consenso all’estumulazione ad esser profondamente sbagliato. Solo per la cremazione “ a caldo” cioè nell’immediatezza del funerale la Legge statale 30 marzo 2001 n. 130 richiede il pronunciamento della maggioranza assoluta tra tutti i soggetti aventi diritto ad esprimersi.
Il principio di POZIORITA’ (laddove concorrono potere di scelta e preminenza nel decidere) enunciato dall’art. 79 comma 1 II periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 in tema sì di cremazione, ma es tensivamente applicabile a tutti gli atti di disposizione su cadaveri e loro trasformazioni di stato (ossa, ceneri, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo) semmai prevedrebbe l’applicazione del criterio universalistico (= in caso di pluralità tra aventi diritto occorrerebbe non già la maggioranza, bensì l’unanimità.
Il principio di POZIORITA’ dice molto altro, istituendo una sorta di scala gerarchica tra gli aventi titolo, facendo prevalere lo jus coniugii (vincolo coniugale) ed, in subordine a il rapporto di parentela più prossimo. Valgono, insomma, i legami di sangue tra il de cuius ed la persona ancora in vita
Non v’è allora dubbio che Lei, se figlio unico o superstite abbia prelazione nel deliberare l’estumulazione del feretro di Suo padre al fine di liberare spazio per una futura tumulazione.
Gli il concetto di “EREDE” è fuorviante, la posizione di erede è legata a questioni successorie del patrimonio, mentre sui beni cimiteriali, quali sono i sepolcri privati tutti, si dovrebbe più correttamente ragionare in termini di subentro, quando e se contemplato dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
La patrimonialità nei sepolcri privati (quando presente, come proprietà dell’edificio sepolcrale eretto su area avuta in concessione, altrimenti dovremmo ragionare di solo diritto d’uso sul manufatto funerario) è solo un fine intermedio e strumentale allo scopo di esercitare il legittimo jus sepulchri, che non può esser leso, inibito, menomato o compresso da elementi perturbatori esterni, tipo il capriccio di qualche cugino, ovviamente fatte salve possibili norme locali di cui io non sono a conoscenza.
Vorrei chiedere se sono detraibili le spese funebri della estumulazione dei resti mortali di mia nonna paterna con successiva riduzione in una cassetta ossario: operazione effettuata in un cimitero della Regione Abruzzo,le spese funebri della successiva inumazione in un cimitero della Regione Lazio e i costi relativi al lavoro del marmista per togliere la lapide e scrivere sulla stessa nome cognome anno di nascita e di morte che saranno regolarmente fatturati. Il tutto per un totale di circa 1.500,00 €.
X Mariano.
No, non può detrarre la spesa, non essendo in occasione del funerale
Buongiorno, mi chiamo Hajjar. Ho 19 anni e vorrei intraprendere la mia carriera lavorativa diventando operatore funebre. So che, per legge, devo prima avere una certificazione per svolgere questa mansione, frequentando un corso pagato da me. Dopo averlo avuto, posso chiedere in qualsiasi impresa della mia città di lavorare con loro o serve altro? È possibile che io venga assunta nonostante la mia giovane età e non esperienza nel campo? Crede che questo lavoro sia possibile da svolgere anche se frequento l’università?
X Hajjar,
giovanissima per intraprendere la carriera di necroforo che se svolta full time (reperibilità, turni di notte e festivi) ritengo poco compatibile con il regime degli studi universitari, proprio per le risorse fisiche e mentali da quest’ultimi richieste.
Comunque varie, ormai sono le forme di inquadramento contrattuale per operare nel settore (lavoro intermittente, part time, a chiamata…)
L’acquisizione dell’attestato di frequenza al corso è il passaggio preliminare, ma solitamente fornisce solo le nozioni basilari, una sorta di infarinatura sulle procedure del post mortem, senza scendere troppo nel dettaglio. Vi sono poi momenti formativi più specializzati, ad esempio sul maquillage funerario (= tanato-estetica) o sul make-up mortuario se si preferisce, solitamente organizzati presso case funerarie dove vi è una buona disponibilità di salme da vestire, abbigliare e truccare e sarebbe una buona occasione per “fare curriculum” ed acquistare una certa preparazione complementare di sicuro utilissima, ai fini di un’eventuale assunzione in un’impresa funebre. Un ultimo consiglio: sulla stampa di settore c’è molta spazzatura ed è, quindi, difficile approfondire, con le dovute eccezioni: l’alta letteratura dedicata al mondo funerario, fortunatamente sussiste ancora, è un prodotto editoriale di nicchia, ma diverrà sempre più uno strumento essenziale per mantenersi aggiornati ed informati sulle prossime novelle legislative.
Dunque studi appassionatamente la materia la quale spazia dal diritto amministrativo agli aspetti più meramente operativi ed igienico-sanitari. Un buon necroforo deve necessariamente saper padroneggiare tutto lo scibile mortuario (burocrazia, rapporti con l’autorità sanitaria, con la magistratura). Questo blog, per quanto ci riguarda, è sempre a Sua disposizione nel caso le occorressero informazioni più tecniche o delucidazioni ulteriori.
Salva, sottopongo un quesito. Due cognati convengono di realizzare una cappella gentilizia. La concessione è pagata a metà da entrambi, ma intestata a uno solo di essi. La cappella viene si realizzata, ma ad opera di colui che non risulta intestatario della concessione, che ne sostiene tutte le spese. Dalla normativa relativa al diritto al sepolcro e dal regolamento cimiteriale sia nazionale che locale, verifico che il diritto al sepolcro non può essere ceduto, per cui il titolare formale della concessione, non può privarsi del diritto d’uso della cappella. Di contro, colui che l’ ha realizzata, a fronte della mancata restituzione delle somme,ne reclama l’uso esclusivo.
Una regolamentazione dei reciproci interessi, in che termini può porsi? E’ ammissibile una sola scrittura privata in cui il realizzatore materiale, acquista almeno il ruolo di cofondatore e ne utilizzi almeno il 50%? Tanto per tutelarlo se, in futuro, si vede estromesso dai consanguinei dell’intestatario formale…Grazie a chi mi risponderà
X Carla,
È possibile configurare, poi, anche un diritto riguardante l’intestazione del sepolcro ai fini dell’esercizio pleno jure dello jus sepulchri. Ai fini dell’esclusività dello ius nominis sepulchri, ovvero dell’intestazione della tomba familiare, è irrilevante il mero fatto che un soggetto sia, per ovvi motivi amministrativi e di semplificazione, il primo o unico intestatario della concessione di suolo cimiteriale, qualora risulti pacificamente da apposite convenzioni fra i privati che suolo e tomba siano stati rispettivamente acquistati e realizzati di comune accordo da due differenti famiglie, ciascuna contribuente in ragione della metà delle spese, e, pertanto, avente di conseguenza diritto non solo a metà quota del sepolcro familiare, ma anche alla cointestazione dello stesso (in tal senso, Pretura di Niscemi, 5 dicembre 1985).
Al momento costitutivo della concessione, di cui al vigente art. 90 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria, non sussistono particolari difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari (regolamento su cosa comune ex art. 1106 Cod. Civile?) o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta (comunione solidale e forzosa), lasciando che l’utilizzo sia determinato dagli eventi luttuosi. (insomma…chi prima muore, meglio alloggia!) In tal caso, le persone che possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall’atto di concessione.
La condizione di premorienza deriva dal combinato disposto degli articoli 50 comma 1 lett. c) (ammissione nei cimiteri) e 93 comma 1 (diritto d’uso delle sepolture private), D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché dalla storica Sentenza della Cassazione Civile n. 573/1936,queste fonti, agli effetti concreti, asseriscono che:
– si deve dare sepoltura ad ogni defunto avente diritto a una sepoltura privata che arrivi in cimitero, (per cui chi si presenta per primo … sotto forma di cadavere, prima viene sepolto)
– in tomba di famiglia o loculo, deve essere sepolto ogni famigliare del fondatore del sepolcro.
Altro riferimento da tenere conto è la concessione cimiteriale rilasciata, con le disposizioni che aveva al suo interno al momento del suo perfezionamento.
La ringrazio per la risposta. Si, la intestazione è fatta in favore di entrambi i cespiti familiari per fortuna. Ma a monte non hanno nè regolamentato quest’uso in favore di entrambi con una convenzione preliminare, nè tanto meno hanno intestato ai due la concessione.
Ora la soluzione è in una tale scrittura privata, al fine di legittimare almeno il ruolo di cofondatore del cognato che ha sostenuto integralmente i costi di realizzazione della cappella, salvo poi risolvere anche quest’aspetto della ripartizione dei costi stessi nella misura almeno della metà tra di loro.
X Carla,
stiamo pur sempre ragionando di beni demaniali, poichè i sepolcri privati all’interno del cimiteri sono pur sempre attratti nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune, anche se, in questo caso le opere murarie ed il costruito (sin quando duri la concessione) sono di proprietà del concessionari, almeno per quanto riguarda gli oneri manutentivi.
Una scrittura privata con cui regolamentare l’usus sepulchri e la ripartizzione di eventuali spese di gestione del sepolcro privato e gentilizio, può – a certe condizioni – rappresentare anche uno strumento idoneo, da notificare al Comune.
Trattandosi, però, di rapporti endo-famigliari e, quindi, interprivatistici, in caaso di lite o controversia l’amministrazione resterà estranea alla vertenza, limitandosi a garantire il mantenimento dello status quo, sin quando non sia intervenuta pronuncia dirimente del giudice ordinario, passata in giudicato.
Dovrei estumulare i resti mortali di mia nonna deceduta nel 1952 da un Cimitero in provincia di Pescara per tumularli nel Cimitero del Verano di Roma.Premesso che ho già ottenuto il nulla osta alla tumulazione da parte delle autorità cimiteriali del Verano e che non avrò problemi alla estumulazione dei resti mortali che verranno ridotti in una cassetta che mi dovrebbe essere consegnata personalmente e che io stesso provvederò al trasporto degli stessi a meno che il cadavere non sia mummificato.Visti gli orari osservati per il servizio di estumulazione,gli orari della camera mortuaria del Cimitero Verano per effettuare il deposito e successivamente provvedere alla tumulazione ed infine vista la distanza da percorrere potrebbe facilmente accadere che io possa non essere in grado di arrivare per tempo nello stesso giorno a completare tutte le operazioni.Premesso tutto questo volevo porre il seguente quesito:ci sono dei termini temporali che devono essere rispettati nei quali tutto il procedimento deve concludersi?Posso provvedere al trasporto dei resti mortali di mia nonna e provvedere al deposito in camera mortuaria il giorno seguente senza che si creino problemi o che possa essere accusato di aver commesso una infrazione o peggio un reato?
X Mariano,
il decreto di trasporto, tra i suoi elementi base, deve indicare necessariamente:
1) il titolare dello stesso
2) L’oggetto del trasporto
3) il veicolo impiegato
4) gli orari di partenza e (presunto) arrivo a destinazione.
IL procedimento deve chiudersi nel “timing” indicativamente fissato dall’autorizzazione al trasporto.
IL decreto è comunicato dal Comune che lo rilascia a quello di accoglimento, purtroppo non è previsto un feed-back tra i due comuni; è escluso dalla lettera della Legge che la cassetta ossario, anche se per un tempo tecnico di sola sosta possa esser depositata in luogo diverso rispetto alla camera mortuaria di un cimitero, anche in itinere.
IL Comune pescarese che istruirà tutta la pratica amministrativa dovrà sempre considerare questi aspetti.
Buonasera. Cercando disperatamente su internet aiuto mi sono imbattuta nel vostro sito. Scrivo dalla Toscana. I resti dei familiari di mia madre sono stati messi nell’ossario comune. Si trovavano insieme (4persone) e la concessione della capostipite e prima ad arrivare in cimitero era scaduta e purtroppo non rinnovata. Senza alcun avviso le ossa di tutti sono state gettate. Lo abbiamo scoperto andando al cimitero a portare un fiore e siamo caduti nello sconforto. Vorremmo fare causa al comune per aver gettato i resti di 4 persone, di cui solo 1 con concessione scaduta. Inoltre questa regolamentazione dell non avviso è atroce e ingiusta. Come possiamo fare? Siamo a pezzi.
X Laura,
sebbene non sia codificato come elemento di diritto in alcuna fonte giuridica l’avviso della scadenza di una concessione, è sempre più invalsa, come buona prassi avvisare i concessionari sull’imminente cessazione del rapporto concessorio, affinché gli stessi possano provvedere di conseguenza.
Estumulare d’ufficio e d’imperio prima dell’estinzione per causa naturale della concessione si configura come azione del tutto contra legem, ed è passibile di sanzioni, poiché viola un rapporto giuridico perfetto ed ancora in essere e secondo alcuni commentatori della materia funeraria potrebbe integrare anche la fattispecie civilistica di danno esistenziale.
E’, pertanto norma di buon senso far sostare le ossa qualche tempo in camera mortuaria, con apposita identificazione, anche se temporanea, proprio per permettere l’esercizio dei diritti di disposizione sulle stesse da parte dei famigliari, almeno prima di provvedere al definitivo sversamento in ossario comune, in forma del tutto anonima, massiva, promiscua ed indistinta.
Grazie per la rapida e precisa risposta, anche se purtroppo a ns. sfavore.
Quindi se ho capito bene il Comune non è perseguibile per legge se non ci ha avvisato personalmente tramite lettera, telefonata o affissione di comunicazione sulla tomba, ma si è limitato ad esporre (a suo dire) l’avviso di estumulazione nell’albo pretorio e su un misero foglio A4 poco leggibile all’ingresso del cimitero, che purtroppo non abbiamo notato.
E inoltre non è perseguibile per legge poichè, cosa ancora più grave, non ha conservato per almeno qualche mese le cassette zincate con i resti ma le ha conferite subito all’ossario.
Praticamente, solo per aver dimenticato di rinnovare la concessione scaduta, hanno eliminato l’ossario di famiglia , senza avvisarci personalmente e senza restituirci niente.
Tra l’altro ho letto su Internet una ventina di regolamenti mortuari di comuni di varie dimensioni tra cui Torino, Genova, Brescia, Padova etc. e tutti prevedono l’avviso personale alla famiglia per raccomandata, l’apposizione il 2 novembre di apposito avviso sulle tombe interessate e il mantenimento per un certo periodo delle cassette con i resti.
Evidentemente siamo anche molto sfortunati per vivere in un posto dove non esiste la cortesia istituzionale.
Comunque grazie ancora.
TAR Piemonte, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 470
Nell’inumazione in campo comune, decorso il turno ordinario di rotazione, l’area rientra nella piena disponibilità del comune, inclusa la facoltà di effettuare l’esumazione. Non essendo prevista nel Regolamento di polizia mortuaria )dPR 10/9/1990, n. 285) alcuna forma di comunicazione individuale, né essendo attribuibile all’Amministrazione un obbligo in tal senso, una volta giunta la sepoltura a scadenza naturale, va respinta domanda risarcitoria, per assenza del comportamento illecito.
Buonasera, desideravo in merito ad un testamento lasciato da una zia – deceduta – agli 11 figli dei figli delle proprie sorelle, quest’ultime tutte decedute- pronipoti – con la quale oltre ai beni urbani, suddivideva a tutti in 13°, anche una cappella gentilizia realizzata dalla stessa negli anni 60, con regolare concessione, componente di 25 loculi, più altre 2 nicchie indicate come ossario.
Nei loculi hanno preso posto oltre ai propri diretti ( genitori, fratelli e sorelle ) familiari, anche i coniugi dei fratelli, non che alcuni nipoti (figli delle sorelle, che da breve periodo decedute ).
Oggi sono rimasti liberi due loculi.
Nel corso di alcuni lavori di tipo ordinario necessari alla cappella,( dallo scrivente solamente onorati) ho avuto sentore da parenti, che i due figli della nipote deceduta – pronipoti- che entrambi godono totalmente di 1/26° del diritto testamentario nell’intera cappella, vorrebbero far traslocare, in una delle due nicchie, la salma del proprio padre – non parente/erede- che trovasi seppellito in altra cappella, nella succitata cappella gentilizia di famiglia, anche in virtù delle proprie quote di appartenenza, il che ha fatto sollevare un polverone di polemiche.
In considerazione a ciò, mi permetto chiedere:
1) se, nella detta Cappella gentilizia ormai di famiglia, risulti corretto tumulare la salma del coniuge di una nipote, non erede ( in virtù delle quote testamentarie, stante che risulti di validità )è dal diverso cognome?
2) se risulta possibile una simile suddivisione ( ritenuta da pazzi ) di un luogo cimiteriale.
Nel ringraziare, rimango in attesa e porgo Distinti Saluti
X Ivan,
A quando risale il testamento della zia prima concessionaria della cappella? Rectius: quando la scheda testamentaria suddetta ha prodotto i suoi effetti giuridici?
Vigente l’art. 71 commi 2 e segg. del R.D. n. 1880/1942 abrogato, poi, a far data dal 10 febbraio 1976 sarebbe stato anche possibile disporre dei sepolcri privati con atto inter vivos o di ultima volontà. Dopo, venuta meno questa disposizione del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria questa possibilità è da considerarsi caducata e non più praticabile, ossia nulla di diritto.
Seconda ipotesi: all’origine, cioè all’atto di fondazione del sepolcro Sua zia impresse allo stesso carattere non gentilizio, bensì ereditario.
Nel sepolcro ereditario, infatti, la trasmissione del diritto di sepolcro avviene non jure coniugii o, in subordine jure sanguinis, ma seguendo le usuali e collaudatissime regole civilistiche che governano il trapasso mortis causa delle sostanze patrimoniali del de cuius.
Nel caso in esame e da scrutinare, evidentemente si è avuto un frazionamento in quote ereditarie dello jus sepulchri primario (= potere di dare o ricever sepoltura).
Come primo suggerimento si consiglia vivamente di consultare con attenzione l’atto di concessione da cui, magari, evincere la c.d. lex sepulchri: natura del sepolcro (famigliare o ereditario) e riserva, ovvero la rosa delle persone titolari e beneficiarie dello jus sepulchri anzidetto.
Sulla legittimità di tumulare anche il coniuge di un avente diritto la giurisprudenza di merito ed anche la Cassazione si orientano, con una certa costanza verso una soluzione positiva, se ciò, ovviamente, non contrasta con la lex sepulchri o con altre norme del regolamento municipale di polizia mortuaria.
IL Comune, ad ogni modo, mantiene una funzione di garanzia e vigilanza sull’esercizio dello jus sepulchri in cappella privata giusta l’art. 102 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Vale a dire che ogni istanza di nuova tumulazione deve esser attentamente ponderata ed autorizzata dopo una anche breve istruttoria basata sui titoli formali di sepoltura, questa azione di verifica si rende necessaria proprio per evitare abusi e distorcimenti dell’istituto del sepolcro privato i quali configurerebbero la fattispecie di turbativa di sepolcro (= tumulazione abusiva, sine titulo di legittimazione!).
Buongiorno, scrivo dalla regione Sicilia, al seguito di un fatto ritenuto poco gradito, mi permetto nei limiti della possibilità sottoporre alla Vostra attenzione in seguente quesito.
Trattasi di una Cappella gentilizia realizzata negli anni 58/59 con giusta Concessione dalla sorella del mio genitore, ed era costituita originariamente da 18 loculi, cui n. 9 ( una fila da 6 loculi, + 3 loculi ubicati nella parte alta della seconda fila, di entrambe i lati, rimanendo cosi liberi gli spazi sottostanti ai 3 loculi posti nella parte alta delle seconde file (spazi che venivano successivamente ( anni 85/86 ) interessati con la costruzione di altre 6 nicchie ( n. 3 per lato) realizzate in maniera abusiva, dalla sorella dell’intestataria ( in quanto, pare ceduti a titolo gratuito, tramite un (pare dubbio) atto notarile del 1981, in cui erano anche acclusi altri 2 loculi (dei 18 regolari) per un totale di 8, loculi.
Nel 1985 veniva a mancare il mio genitore, è fratello sia della titolare della cappella,sia fratello -legittimo- della beneficiaria degli 8 loculi; che veniva tumulato, ovviamente alla presenza dei familiari e parenti, nel loculo indicato dalla sorella,titolare della concessione.
In quell’occasione non è stata evidenziata l’emergere di lamentele o contestazione alcuna in relazione al loculo assegnato, è ove tutt’oggi la salma riposa.
La settimana scorsa è pervenuta una nota inviata a mezzo A.R. a firma del titolare di Area di P.O e del Dirigente del Settore, comunale, con la quale comunicavano che dopo aver esaminato gli atti del fascicolo cimiteriale, in relazione ad una segnalazione di occupazione illegittima di una nicchia a questi depositata recentemente dal figlio- forse erede – della beneficiaria dei loculi succitati- anch’essa deceduta-; hanno ritenuto che la richiesta è meritevole di accoglimento è pertanto diffidavano lo scrivente a provvedere alla traslazione della salma del genitore in altra nicchia della medesima cappella, avvertendo altresì che dopo trascorso infruttuosamente il termine di gg. 10 assegnato, si provvederà d’ufficio con rivalsa e recupero delle spese sostenute.
Quesiti:
1) in una cappella vitalizia, risulterebbe fattibile ( senza voler entrare nel merito sull’eventuale liceità dell’atto ) cedere i loculi?;
2)risulta corretto stante i fatti la traslazione della salma in altro loculo, anche sè nella stessa cappella?;
3) Il comune tramite i succitati Dirigenti, ha la competenza di diffidare, per fatti a questi estranei, che ritengo fatti tra privati?;
4) la tumulazione di una salma, può avvenire senza il consenso – scritto – del titolare della cappella vitalizia?
5) I responsabili del situ cimiteriale, hanno l’obbligo del controllo all’interno del situ?
Nel rimanere in attesa di una Vostra risposta, è a disposizione per il pagamento degli eventuali costi, colgo l’occasione per inviare i miei complimenti per la competenza e professionalità fatta evidenziare nei Vostri scritti, non che per ringraziare e porgere i migliori saluti.
X Giuseppe,
Nel sepolcro gentilizio, in caso di co-titolarità, in virtù della comunione solidale ed indivisibile, instaurata in capo ai singoli portatori dello jus sepulchri, si ha, di regola, solo il potere di concorrere insieme agli altri titolari del sepolcro, alla formazione di delibere collettive, prese a maggioranza. Più in particolare, ai comunisti si riconosce il potere di: formare un regolamento per l’uso e la gestione del sepolcro ex art. 1106 Cod. Civile, compiere atti per l’amministrazione ordinaria, nominare un amministratore attraverso una deliberazione a maggioranza semplice, mentre per le innovazioni e, in genere, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti alla comunione (art. 1108 Cod. Civile) Nella particolare forma di comunione sorta dalla destinazione di un fondo a sepolcro familiare, così, la deliberazione assembleare, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione della cappella cimiteriale, che comportano la traslazione delle salme (e, quindi, possibile pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie), non può essere presa senza il consenso dei congiunti più strettamente legati da vincoli di parentela al defunto e titolari del diritto secondario di sepolcro.
Salvo patti contrari tra i co-titolari della concessione, di natura meramente inter-privatistica da notificare al comune sulla ripartizione del posti feretro e sull’eventuale frazionamento in quote dello jus sepulchri, cui nell’evenienza di possibili vertenze o controversie l’Amministrazione resta estranea, demandando la risoluzione o ricomposizione del conflitto al giudice ordinario, in sede civile, l’ordine di entrata dei feretri è stabilito dalla cronologia degli eventi luttuosi…insomma chi prima muore meglio alloggia, sino alla naturale saturazione del sepolcro, oltre la quale lo jus sepulchri, inteso come legittima aspettativa spira ex se, divenendo, così, non più esercitabile (art. 93 comma 1 II periodo del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
La condizione di premorienza deriva dal combinato disposto tra gli artt. 50 comma 1 (ammissione nei cimiteri) e 93 (diritto d’uso delle sepolture private), del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché dalla storica Sentenza della Cassazione Civile n. 573/1936, essi, agli effetti concreti asseriscono che:
– si deve dare sepoltura ad ogni defunto avente diritto a una sepoltura privata che arrivi in cimitero, (per cui chi si presenta per primo … sotto forma di cadavere, prima viene sepolto)
– in tomba di famiglia o loculo, deve essere sepolto ogni famigliare del fondatore del sepolcro.
Altro riferimento da considerare è la concessione cimiteriale rilasciata, con la convenzione da cui, sovente è accompagnata, con le disposizioni che aveva al suo interno al momento del suo perfezionamento.
L’ammissione delle spoglie mortali di un avente diritto procede di default, come prima dimostrato, non è necessario (anzi sarebbe quasi ultroneo) un atto autorizzativo caso per caso da parte del concessionario.
La concessione non è un contratto vero e proprio, gestibile in piena autonomia tra privati, essa soggiace a norme di rango pubblico, proprio perchè essa realizza un interesse meramente pubblico (il cimitero ex art. 824 comma 2 Cod. Civile appartiene al demanio specifico e necessario del Comune) nella cui sfera anche i sepolcri gentilizi sono, pur sempre, attratti. Non è pertanto ammissibile la cessione de i loculi tra privati, poichè:
a) ai beni sepolcrali, per i motivi di cui sopra, si applica l’art. 823 Cod. Civile che statuisce la loro inalienabilità
2) la Legge speciale in materia di cimiteri vieta nelle concessioni il fine di lucro (art. 92 comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) intrinsecamente insito nell’istituto della compravendita.
Al Comune spetta la vigilanza sull’attività cimiteriale, anche per evitare abusi o distorcimenti nell’esercizio dei diritti di sepolcro (art. 102 D.P.R. n. 285/1990, applicabile, estensivamente a tutte le tipologie di sepolture private intra o extra moenia coemiterialia).
Buongiorno, scrivo dalla regione Lazio. l’argomento sul quale desidererei avere un vostro parere quest’oggi è quello della cremazione. Passo immediatamente a descrivere i fatti: qualche giorno fa si è verificato il decesso di una persona. Le figlie desideravano procedere alla cremazione della salma ma presso lo stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso hanno obiettato che senza la firma della coniuge non avrebbero autorizzato la pratica. Ora il defunto in questione risulta solamente separato dalla moglie da oltre 25 anni. I due non hanno mai proceduto a perfezionare la pratica di divorzio e ovviamente il defunto non si è mai risposato. Lo stesso ha due figlie ma solamente una è nata dal matrimonio, la seconda da successiva relazione. La figlia dichiara che in tutti questi anni non solo non ha mai avuto alcun tipo di relazione con la madre (la stessa cosa vale per il padre), ma non sa neanche come rintracciare la donna che dovrebbe autorizzare la cremazione. Le due figlie infine dichiarano che il genitore avesse verbalmente espresso il desiderio di essere cremato ma che non avesse mai espresso per iscritto tale volontà, in quanto non immaginava in alcun modo che potessero insorgere problemi simili. Le due figlie ci chiedono se, vista l’impossibilità di reperire la moglie, essendo loro due le parenti più prossime, possa essere sufficiente la loro dichiarazione per procedere alla cremazione del genitore. Sarei molto grato a tutta la vostra relazione se mi forniste un opinione in merito. Ringraziando per la gentilezza che mi avete sempre dimostrato, invio cordiali saluti.
X Daniele,
Così il paragrafo 14.2 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285:
[…omissis…] A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:
1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.
Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato — vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio con relativa annotazione nei registri di stato civile — è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà. La separazione, infatti, è solo un allentamento e non uno scioglimento del vincolo coniugale.
2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi”.
Le due figlie, per far valere la presunta volontà cremazionista del de cuius dovranno rivolgersi al Giudice, magari sfruttando la corsia preferenziale dell’art. 700 Cod. Proc. Civile. A differenza dell’autorità amministrativa la Magistratura potrà accededere a qualunque mezzo di prova, compresa quella testimoniale, seppur residuale, almeno non Nostro ordinamento Giuridico.
x Carlo
sALVE MI PUO CHIARIRE UN CONCETTO??
GRAZIE
sALMA PROVENIENTE DA TORINO ARRIVA AL CIMITERO DI CUNEO X TUMULAZIONE, ARRIVATO AL CIMITERO SI CAMBIA IDEA E SI CHHIEDE DI TUMULARE NEL CIMITERO DI BIELLA.
CHI MODIFICA IL DECRETO???
TORINO ?
CUNEO?
SALUTI
X Franco,
il decreto di trasporto rilasciato dal Comune di Torino, cioè da quello di decesso, e comunicato al Comune di arrivo esaurisce i propri effetti quando il trasporto funebre sia giunto nel Comune di destinazione ultima. Riformare l’atto da parte del Comune a quo sarebbe, perciò, impossibile.
Stranissimo, però, questo repentino cambiamento del cimitero di accettazione.
Pertanto, con il feretro temporaneamente deposto in camera mortuaria cimiteriale il Comune di sosta forzata – a questo punto, ossia Cuneo predisporrà e perfezionerà una nuova autorizzazione al trasporto verso Biella.
C’è una lacuna nel sistema italiano di autorizzazione al trasporto funebre: manca, infatti, un feed back tra i Comuni di partenza e quello di arrivo, affidato, ormai, solo alla diligenza ordinaria degli uffici comunali.
In effetti prima di autorizzare “alla cieca” il trasporto, bisognerebbe appurare attentamente il titolo di accoglimento in cimitero, specie se trattasi di sepoltura privata (quali sono le tumulazioni tutte) ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 50 e 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285